DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 34/2010 - ((Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura,)) a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91. (10G0046)

((Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura,)) a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91. (10G0046)

Numero 34 Anno 2010 GU 10.03.2010 Codice 010G0046

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Centro per il libro e la lettura

Comma 2

Il Centro per il libro e la lettura, di seguito denominato «CLL», con sede in Roma, e' Istituto che afferisce alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; esso gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.


Il dirigente preposto al CLL assume il titolo di direttore, e' responsabile dell'attivita' del CLL e del conseguimento degli obiettivi ed adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi e della spesa coordinando le attivita' del CLL medesimo. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il conferimento dell'incarico di direzione del CLL e' disposto secondo le procedure richiamate nell'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni.


Al conseguimento dei fini istituzionali il CLL provvede con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, derivanti da ordini di pagamento della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, dall'utilizzo dei beni e degli spazi del CLL, dai proventi collegati allo svolgimento delle funzioni e dalle attivita' di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, dai contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari, nonche' di organizzazioni internazionali finalizzati ad attivita' rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attivita' di studio e di ricerca, da erogazioni liberali. In particolare il CLL puo' effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, puo' richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi ed i seminari di formazione e aggiornamento, per i congressi, i convegni e le altre manifestazioni che esso organizza.


Il CLL puo' istituire borse di studio e di ricerca.


Art. 2

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Comma 1

Compiti istituzionali

Comma 2

Compito del CLL e' quello di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonche' di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero.


Nello svolgimento dei compiti il CLL collabora con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con i soggetti privati che operano nella filiera del libro.


Art. 4

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Comma 1

Presidente

Comma 2

Il presidente del CLL e' scelto dal Ministro per i beni e le attivita' culturali tra personalita' in possesso di comprovati requisiti di capacita' ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL.


Il presidente ha la rappresentanza del CLL nella cura dei rapporti nazionali ed internazionali; convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno. Nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale dell'attivita' di studio e ricerca dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7.


Il Presidente dura in carica tre anni e puo' essere confermato una sola volta.


Art. 5

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Comma 1

Consiglio di amministrazione

Comma 2

I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. La partecipazione al consiglio di amministrazione non da' titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita' o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.


I componenti di cui al comma 1, lettere a), d) , e), f) e g) sono nominati per tre anni con possibilita' di essere confermati per una sola volta.


I criteri di scelta dei componenti di cui al comma 1, lettere e) e g) sono indicati dal Segretario generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali.


Il consiglio di amministrazione adotta le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici sulla base del programma delle attivita' proposto dal consiglio scientifico, di cui all'articolo 6, e in coerenza con la direttiva generale annuale e con gli altri atti di indirizzo del Ministro.


Il consiglio di amministrazione delibera il programma di attivita' annuale e pluriennale del CLL e ne verifica la compatibilita' finanziaria e l'attuazione; delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal presidente o dal direttore del CLL.


Il direttore del CLL trasmette al direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore una relazione annuale sui risultati dell'attivita' del CLL.


Art. 6

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Comma 1

Consiglio scientifico

Comma 2

Il consiglio scientifico svolge funzione consultiva e di indirizzo nelle materie di competenza del CLL ed elabora le linee di attivita' e di intervento dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7.


Il consiglio scientifico propone al consiglio di amministrazione il programma annuale e pluriennale di attivita' del CLL, individuando le priorita' strategiche.


Alle riunioni del consiglio scientifico partecipa senza diritto di voto il direttore del CLL.


Il consiglio scientifico e' convocato dal presidente.


Il consiglio scientifico elegge al suo interno un vice presidente.


I componenti del consiglio scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione al consiglio scientifico non da' titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita' o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.


Art. 7

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Comma 1

Osservatorio del libro e della lettura

Comma 2

Alle riunioni dell'osservatorio del libro e della lettura partecipa senza diritto di voto il presidente del CLL.


I componenti dell'osservatorio del libro e della lettura di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h) e i), durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione all'osservatorio del libro e della lettura non da' titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita' o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.


Le funzioni di segreteria dell'osservatorio del libro e della lettura sono assicurate dal personale assegnato al CLL.


Art. 8

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Comma 1

Collegio dei revisori dei conti

Comma 2

Presso il CLL opera il collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo con funzioni di presidente ed un supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e due membri effettivi ed un supplente designati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. I componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, durano in carica tre anni con possibilita' di essere confermati per una sola volta. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Il collegio dei revisori dei conti effettua il controllo di regolarita' amministrativo-contabile.


Art. 9

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Comma 1

Bilancio di previsione, esercizio finanziario

Comma 2

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.


L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.


Il bilancio di previsione e' composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del collegio dei revisori dei conti.


Le entrate e le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.


Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.


Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacita' operative del CLL.


Il consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.


Il bilancio di previsione redatto dal direttore e' sottoposto all'attenzione del collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo collegiale. Il collegio dei revisori dei conti, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l'approvazione.


Il consiglio di amministrazione, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del direttore e del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza.


Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, nei limiti previsti dalla vigente normativa.


Il bilancio di previsione ed i relativi allegati sono redatti secondo gli schemi di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.


Art. 10

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Comma 1

Preventivo economico

Art. 11

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Comma 1

Entrate e spese

Comma 2

Per le entrate e per le spese il consiglio di amministrazione determina la denominazione e la numerazione dei capitoli in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative.


Art. 12

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Comma 1

Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, le entrate e le spese sono gestite con un conto in tesoreria unica tramite un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, mediante rispettivamente reversali di incasso e mandati di pagamento emessi dal CLL.


Le entrate possono derivare da ordini di pagamento del competente centro di responsabilita' e da proventi e contributi diversi di cui all'articolo 1.


Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite del numero del capitolo di entrata del bilancio, sono firmate dal direttore o da un suo delegato.


Le reversali e i mandati di pagamento sono corredati della documentazione giustificativa rispettivamente dell'entrata e della spesa.


I mandati non pagati alla fine dell'esercizio finanziario sono restituiti, tramite l'istituto bancario, al CLL per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui o per il loro annullamento.


I mandati di pagamento sono firmati dal direttore e dal funzionario amministrativo preposto all'ufficio contabilita' e bilancio per il riscontro amministrativo-contabile.


Art. 13

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Comma 1

Fondi di riserva

Comma 2

Nel bilancio annuale e' iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per le spese impreviste e per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione. Su tale capitolo non sono emessi mandati di pagamento.


Lo stanziamento iscritto nel fondo di riserva di cui al comma 1 e' utilizzato previa delibera del consiglio di amministrazione e non puo' superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.


Art. 14

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Comma 1

Variazioni al bilancio annuale di previsione

Comma 2

Il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti, delibera le opportune variazioni alle previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze del CLL oppure si verifichino maggiori entrate rispetto alle previsioni.


Le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse, per l'approvazione, al Ministero per i beni e le attivita' culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Tali deliberazioni divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse.


In ogni caso, le spese complessivamente impegnate non possono superare le entrate complessivamente accertate.


Art. 15

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Comma 1

Scritture contabili

Comma 2

Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio consentono di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonche' la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.


Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione dello stato dei beni di cui all'articolo 18.


Le scritture contabili di cui al comma 3, lettere d) ed e), sono effettuate su registri numerati e vidimati dal direttore. Anche nell'ipotesi di scritture tenute con l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati e' comunque garantita l'inalterabilita' dei dati archiviati.


Art. 16

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Comma 1

Conto consuntivo

Comma 2

I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.


Il conto consuntivo e' redatto secondo la classificazione di cui all'articolo 9.


Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione. Esso e' redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.


Il conto economico, redatto in conformita' al preventivo economico di cui all'articolo 10, offre la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.


Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa che evidenzia i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 3.


Il conto consuntivo, unitamente alla nota illustrativa, e' sottoposto dal direttore all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, almeno quindici giorni prima della riunione fissata dal consiglio di amministrazione per la deliberazione di competenza.


Il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.


Entro quindici giorni dalla delibera, il conto consuntivo e' trasmesso, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una copia dell'estratto conto dell'istituto bancario tesoriere ed alla deliberazione del consiglio di amministrazione, al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di competenza.


Art. 17

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Comma 1

Residui

Comma 2

Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.


Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.


Annualmente e' compilata, distintamente per esercizio di provenienza e per capitoli di bilancio, la situazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili, nonche' quelle rimaste da riscuotere.


La variazione dei residui attivi e passivi forma oggetto di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. Sulle variazioni dei residui il collegio dei revisori dei conti e' tenuto ad esprimere il suo parere.


La situazione dei residui e la deliberazione di cui al comma 4 sono allegate al conto consuntivo.


Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio.


Art. 18

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Comma 1

Disciplina dei beni d'uso

Comma 2

I beni del CLL appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso al CLL stesso.


Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.


I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal direttore. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.


Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.


Art. 19

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Comma 1

Disciplina del servizio di tesoreria

Art. 20

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Comma 1

Servizio di cassa interno

Comma 2

All'inizio di ciascun esercizio finanziario il consiglio di amministrazione delibera l'assegnazione al direttore o ad un suo delegato di un fondo cassa.


Con il fondo di cui al comma 1 si puo' provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonche' al pagamento di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennita' di missione.


Le eventuali integrazioni al fondo cassa devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione.


Art. 21

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Comma 1

Attivita' contrattuale

Comma 2

In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attivita' contrattuale e' svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.


Le spese in economia sono disciplinate dalla normativa vigente.


I contratti sono stipulati dal direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal consiglio di amministrazione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte dal funzionario amministrativo individuato dal direttore.


Art. 22

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Comma 1

R i n v i o

Comma 2

Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.


Si applica, per quanto compatibile, la disciplina recata in materia di approvazione dei bilanci degli enti pubblici istituzionali dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.


Art. 23

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Comma 1

Abrogazione e norme finali

Comma 2

Il decreto ministeriale 28 ottobre 2005 e' abrogato.


Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.