IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1958, recante norme per l'amministrazione e la contabilita' degli enti aeronautici, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sul decentramento dei servizi del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1167, recante disposizioni regolamentari per la classifica dei materiali militari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482, recante norme sull'amministrazione e la contabilita' degli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere della Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' sostituito dal seguente:
"Esso avra' applicazione per gli organismi dell'Esercito dal primo giorno dell'anno finanziario successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; per gli organismi della Marina, dell'Aeronautica e per quelli a carattere interforze dal primo giorno dell'anno finanziario successivo alla costituzione delle direzioni di amministrazione alle dipendenze dei comandi in capo di dipartimento militare marittimo, dei comandi di regione aerea e del capo dell'ufficio del segretario generale della difesa".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1