La gestione finanziaria della soprintendenza speciale si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
Il bilancio di previsione e' composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale.
Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacita' operative della soprintendenza.
Il ((consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)) della soprintendenza, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.
Il bilancio di previsione, redatto dal soprintendente, almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo collegiale, e' sottoposto all'attenzione del collegio dei revisori che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l'approvazione.
Il ((consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)) della soprintendenza, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del soprintendente e del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza.
Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero per i beni e le attivita' culturali puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, fissandone i limiti di importo.
La gestione finanziaria della soprintendenza e' assoggettata al controllo successivo della Corte dei conti.