DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Numero 453 Anno 2000 GU 11.04.2001 Codice 001G0165

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Natura giuridica

Comma 2

L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, di seguito denominato "Istituto", ente pubblico economico, ha sede legale in Roma. Con deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere istituiti succursali ed uffici di rappresentanza.


L'Istituto e' soggetto alle disposizioni del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.


Art. 2

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Comma 1

Finalita' dell'Istituto per il credito sportivo

Comma 2

L'Istituto eroga, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attivita'. Alle menzionate finalita' l'Istituto provvede con le risorse derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3, e con l'emissione di obbligazioni ai sensi delle disposizioni vigenti.


Art. 4

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Comma 1

O r g a n i

Comma 2

Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale.


Per la nomina dei componenti degli organi dell'Istituto sono richiesti i requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti per gli intermediari finanziari dal titolo V del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.


I compensi e le indennita' del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono determinati con i relativi provvedimenti di nomina.


Art. 5

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Comma 1

Presidente

Comma 2

Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto.


Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissando l'ordine del giorno delle relative sedute.
Lo statuto provvede per la sostituzione del presidente nei casi di assenza od impedimento di quest'ultimo.


Art. 6

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Comma 1

Consiglio di amministrazione

Comma 2

I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
I componenti nominati in sostituzione di consiglieri comunque cessati dalla carica durano in carica per il residuo periodo e cessano unitamente agli altri.


Lo statuto puo' prevedere che il consiglio di amministrazione dell'Istituto allo scopo di potenziare la propria funzionalita', costituisca un comitato esecutivo, composto di cinque membri, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentativita'.


Per la costituzione del primo consiglio di amministrazione, ove avvenga antecedentemente alla data prevista dall'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei due membri di cui al punto c) del comma 1 e' designato dal Ministro delle finanze.


Art. 7

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Comma 1

Collegio sindacale

Comma 2

Il collegio sindacale resta in carica quattro anni. I componenti possono essere confermati e a loro si applicano le disposizioni riguardanti i sindaci delle societa' finanziarie di cui al titolo V del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.


Per la costituzione del primo collegio sindacale, ove avvenga antecedentemente alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei due membri supplenti di cui al punto f) del comma 1 e' designato dal Ministro delle finanze.


Art. 8

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Comma 1

Direttore generale

Comma 2

Il direttore generale sovrintende al personale e agli uffici dell'Istituto. Per la nomina a direttore generale sono richiesti i requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dal titolo V del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.


Art. 9

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Comma 1

Bilancio e utili

Comma 2

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha durata corrispondente all'anno solare.


Il bilancio e' redatto dal direttore generale ed e' deliberato, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dal consiglio di amministrazione. Esso, unitamente alle relazioni del direttore generale e del collegio sindacale, e' depositato presso la sede dell'Istituto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del consiglio di amministrazione per la sua deliberazione.


Il bilancio dell'Istituto e' redatto in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.


Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati, per una quota non inferiore all'ottanta per cento, alla riserva non distribuibile ai partecipanti al fondo di dotazione; la restante quota e' destinata dal consiglio di amministrazione alle finalita' istituzionali.


Art. 10

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Comma 1

Fondo per la concessione di contributi in conto interessi

Comma 2

L'Istituto puo' provvedere alla concessione di contributi sugli interessi per i finanziamenti con il fondo istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni. La titolarita' di detto fondo, la cui consistenza e' accertata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, e' attribuita allo Stato.


Alla gestione del fondo di cui al comma 1 provvede l'Istituto con separata contabilita' e senza applicazione di commissioni od oneri diversi dal recupero dei costi di una efficiente gestione.


Art. 11

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Comma 1

S t a t u t o

Comma 2

Lo statuto, recante disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto e' adottato a norma dell'articolo 6 ed approvato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. In sede di prima applicazione l'Istituto provvede all'adozione del nuovo statuto entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.


Art. 12

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Comma 1

Disposizioni finali