DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 331/2001 - Ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.

Ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.

Numero 331 Anno 2001 GU 18.08.2001 Codice 001G0392

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;331

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001 di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 1999 e' sostituita per l'anno 2001 dalla ripartizione di cui all'allegata tabella 1 costituente parte integrante del presente decreto, che ripartisce anche gli stanziamenti integrativi per l'anno 2000, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli stanziamenti per gli anni 2002 e 2003 di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.


Art. 2

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Comma 1

Le proposte di intervento di cui al comma 1, lettera c), di importo non inferiore a lire cinque miliardi, sono trasmesse dalle autorita' di bacino, per i bacini di rilievo nazionale e interregionale, o dalle regioni, per i rimanenti bacini, al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Le proposte debbono essere presentate in conformita' ai modelli di cui alle allegate schede A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.


Sulla base delle proposte regolarmente pervenute, il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, seleziona gli interventi da finanziare nell'ambito delle risorse di cuial comma 1, lettera c), in relazione alle finalita', al livello di approfondimento progettuale ed ai benefici attesi, anche in termini di riduzione del rischio, e tenuto conto della consistenza dei programmi di manutenzione presentati ai sensi dell'articolo 3.


Il Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, approva gli interventi da finanziare con le risorse di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo e provvede al trasferimento delle risorse.


Art. 3

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Comma 1

La somma di lire 1.718 miliardi e' ripartita nella misura di lire 1.683 miliardi tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale e di lire 35 miliardi ai servizi tecnici nazionali, in conformita' ai punti 2 e 3 dell'allegata tabella 1.


Nell'ambito delle somme di cui al comma 1, le autorita' di bacino e le regioni possono destinare una quota non superiore al 10% del finanziamento alle attivita' volte alla predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio. Nell'espletamento di tale attivita', per i bacini di rilievo nazionale ed interregionale, i rispettivi comitati istituzionali possono deliberare che una quota parte di tali risorse sia destinabile alle regioni per le attivita' di predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio.


Una ulteriore quota a valere sulle risorse di cui al comma 1, non inferiore al 15% del finanziamento, e' destinata a programmi di manutenzione predisposti anche sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.


I programmi da finanziare a valere sulle risorse di cui al comma 1, debitamente approvati dagli organi competenti, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.


Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformita' al riparto di cui al punto 2 della tabella 1.


Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal termine di cui al comma 4, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 253, il bacino e' escluso dal piano di ripartizione.


Le risorse finanziarie risultanti dalle decadenze di cui al comma 6 sono riassegnate ai restanti bacini con decreto del Ministro dei lavori pubblici, utilizzando gli stessi coefficenti di riparto di cui alla tabella 1 allegata. Dell'adozione dei provvedimenti di riassegnazione e' data comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano.


Art. 4

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Comma 1

Le somme erogate in attuazione del presente decreto sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio delle regioni interessate, a norma dell'articolo 12, comma 8-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, ovvero trasferite nella contabilita' speciale delle autorita' di bacino. Le autorita' di bacino e le regioni trasmettono al Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma corredata di schede per ciascun intervento o studio finanziato, ivi inclusi quelli per la pianificazione di bacino, secondo il formato unificato, gia' in uso, adottato dal Ministero dei lavori pubblici.


Per l'assegnazione dei finanziamenti previsti dal presente decreto alle province autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386, e nell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.


Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministero dei lavori pubblici predispone una relazione sullo stato di attuazione dei programmi, per l'esame del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano.


Art. 5

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Comma 1

Le somme attribuite ai sensi del presente decreto sono iscritte sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, capitolo 7582, U.P.B. 4.2.1.5. e, per quanto concerne la quota riservata ai servizi tecnici nazionali, sullo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, capitoli 6070 e 6080, U.P.B. 22.1.1.0 e capitolo 9390, U.P.B. 22.2.1.1.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 9 maggio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2001
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 23