DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per il recepimento della disciplina prevista dall'accordo del 24 luglio 1991 concernente il personale non dirigente del Registro aeronautico italiano, per il triennio 1988-1990.

Numero 409 Anno 1991 GU 28.12.1991 Codice 091G0444

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Area di applicazione e durata dell'accordo

Comma 2

Il presente regolamento si applica al personale dipendente del Registro aeronautico italiano, esclusi i dirigenti, e si riferisce al periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990.


Per il periodo 1 gennaio 1988-13 luglio 1988 si applica la disposizione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, e successive modifiche e integrazioni. Le normative previste dal presente regolamento decorrono dal 14 luglio 1988.


Art. 3

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Comma 1

Personale dell'area tecnico-amministrativa

Comma 2

Appartengono all'area tecnico-amministrativa i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di assistenza tecnica, ai servizi di supporto dell'attivita' professionale ed ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili.


L'area tecnico-amministrativa si articola nelle seguenti qualifiche funzionali e profili professionali:


Qualifica Profilo
- -
1a Manutentore
2a Autista, commesso
3a Operatore
4a Assistente, assistente tecnico, consollista
5a Collaboratore, programmatore, segretario di
alta direzione
6a Funzionario, funzionario di informatica
7a Quadro di amministrazione, quadro del personale,
quadro di informatica



La declaratoria delle mansioni, i requisiti culturali, le specializzazioni e la mobilita' interna sono descritti nell'allegato 1.


Salvo i concorsi speciali per titoli ed esami ed i corsi- concorsi di formazione di cui al comma 5, l'accesso ai singoli profili delle qualifiche funzionali avviene mediante selezione tramite ufficio di collocamento o concorso pubblico.


Tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ogni anno saranno destinati, nelle misure percentuali di seguito indicate, ai concorsi speciali per titoli ed esami e/o ai corsi-concorsi di formazione riservati al personale interno che appartenga al profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore e sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo da conferire:


50% dalla 1a alla 2a qualifica;
50% dalla 2a alla 3a qualifica;
40% dalla 3a alla 4a qualifica;
40% dalla 4a alla 5a qualifica;
40% dalla 5a alla 6a qualifica;
80% dalla 6a alla 7a qualifica.



La riserva dei posti sara' totale verso i due profili di collaboratore e di quadro di amministrazione.


((7. Nell' ambito della mobilita' verticale, come descritta nella))


Art. 4

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Comma 1

Personale dell'area professionale

Comma 2

Appartengono all'area professionale i dipendenti i quali nell'esercizio dell'attivita' svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente si assumono, a norma di legge, una personale responsabilita' di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali.


L'appartenente all'area professionale - in quanto tale provvisto dagli anzidetti requisiti previsti dalla legge e inserito organicamente nella struttura operativa dell'ente - esercita in tale contesto mansioni proprie della sua professione con piena autonomia nell'esercizio della stessa, ((nel rispetto degli obblighi derivanti dalla natura del rapporto di pubblico impiego.))


Dell'esercizio dell'eventuale mandato professionale conferitogli il dipendente appartenente all'area professionale risponde direttamente al legale rappresentante dell'ente. L'area professionale si articola nelle seguenti qualifiche funzionali e profili professionali:


Qualifica Profilo
- -
1a Professionale laureato Ingegnere
2a Professionale diplomato Perito



La declaratoria delle mansioni, le modalita' di accesso, i requisiti culturali e le specializzazioni sono descritti nell'allegato 2.


Nell'ambito delle qualifiche di professionale laureato, profilo ingegnere, e di professionale diplomato, profilo perito, sono previsti quattro livelli di professionalita'.


Il passaggio dal 1 al 2 livello avviene dopo 3 anni di permanenza senza demerito nel livello iniziale. La permanenza puo' essere ridotta fino ad un anno in relazione all'esperienza professionale acquisita dal dipendente prima dell'assunzione.


Il passaggio dal 2 al 3 livello e dal 3 al 4 livello avviene per selezione, secondo criteri stabiliti sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente regolamento, rispettivamente dopo 3 e 6 anni di permanenza senza demerito nel livello immediatamente inferiore a quello da conferire.


I passaggi di livello sono deliberati dal comitato direttivo, sentita la commissione del personale.


Ai dipendenti inseriti nel 4 livello di professionalita' della 1a qualifica possono essere attribuiti incarichi di coordinamento di uffici professionali inseriti nelle strutture d'istituto o di settori omogenei di lavoro a carattere permanente con sovraordinazione al personale addetto.


A tali dipendenti verra' corrisposta una indennita' di coordinamento a carattere non stipendiale pari al 12% dello stipendio di livello in godimento, comprensivo delle eventuali maggiorazioni stipendiali.


Ai dipendenti inseriti nel 3 e 4 livello di professionalita' della 1a qualifica possono essere attribuiti incarichi di coordinamento di gruppi di lavoro o di programmi finalizzati.


A tali dipendenti verra' corrisposta una indennita' di coordinamento a carattere non stipendiale pari al 6% dello stipendio di livello in godimento, comprensivo delle eventuali maggiorazioni stipendiali.


Art. 5

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Comma 1

Inquadramento del personale dell'area tecnico-amministrativa

Comma 2

Il personale dell'area tecnico-amministrativa e' inquadrato, con decorrenza 14 luglio 1988 o dalla successiva data di assunzione, nelle qualifiche funzionali e profili professionali del nuovo ordinamento, stabilito dal presente regolamento, in base alla seguente tabella di equiparazione:


Preesistente ordinamento Nuovo ordinamento

Qualifica Profilo Qualifica Profilo
- - - -
II Inserviente addetto alle attrezzature 1a Manutentore
III Ausiliario di amministrazione 2a Commesso
III Conducente automezzo 2a Autista
IV Archivista 3a Operatore
V Operatore di amministrazione 3a Operatore
V Operatore specializzato 3a Operatore
VI Assistente di amministrazione 4a Assistente
VI Assistente di amministrazione 4a Assistente tecnico
VI Consollista 4a Consollista
VII Collaboratore di amministrazione 5a Collaboratore
VII Collaboratore di amministrazione
5a Segretario di alta
direzione
VII Collaboratore di informatica 5a Programmatore
VIII Funzionario di amministrazione 6a Funzionario
VIII Funzionario di informatica 6a Funzionario di
informatica
IX Funzionario capo 7a Quadro di
amministrazione




Il personale con qualifica di collaboratore di amministrazione del preesistente ordinamento, pervenuto nella medesima qualifica per concorso pubblico, e' inquadrato con decorrenza 14 luglio 1988 nella 6a qualifica del nuovo ordinamento.


L'anzianita' posseduta nella qualifica di provenienza e' interamente riconosciuta a tutti gli effetti nella qualifica del nuovo ordinamento.


Ai dipendenti le cui attribuzioni corrispondono a quelle proprie di piu' profili della qualifica d'inquadramento e' attribuito il profilo corrispondente alle mansioni svolte con carattere di prevalenza.


I passaggi di qualifica conseguiti successivamente al 14 luglio 1988 in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1988, n. 285, sono attribuiti in base alla tabella di cui al comma 1 con la decorrenza dei relativi provvedimenti.


Art. 6

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Comma 1

Inquadramento del personale dell'area professionale

Comma 2

In sede di prima applicazione e limitatamente al periodo 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990, il personale della X qualifica funzionale, che e' stato in servizio o a cessato il servizio nel suddetto periodo, ferma restando la decorrenza economica al 14 luglio 1988, e' inquadrato nella 1a qualifica dell'area professionale - profilo ingegnere - secondo i criteri previsto dalla seguente tabella al maturare delle rispettive anzianita' di servizio:


Anzianita' Livello
- -
Inferiore ad un anno 1
1 anno 2
4 anni 3
7 anni 4




L'anzianita' di servizio non utilizzata al 31 dicembre 1990 per il passaggio al successivo livello stipendiale da' diritto alla corresponsione, in pari data, del "maturato in itinere" costituito da un importo pari alla differenza tra il livello stipendiale immediatamente superiore e quello in godimento nella posizione di provenienza, rapportato al periodo occorrente per raggiungere il livello superiore di cui al comma 1.


L'anzianita' di servizio eccedente i valori indicati dal comma 1 e' utilizzata, inoltre, ai fini dei passaggi di livello o dell'attribuzione delle maggiorazioni di cui all'art. 7, comma 2.


Al personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbia svolto e/o svolga incarichi di dirigenza e' attribuito il trattamento economico corrispondente a quello del 4 livello, computando in tale livello l'intera anzianita' di servizio maturata nell'ente in qualita' di ingegnere ai fini delle maggiorazioni di cui all'art. 7, comma 2.


A tale personale e' inoltre attribuita l'indennita' di coordinamento del 12% di cui all'art. 4, comma 10.


Con decorrenza 14 luglio 1988, il personale della VIII qualifica funzionale del preesistente ordinamento - profilo perito aeronautico ad esaurimento - e' inquadrato nella 2a qualifica dell'area professionale - profilo perito - secondo i criteri previsti dalla seguente tabella:


Anzianita' Livello
- -
4 anni 3
7 anni 4



L'anzianita' verra' computata per intero sul servizio prestato nell'ente in qualita' di perito. L'anzianita' di servizio eccedente i valori indicati dal comma 6 e' utilizzata ai fini dei passaggi di livello o dell'attribuzione delle maggiorazioni di cui all'art. 7, comma 2.


Art. 7

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Comma 1

S t i p e n d i

Comma 2

I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono cosi' stabiliti a regime:


(a) area tecnico-amministrativa:

Qualifica Stipendio
- -
1a L. 7.000.000
2a L. 9.300.000
3a L. 12.350.000
4a L. 13.800.000
5a L. 15.500.000
6a L. 17.900.000
7a L. 19.900.000
(b) area professionale:

Qualifica Livello Stipendio
- - -
1a 1> L. 22.000.000
1a 2> L. 26.000.000
1a 3> L. 34.000.000
1a 4> L. 54.000.000
2a 1> L. 16.500.000
2a 2> L. 20.000.000
2a 3> L. 24.000.000
2a 4> L. 28.000.000



I valori stipendiali di cui al comma 1 sono maggiorati di L. 3.000.000 per ogni quinquennio maturato nel 2 e 3 livello e di L. 5.000.000 per ogni quinquennio maturato nel 4 livello della 1a qualifica; sono, altresi', maggiorati di L. 1.500.000 per ogni quinquennio maturato in ciascun livello della 2a qualifica. Il passaggio di livello assorbe le maggiorazioni stipendiali maturato fino alla concorrenza del valore stipendiale superiore.


Art. 8

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Comma 1

Retribuzione individuale di anzianita'

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dai seguenti importi annui lordi:


(a) area tecnico-amministrativa:

Qualifica Stipendio
- -
1a L. 7.000.000
2a L. 9.300.000
3a L. 12.350.000
4a L. 13.800.000
5a L. 15.500.000
6a L. 17.900.000
7a L. 19.900.000
(b) area professionale:

Qualifica Livello Stipendio
- - -
1a 1> L. 22.000.000
1a 2> L. 26.000.000
1a 3> L. 34.000.000
1a 4> L. 54.000.000
2a 1> L. 16.500.000
2a 2> L. 20.000.000
2a 3> L. 24.000.000
2a 4> L. 28.000.000



Al personale assunto in una data ricompresa tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestati.


Art. 9

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Comma 1

Maggiorazioni per esperienza professionale

Comma 2

Con decorrenza 14 luglio 1988, e' istituita una maggiorazione della retribuzione per il personale dell'area tecnico-amministrativa, avente lo scopo di remunerare l'esperienza professionale connessa all'esercizio di mansioni di collaborazione e di supporto all'area professionale.


Al personale della 1a, 2a e 3a qualifica che alla data del 1 gennaio 1990 abbia acquisito esperienza professionale con almeno due anni di effettivo servizio, o che maturi detto biennio nell'arco della vigenza contrattuale, vengono corrisposte le sottoindicate maggiorazioni annuali:
1a qualifica L. 1.500.000;
2a qualifica L. 2.000.000;
3a qualifica L. 2.900.000.


Al personale della 4a, 5a, 6a e 7a qualifica le sottoindicate maggiorazioni competono a partire dal 4 anno di effettivo servizio: 4a qualifica L. 3.200.000;
((5a qualifica L. 3.800.000));
6a qualifica L. 4.000.000;
7a qualifica L. 6.000.000.


Le maggiorazioni previste nel presente articolo sono computate ai fini della corresponsione dell'indennita' di buonuscita.


Art. 10

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Comma 1

Indennita' di funzione e speciale

Comma 2

Le indennita' di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, sono stabilite, rispettivamente, nelle misure massime del 5% dello stipendio iniziale di livello per le prime quattro qualifiche e del 10% per le restanti.


L'individuazione dei criteri di corresponsione sara' definita con la contrattazione decentrata aziendale.


Art. 11

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Comma 1

Indennita' di impiego

Comma 2

A decorrere dal 1› gennaio 1990, al personale della 1a e 2a qualifica dell'area professionale e' corrisposta una indennita' nelle seguenti misure annuali:

Qualifica Livello
- -
1a 1 L. 4.000.000
1a 2 L. 5.200.000
1a 3 L. 6.100.000
1a 4 L. 8.400.000
2a 1 L. 3.000.000
2a 2 L. 4.500.000
2a 3 L. 5.000.000
2a 4 L. 6.000.000


Tale indennita' remunera l'utilizzo del personale dell'area professionale nelle attivita' che, per esigenze di servizio, vengono svolte nei giorni lavorativi oltre l'orario ordinario di lavoro e l'impiego aggiuntivo in condizioni disagiate connesso alle attivita' specifiche dell'area professionale.


Art. 12

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Comma 1

Prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'area tecnico-amministrativa

Comma 2

I dipendenti possono essere autorizzati a svolgere lavoro straordinario soltanto se siano sussistenti eccezionali situazioni di lavoro.


Lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non puo' eccedere complessivamente un monte ore riferito al corrispettivo annuo pari a 150 ore per il numero dei dipendenti dell'area tecnico- amministrativa in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, con il limite individuale di 300 ore annue.


Art. 13

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Comma 1

Lavoro straordinario per l'area tecnico-amministrativa

Comma 2

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' pari a 1/156 dello stipendio mensile di qualifica, dell'indennita' integrativa speciale spettante nel mese di dicembre dell'anno precedente e del rateo di tredicesima mensilita' delle anzidette voci retributive, maggiorate:
del 15% per lavoro straordinario diurno;
del 30% per lavoro straordinario prestato in giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
del 50% per lavoro straordinario prestato in giorni festivi e ore notturne.


Art. 14

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Comma 1

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'ente

Comma 2

Allo scopo di promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro anche sul piano territoriale e di favorire la realizzazione di progetti tesi ad ottenere un miglioramento nell'efficacia e nell'efficienza del servizio, e' istituito un fondo di incentivazione alimentato da un importo pari al 3,5% delle entrate definitivamente accertate nell'anno per prestazioni di servizi statutari.


Una quota pari al 40% del fondo viene corrisposta in ratei mensili, in modo proporzionale ai valori stipendiali di livello o qualifica, a titolo di anticipazione finalizzata all'attuazione dell'insieme delle norme afferenti all'organizzazione del lavoro.


Art. 15

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Comma 1

Trattamento di missione

Art. 16

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Comma 1

Aumenti stipendiali

Comma 2

Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 7 sono attribuiti con decorrenza:
14 luglio 1988: 12% dell'incremento a regime;
1 luglio 1989: 60% dell'incremento a regime;
1 luglio 1990: totale incremento a regime.


Art. 17

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Comma 1

Parita' uomo-donna

Comma 2

Saranno favorite nell'ente tutte le iniziative e le misure necessarie per garantire un'effettiva parificazione uomo-donna nei sistemi di lavoro e nelle opportunita' professionali.


Art. 19

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Comma 1

Assistenza legale

Comma 2

La difesa del dipendente convenuto in giudizio civile o penale per fatti e cause di servizio e' assunta a carico dell'ente; la scelta del collegio di difesa avverra' di intesa con il dipendente.


Sono altresi' a carico dell'ente le spese sostenute dal dipendente, purche' opportunamente documentate e provate nel loro nesso di conseguenzialita' con il procedimento giudiziario.


Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano al dipendente anche dopo l'estinzione del rapporto di lavoro con l'ente, sempre che si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.


Nel caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, l'amministrazione, con delibera del consiglio di amministrazione, provvedera' al recupero delle spese sostenute nel giudizio.


Art. 20

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Comma 1

Coperture assicurative

Comma 2

Per il personale dell'ente possono, con deliberazione del comitato direttivo, essere stipulate polizze assicurative che coprano i rischi dei danni civili derivanti da sentenze passate in giudicato e non imputabili a dolo o a colpa grave, per fatti connessi all'esercizio delle mansioni di istituto.


All'onere di tali polizze i dipendenti concorrono per il 20%.


Art. 21

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Comma 1

Servizi pubblici essenziali

Comma 2

Per garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in seguito definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno stabilite con apposito accordo decentrato a livello nazionale, in conformita' all'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le prestazioni indispensabili e saranno individuate le professionalita' ed i relativi contingenti di personale tenuti ad assicurare il funzionamento dei servizi.


In conformita' a tale accordo, l'ente individuera' i nominativi dei dipendenti, in servizio nelle aree interessate, tenuti a fornire le prestazioni indispensabili, comunicando alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero i nominativi inclusi nei contingenti.


Sono definiti servizi pubblici essenziali ai fini del presente regolamento, i seguenti:
servizi aerei di pronto soccorso;
servizi aerei di trasporto organi, medicinali, materiale sanitario e personale medico;
servizi aerei preposti alla sorveglianza del territorio;
servizi aerei preposti alla protezione dell'ambiente;
servizi aerei pubblici per il collegamento con le isole;
servizi connessi allo svolgimento di indagini tecniche per incidenti aerei;
servizi connessi alla emanazione di direttive di allarme in merito alla navigabilita' degli aeromobili.


Art. 22

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Comma 1

Codice di autoregolamentazione

Comma 2

Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente regolamento assumono come codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero quello allegato all'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, relativo al comparto del personale degli enti pubblici non economici.


Art. 23

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Comma 1

Norma finale di rinvio

Comma 2

Continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni che non siano state abrogate per incompatibilita' dal presente regolamento.