DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 316/1996 - Regolamento di attuazione dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con adesione del contribuente.

Regolamento di attuazione dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con adesione del contribuente.

Numero 316 Anno 1996 GU 13.06.1996 Codice 096G0334

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-04-30;316

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

Comma 2

Le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applicano ai soggetti titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni nonche' ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


La definizione di cui al comma 1 e' ammessa anche qualora sia stato notificato avviso di accertamento relativo alle imposte sul reddito e siano ancora pendenti i termini per la relativa impugnazione. Ai sensi del comma 3 dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, l'avvenuta notifica dell'avviso di rettifica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non preclude l'accertamento con adesione del contribuente sia per questa imposta sia per le imposte sul reddito. L'accertamento parziale con adesione, successivo alla notifica di un avviso di rettifica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non preclude successivi accertamenti, anche ai fini delle imposte sui redditi. In presenza di un avviso di accertamento relativo alle imposte sul reddito il contribuente non puo' chiedere la definizione parziale conseguente alla successiva notificazione di un avviso di rettifica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.


L'accertamento con adesione e' escluso oltre che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche in caso di dichiarazione nulla o non sottoscritta, salvo l'effetto della regolarizzazione ai sensi delle disposizioni di legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Modalita' dell'accertamento con adesione

Comma 2

La richiesta di chiarimenti al contribuente, di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni e integrazioni, oltre a produrre gli effetti di cui al comma medesimo, costituisce invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.


Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica il contribuente puo' formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione anteriormente alla impugnazione dell'atto, indicando il proprio recapito anche telefonico. La impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza. L'ufficio, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire di cui al comma 1 ovvero comunica al medesimo che non sussistono le condizioni perche' possa avere luogo l'accertamento con adesione.


L'accertamento con adesione e' effettuato mediante redazione di atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato, contenente, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui si fonda, nonche' la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute. La riduzione delle sanzioni si applica con riferimento a tutti i redditi che costituiscono oggetto della rettifica della dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'art. 1.


Nel caso di esercizio di attivita' di impresa o di lavoro autonomo in forma associata, di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'adesione deve essere effettuata anche da tutti i soggetti partecipanti all'attivita'.


Per il compimento delle attivita' e degli atti relativi all'accertamento con adesione il contribuente puo' farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.


Art. 3

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Comma 1

Ufficio competente all'emissione dell'atto unico di rettifica

Comma 2

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette e' competente in ordine alla definizione di cui al comma 1 dell'art. 1. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, su richiesta dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, trasmette allo stesso gli elementi in suo possesso rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione.


L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto puo' trasmettere all'ufficio delle imposte dirette gli elementi istruttori idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per definire l'accertamento con adesione del contribuente.
L'ufficio delle imposte dirette provvede al controllo della posizione del contribuente con riferimento alle imposte sul reddito e invita il contribuente a comparire, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui la definizione non abbia luogo l'ufficio delle imposte restituisce gli elementi all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto per la formulazione dell'avviso di rettifica.


Competente in ordine alla emanazione dell'atto unico di rettifica parziale e' l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.


Alla definizione dell'accertamento con adesione puo' partecipare un funzionario dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'ufficio delle imposte appositamente delegato.


Art. 4

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Comma 1

Modalita' di pagamento

Comma 2

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' tecniche, la modulistica e i codici di versamento per l'attuazione del comma 1.


Art. 5

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Comma 1

Perfezionamento dell'accertamento con adesione e termini per il pagamento

Comma 2

Il pagamento delle somme dovute a seguito dell'accertamento con adesione del contribuente e' eseguito entro dieci giorni dal momento dell'adesione stessa. Il contribuente, entro i dieci giorni successivi, consegna all'ufficio la quietanza relativa all'avvenuto pagamento, ritirando contestualmente copia dell'accertamento con adesione.


L'ufficio delle imposte dirette da' notizia dell'avvenuta definizione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso di definizione parziale ai sensi del comma 3 dell'art. 2 la comunicazione e' effettuata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto all'ufficio delle imposte.


L'avviso di accertamento o di rettifica notificato antecedentemente all'accertamento con adesione perde efficacia.


Art. 6

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Comma 1

Parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore

Comma 2

L'accertamento con adesione del contribuente e' effettuato anche sulla base di parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore; si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei commi 184 e 186 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come integrato dal comma 180 dell'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995.


Le risultanze dei parametri oggettivi, dei coefficienti presuntivi e degli studi di settore sono oggetto di contraddittorio con il contribuente sulla base di elementi forniti da quest'ultimo che rivestano il requisito della certezza ovvero della plausibilita' e ragionevolezza. Gli elementi predetti devono corrispondere a dati accertabili o verificabili anche in base alla comune esperienza.


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli uffici unici delle entrate in quanto compatibili.