DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 184/2004 - Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Numero 184 Anno 2004 GU 27.07.2004 Codice 004G0216

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-02;184

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Testo vigente

Preambolo

Capo I - Organizzazione del Ministero

Art. 1

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Comma 1

Organizzazione centrale e decentrata

Comma 2

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato: "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152.


Nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono, inoltre conferiti, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, sei incarichi con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui uno finalizzato al monitoraggio e sviluppo delle politiche sulla sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture ed uno finalizzato alle politiche culturali connesse alla realizzazione delle infrastrutture.


Costituiscono organi decentrati del Ministero nove Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati: "SIIT", ciascuno dei quali e' articolato in due settori rispettivamente relativi all'area infrastrutture e all'area trasporti.


Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dipende dal Ministro per l'espletamento delle funzioni rientranti nelle attribuzioni del Ministero. (2)((3))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".


Art. 2

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Comma 1

Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti

Comma 2

E' istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata: "Conferenza". La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni e puo' formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.


Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare per materia i dirigenti di prima e seconda fascia delle strutture centrali e i Direttori dei Settori dei SIIT, sono dedicate a singole questioni oltre che all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane e informatiche, nonche' al coordinamento delle attivita' di rispettiva competenza.


La direzione per il personale, il bilancio ed i servizi generali e la direzione per i sistemi informativi e statistici operano al servizio di tutti i Dipartimenti sulla base di direttive concordate dal Capo Dipartimento in sede di conferenza permanente. I Capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.


Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle Capitanerie di Porto.(1)(2)((3))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che " La Conferenza dei Capi del Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' integrata con il Presidente del Consiglio superiore."


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".


Comma 3

Capo II - Attribuzioni dei Dipartimenti

Art. 3

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Comma 1

Aree funzionali

Comma 2

I Dipartimenti costituiscono centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.


Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione, a livello centrale, degli uffici dirigenziali di livello non generale ed alla definizione dei relativi compiti.(2)((3))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".


Comma 3

Capo III - Articolazione dei Dipartimenti

Art. 4

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Comma 1

Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".


Art. 5

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Comma 1

Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".


Art. 6

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Comma 1

Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo

Comma 2

Il Dipartimento per l'esercizio in sede decentrata delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 si avvale del Corpo delle Capitanerie di porto.(2)((3))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".


Art. 7

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Comma 1

Dipartimento per i trasporti terrestri

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".


Art. 8

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Comma 1

Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

Comma 2

Il Corpo delle capitanerie di porto continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti.(2)((3))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".


Comma 3

Capo IV - Organizzazione decentrata

Art. 9

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Comma 1

Servizi integrati infrastrutture e trasporti

Comma 2

Sono organi decentrati del Ministero i nove Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito individuati secondo le articolazioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:
1) SIIT Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Torino;
2) SIIT Lombardia - Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in Genova;
3) SIIT Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;
4) SIIT Emilia Romagna - Marche, con sede in Bologna e sede coordinata in Ancona;
5) SIIT Toscana - Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia;
6) SIIT Lazio - Abruzzo - Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari;
7) SIIT Campania - Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso;
8) SIIT Puglia - Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza;
9) SIIT Sicilia - Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro.


I SIIT sono articolati in due settori organici di attivita' rispettivamente denominati Settore infrastrutture e Settore trasporti.


A ciascun Settore e' preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente denominato Direttore del Settore infrastrutture e Direttore del Settore trasporti, con funzioni di direzione e coordinamento delle attivita'.


Il Direttore del Settore infrastrutture del SIIT per il Veneto - Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonche' le residuali attivita' di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".


Art. 10

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Comma 1

Competenze dei SIIT

Comma 2

Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale e trasportistica delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano, i SIIT assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152. In particolare, i SIIT svolgono, anche su base convenzionale, le funzioni di carattere amministrativo, operativo, gestionale ed i connessi servizi sulle materie della progettazione e realizzazione di opere pubbliche, repressione dell'abusivismo edilizio, vigilanza sugli enti gestori, demanio marittimo statale, navigazione, trasporto terrestre, sicurezza dei trasporti ad impianti fissi, circolazione e sicurezza stradale, espletamento del servizio di polizia stradale nonche' altre attivita' tecnico-amministrative su base convenzionale.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".


Art. 11

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Comma 1

Organizzazione

Comma 2

L'organizzazione dei SIIT e' ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonche' alla dotazione organica complessiva. La struttura organizzativa e', altresi', ispirata al generale principio dell'integrazione e cooperazione tra uffici del medesimo ambito territoriale in ragione dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento complessivo dell'istituto.


Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i settori organici dei SIIT ed alla definizione dei relativi compiti, prevedendo, per ciascun SIIT, l'istituzione di almeno due uffici con funzioni di natura amministrativa ed almeno quattro con funzioni di natura tecnica.


Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualita' di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato. Nel SIIT per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna il Comitato e' presieduto dal Direttore generale.


Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce modalita' uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonche' criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentativita'. Lo stesso decreto prevede, altresi', la possibilita' di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato.


Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, i Direttori dei Settori organici dei SIIT assicurano lo svolgimento delle attivita' di competenza.


Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Uffici speciali del genio civile delle opere marittime e gli Uffici dei sistemi di trasporto ad impianti fissi confluiscono negli uffici di livello dirigenziale non generale rispettivamente del Settore infrastrutture e del Settore trasporti dei SIIT competenti per territorio.


E' istituita la Conferenza permanente dei Direttori dei Settori organici dei SIIT con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, coordinata dal Capo dipartimento competente in materia ai sensi dell'articolo 3.(2)((3))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".


Comma 3

Capo V - Dotazione organica e norme finali

Art. 12

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Comma 1

Dotazione organica

Comma 2

La dotazione organica del Ministero e' individuata nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente regolamento.


E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero nel quale confluisce il personale, proveniente dai Ministeri e dalle altre strutture soppresse o accorpate, indicato nella tabella A di cui al comma 1. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza, e' fatta comunque salva la possibilita', nell'ambito delle normative contrattuali vigenti, tenendo conto delle specifiche professionalita', di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Prima della costituzione del ruolo, sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei soppressi Ministeri.(2)((3))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".


Art. 13

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Comma 1

Uffici di diretta collaborazione

Comma 2

All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Presso il Servizio, nell'ambito della dotazione organica complessiva, e' istituito un Ufficio di funzione di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al servizio e' assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di tredici unita', di cui una di qualifica dirigenziale di seconda fascia del ruolo unico. Si applicano il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 ed il comma 4 del medesimo articolo 5.".(2)((3))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".


Art. 14

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Comma 1

Verifica dell'organizzazione del Ministero

Comma 2

Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza.(2)((3))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".


Art. 15

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Comma 1

Abrogazioni e modificazioni di norme

Comma 2

Nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, e nel relativo allegato la dizione: "Ministero dei trasporti e della navigazione" e' sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e la dizione: "Ministro dei trasporti e della navigazione" e' sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".(2)((3))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".


Art. 16

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.((3))


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.((3))


Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.((3))


Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, e' istituito l'"Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari". Per garantire assoluta autonomia e piena indipendenza di carattere organizzativo, giuridico e decisionale, l'Ufficio e' posto alle dirette dipendenze del Ministro. Il predetto Ufficio non rientra tra gli Uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320.


((


L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti individuati nell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso.


))


All'ufficio di cui al precedente comma 4 e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando uno dei posti funzione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento.(2)


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".


Art. 17

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (2)((3))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".