Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e' sostituito dal seguente:
" 2. Al personale in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando fuori ruolo o di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a valere sul fondo di cui all'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, spetta un'indennita', con importi e modalita' determinate con delibera del comitato direttivo, nei limiti delle disponibilita' di bilancio e secondo criteri stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. L'importo dell'indennita' non deve comunque superare la misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non e' cumulabile con altri trattamenti accessori erogati dall'amministrazione di appartenenza. La delibera del comitato direttivo, da adottarsi contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo dell'Agenzia e' sottoposta all'esame dei revisori dei conti in sede di relazione sul predetto bilancio preventivo. La delibera e' successivamente approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero del tesoro. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il quadro A della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e' sostituito dal seguente: "Quadro A
Comandati
fuori ruolo e
in aspettativa
---
Dirigenti generali (fino ad un massimo
di tre unita'), dirigenti e
qualifiche equiparate. . . . . . . . . . . . . . . 9
9 e 8 livello e qualifiche equiparate. . . . . . . . 6
7 livello e qualifiche equiparate. . . . . . . . . . 3
6 livello e qualifiche equiparate. . . . . . . . . . 2
5 e 4 livello e qualifiche equiparate. . . . . . . . 3
3 livello e qualifiche equiparate. . . . . . . . . . 2
---
Totale. . . 25.".