DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 2 agosto 1989 concernente il personale del comparto degli enti pubblici non economici.

Numero 43 Anno 1990 GU 06.03.1990 Codice 090G0051

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-13;43

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Area di applicazione e durata

Comma 2

Il presente regolamento si applica al personale dipendente degli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, compresi quelli soggetti a processi di soppressione, scorporo o riforma, salvo che per essi sia individuato un comparto di contrattazione diverso da quello di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.


Il presente regolamento si riferisce al periodo 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1› luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.


Art. 2

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Comma 1

Rapporti amministrazione-cittadino

Comma 2

Le parti nell'ambito dell'iniziativa per l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, assumono come punto comune e fondamentale obiettivo dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza.


Art. 4

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Comma 1

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

Comma 2

Al fine di cui all'art. 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalita' addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 3, appositi contingenti di personale che debbono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.


Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello nazionale per ente, gruppo di enti o per enti federati, da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, sono stabilite le prestazioni indispensabili, sono individuate le professionalita' e le qualifiche di personale che formeranno i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.


La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale entro quindici giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, sono assicurati comunque i servizi pubblici essenziali.


In conformita' agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando, cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati.


Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validita' per il periodo di vigenza del presente regolamento.


Art. 5

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Comma 1

Contrattazione decentrata

Comma 2

La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a livello locale e' composta dal dirigente titolare dell'ufficio, salvo diversa delega del legale rappresentante dell'ente, e da una rappresentanza dei titolari di unita' organiche sottordinate.


La contrattazione decentrata a livello locale nei casi previsti dal presente regolamento deve essere attivata entro trenta giorni dalla definizione dell'accordo nazionale a livello di ente, riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.


Trascorso il suddetto termine senza che si sia pervenuti alla conclusione dell'accordo, la trattativa e' rimessa alla contrattazione decentrata a livello di ente, con la partecipazione anche delle parti locali interessate, e deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio.


Gli istituti contrattuali demandati alla disciplina degli accordi decentrati nazionali e locali sono definiti, rispettivamente, in una unica sessione negoziale.


L'accordo nazionale di ente, ferme restando le competenze stabilite per i vari livelli di contrattazione, individua le norme che, non prevedendo l'ulteriore determinazione di modalita' di attuazione, sono immediatamente esecutive.


In caso di contrasto nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati, tale contrasto e' risolto congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse.


Gli accordi a livello nazionale sono recepiti con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. Quelli a livello locale sono recepiti con determinazione del dirigente competente per territorio e divengono immediatamente esecutivi, salvo il potere di annullamento del provvedimento attribuito al direttore generale dell'ente, nel caso in cui i contenuti eccedano i limiti di rispettiva competenza o contrastino con disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, con conseguente remissione della materia alle parti contraenti.


Ove si ravvisino, entro dieci giorni dalla loro stipulazione, elementi di divergenza degli accordi locali dai criteri indicativi contenuti negli accordi nazionali, la loro efficacia e' subordinata alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali da effettuarsi di norma nel termine di quindici giorni.


Gli accordi decentrati a livello nazionale o locale dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.


Art. 6

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Comma 1

Parita' uomo-donna

Comma 2

Il comitato per le pari opportunita' di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, deve essere insediato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli enti garantiscono tutti gli strumenti idonei per il loro funzionamento.


Il comitato, presieduto da un rappresentante dell'ente nominato dal presidente, e' composto da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988, e da un pari numero di funzionari in rappresentana dell'ente.


Gli effetti delle iniziative assunte dalle amministrazioni a norma del comma 3 formeranno oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267.


Art. 7

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Comma 1

Igiene e sicurezza sul lavoro

Comma 2

Gli enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto in particolare delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali. Gli enti provvederanno altresi' alla rimozione delle barriere architettoniche in attuazione della vigente normativa per il migliore inserimento lavorativo dei dipendenti portatori di handicap.


Le organizzazioni sindacali, unitamente agli enti, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrita' fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio, l'ente provvede ad istituire per i dipendenti addetti ai predetti settori un apposito libretto sanitario.


Art. 8

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Comma 1

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

Comma 2

((2. I dipendenti i cui parenti entro il 2' grado o, in mancanza entro il 3' grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. ))


((2))


L'amministrazione disporra' l'accertamento della idoneita' al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottosposti alle previste terapie.

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AGGIORNAMENT0 (2)
Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 non erano state ammesse a registrazione da parte della Corte dei conti. Tali disposizioni sono state successivamente registrate con riserva dalla Corte dei conti in data 5 maggio 1990.


Art. 9

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Comma 1

Copertura assicurativa

Comma 2

In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni degli enti sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servizi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.


La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzatto il trasporto.


Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla giuda e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.


I massimali delle polizze di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.


Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratte dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.


Art. 10

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Comma 1

Diritto allo studio

Comma 2

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.


A parita' di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo tesso corso di studi e in caso di ulteriore parita' secondo l'ordine decrescente di eta'.


Per la concessione dei permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e al termine degli stessi il certificato di frequenzaa e quello degli esami sostenuti.


Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.


Le graduatorie dei richiedenti possono essere predisposte anche per ambiti territoriali delimitati da definirsi in sede di contrattazione decentrata a livello di ente nei limiti della percentuale complessiva di cui al comma 1.


Art. 11

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Comma 1

Ordinamento professionale

Comma 2

Ai profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1' marzo 1988, n. 285, sono apportate le modificazioni e le integrazioni specificate nell'allegato 1 al presente regolamento.


Gli enti provvedono, sulla base di nuove esigenze funzionali ed organizzative, a rideterminare le dotazioni organiche anche in conseguenza di quanto disposto dal comma 1.


((


Nelle proposizioni annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285, dopo il primo comma dell'articolo 8 e' aggiunto il seguente:
'Per i profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico, ispettore di vigilanza, collaboratore di informatica, collaboratore socio-assistenziale e collaboratore professionale, assistente sanitario e operatore specializzato, i concorsi interni per il passaggio al profilo di qualifica immediatamente superiore sono espletati per titoli ed esami per un numero di posti complessivo pari al 25 per cento della dotazione organica complessiva dei citati profili di provenienza. A tali concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti agli anzidetti profili in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 7, comma secondo. Per l'ammissione al concorso riservato per il profilo di funzionario di amministrazione, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 1, comma primo, e 7, comma secondo, e' richiesta l'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Contestualmente all'attribuzione dei nuovi profili ai vincitori dei concorsi interni, sono inquadrati nei medesimi profili dell'ottava qualifica i vincitori di concorsi per funzioni di collaborazione direttiva; sono altresi' inquadrati nel profilo per il quale e' prescritto il possesso del titolo abilitante all'iscrizione all'albo professionale i vincitori dei concorsi per i quali e' richiesto tale requisito'.


4. Gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del comma 3 hanno effetto dal 1 luglio 1990 e comunque devono essere realizzati entro la vigenza contrattuale))


Il personale assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, per qualifica della categoria direttiva equiparata a quella di collaboratore di cui al decreto medesimo e' inquadrato, nella IX qualifica funzionale in conformita' a quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, per le qualifiche inferiori a consigliere capo.


Per i profili professionali per i quali e' previsto l'obbligo di selezione ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono fatte salve le percentuali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1' marzo 1988, n. 285, riservate al personale in servizio.


Art. 12

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Comma 1

Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti

Comma 2

Il fondo di incentivazione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 31 dicembre 1988.


((


L'aumento delle entrate e la riduzione delle spese di cui al comma 3 sono determinate ponendo a raffronto, per ciascuna delle quote previste nel medesimo comma le risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo deliberato con quelle corrispondenti dell'anno 1988, preso a riferimento per il periodo di vigenza del presente regolamento.


5. Le quote di incremento di cui al comma 3 sono definite in sede di contrattazione decentrata a livello di ente.))


((2))


Per gli enti destinatari dell'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per gli enti destinatari di analoghe disposizioni la quota aggiuntiva di cui alla lettera d) del comma 2 e' posta a carico dello stanziamento derivante dall'applicazione del comma 3 del predetto art. 18, ovvero dello stanziamento derivante dalle citate analoghe disposizioni.


((7. Le eventuali quote di incremento del fondo di cui al comma 3 non sono utilizzabili per le medesime finalita' che danno luogo a compensi a carico dello stanziamento di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88.))


((2))


Art. 13

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Comma 1

Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti

Comma 2

Il fondo di cui all'art. 12 e' destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti ed altre iniziative individuate con la contrattazione articolata a livello di ente, volte ad ottenerre il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.


I criteri per l'attuazione, le modalita' e la periodicita' di erogazione dei compensi ed indennita' di cui al comma 2 sono definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di ente. Resta fermo il meccanismo di corresponsione di anticipazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267; la somma annua complessiva e' commisurata al 20,8 per cento dell'importo di cui all'art. 12, comma 2, lettera a).


Con la contrattazione decentrata a livello di ente, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui all'art. 12, puo' essere affidata a ciascuna unita' funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base di priorita', indirizzi e limiti stabiliti a livello nazionale.


La corretta utilizzazione del fondo e' soggetta a verifica da parte delle singole amministrazioni attraverso nuclei di valutazione anche esterni, in conformita' all'art. 12, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.


Art. 14

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Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono cosi' stabiliti, a regime:


Qualifica I L. 6.081.000
" II " 6.981.000
" III " 7.981.000
" IV " 9.031.000
" V " 10.081.000
" VI " 11.331.000
" VII " 13.331.000
" VIII " 15.531.000
" IX " 18.071.000
" X " 19.081.000



Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1' luglio 1990.


Dal 1' luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:


Qualifica I L. 152.000
" II " 190.000
" III " 252.000
" IV " 310.000
" V " 342.000
" VI " 392.000
" VII " 474.000
" VIII " 512.000
" IX " 592.000
" X " 632.000



Dal 1' ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:


Qualifica I L. 715.000
" II " 894.000
" III " 1.187.000
" IV " 1.459.000
" V " 1.609.000
" VI " 1.845.000
" VII " 2.231.000
" VIII " 2.410.000
" IX " 2.789.000
" X " 2.975.000



Dal 1' luglio 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:


Qualifica I L. 1.200.000
" II " 1.500.000
" III " 2.000.000
" IV " 2.450.000
" V " 2.700.000
" VI " 3.100.000
" VII " 3.750.000
" VIII " 4.050.000
" IX " 4.690.000
" X " 5.000.000



Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.


Per gli appartenenti alla X qualifica funzionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il trattamento stipendiale annuo lordo, a regime, e' articolato come segue:


Maggiorazioni
Anni Stipendio base stipendiali Totale
--- --- --- --- 0 19.081.000 --- 19.081.000
5 19.081.000 2.500.000 21.581.000
10 19.081.000 5.000.000 24.081.000
15 19.081.000 10.000.000 29.081.000
20 19.081.000 15.000.000 34.081.000
25 19.081.000 20.000.000 39.081.000
30 19.081.000 25.000.000 44.081.000
35 19.081.000 30.000.000 49.081.000



Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 7 sono attribuiti con decorrenza 1' luglio 1990.


Dal 1' luglio 1988 al 30 settembre 1989 gli incrementi di cui al comma 8 competono nella misura del 12 per cento.


Dal 1' ottobre 1989 al 30 giugno 1990 gli incrementi di cui al comma 8 competono nella misura del 60 per cento.


Dal 1' luglio 1990 competono i trattamenti annui lordi di regime.


((


Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1 luglio
1990, per ciascuna professionalita' ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalita', oltre l'iniziale, per un contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalita'.


Ai predetti livelli differenziati di professionalita' sono attribuiti rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi di L. 30.000.000 e di L. 40.000.000, ferme restando le maggiorazioni stipendiali previste al comma 7.


L'accesso ai livelli differenziati di professionalita' avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalita' della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1 luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica.


Nel passaggio al livello retributivo superiore competono, oltre al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate ai sensi del comma 8 ed il salario di anzianita' di cui all'articolo 15.


))


Le indennita' di coordinamento di cui all'art. 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, vanno determinate esclusivamente con riferimento al trattamento di cui al comma 7 e non rivestono carattere stipendiale.


Agli appartenenti della X qualifica funzionale, ramo legale, e' attribuita a decorrere dal 1' luglio 1990 una indennita' annua lorda di L. 1.000.000, 2.000.000 e 3.000.000 in ragione dei livelli di iscrizione agli albi professionali, rispettivamente, di procuratore legale, di avvocato e di avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. Tali indennita' non rivestono carattere stipendiale.


Art. 15

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Comma 1

Retribuzione individuale di anzianita'

Comma 2

A decorrere dal 1› gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1› gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi:


Qualifica I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000 " II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 240.000 " III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 280.000 " IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 312.000 Qualifica V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 360.000 " VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 410.000 " VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 490.000 " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 580.000 " IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 680.000 " X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 720.000


Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.


Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.


A decorrere dal 1° gennaio 1989, ai dipendenti che abbiano acquisito esperienza professionale permandendo nella stessa qualifica per un periodo non inferiore a 6 anni, quattro anni per la IX qualifica, alla data del 1° luglio 1988 o al maturare della stessa anzianita' minima nell'arco della vigenza contrattuale, spetta, dalle stesse date, una maggiorazione della retribuzione nelle misure annue lorde sottoindicate per le qualifiche dalla I alla IX:


Qualifica I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 340.000
" II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 400.000 " III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 420.000 " IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 440.000 " V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 480.000 " VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 760.000 " VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 880.000 " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.040.000 " IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.060.000



La corresponsione di tale maggiorazione cessa nel caso di passaggio a livello retributivo superiore.


Art. 16

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Comma 1

Sussidi, borse di studio e mutui edilizi

Comma 2

L'ammontare del mutuo edilizio di cui all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e' elevato a lire 100 milioni. Con la contrattazione decentrata a livello nazionale di ente e fermo rimanendo l'onere complessivo annuo di spesa stabilito dal citato allegato 6, gli enti possono prevedere ulteriori iniziative di rilievo sociale ed assistenziale analogo a quelle gia' contemplate dall'art. 59 del medesimo decreto.


Gli importi dei sussidi e delle borse di studio di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, sono elevati del 25 per cento.


Gli aumenti degli importi di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle concessioni disposte successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 17

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Comma 1

M o b i l i t a'

Comma 2

Al personale trasferito da una ad altra amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilita' volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e' corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, un compenso una tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:
qualifica funzionale o categoria VIII e
superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500.000 qualifica funzionale o categoria VII e
superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000.000 qualifica funzionale o categoria VI e
superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.500.000 qualifica funzionale o categoria V ed
inferiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000.000


Art. 18

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Comma 1

Disposizioni particolari per la X qualifica professionale

Comma 2

L'attribuzione delle funzioni di coordinamento puo' comportare la responsabilita' di specifici uffici professionali inseriti nella struttura complessiva e la sovraordinanzione al personale addetto.


Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, gli enti che hanno una distribuzione degli uffici legali non estesa a tutto il territorio nazionale possono operare la ripartizione delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato di cui al secondo comma del citato art. 30 fra gli appartenenti alla X qualifica funzionale - ramo legale, con riferimento al distretto di corte di appello in cui operano.


Art. 19

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Comma 1

Disposizioni particolari

Comma 2

Il presente regolamento si applica al personale della Croce rossa italiana fino all'attuazione del relativo provvedimento di riordino. Ai lavoratori dipendenti della Croce rossa che effettuino servizi di trasporto infermi, plasma ed organi oltre la distanza di 100 km dalla sede di partenza nella giornata, compete il trattamento pari a lire 100 per km a titolo di rimborso spese per ogni km oltre il centesimo.


Il presente regolamento si applica al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero ed al personale del Registro aeronautico italiano fino alla data di decorrenza delle nuove specifiche normative contrattuali conseguenti, rispettivamente, alle leggi 18 marzo 1989, n. 106 e 11 luglio 1988, n. 266.


Per il personale didattico dell'Ente per la scuola materna in Sardegna in sede di contrattazione decentrata si provvedera' ad armonizzare la normativa del presente regolamento con quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, per quanto concerne la composizione delle classi, l'orario di lezione e di servizio, il calendario scolastico e la mobilita' interna.


Per il personale socio-assistenziale dei convitti e collegi degli enti, in sede di contrattazione decentrata nazionale di ente si provvedera' ad armonizzare la normativa del presente regolamento con quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi.


Nei confronti del personale degli enti culturali destinatari del presente regolamento non compresi nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, si procede all'applicazione del regolamento stesso, con le decorrenze ivi previste, sulla base della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
267
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Art. 20

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Comma 1

Trattamento di missione

Comma 2

Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio per attivita' di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva in materia contributiva, sportiva, sanitaria, di tutela dell'ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di assistenza sociale e sanitaria, di repressione frodi e similari.


Per il suddetto personale le particolarissime condizioni di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilita' della fruizione del pasto per mancanza di strutture e di servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di L. 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.


Art. 21

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Comma 1

Assenze obbligatorie e distacchi

Comma 2

Ai lavoratori che usufruiscono del distacco per disposizioni contrattuali ed alle lavoratrici madri vanno garantite, oltre al trattamento ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita'.


Art. 22

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Comma 1

Norma finale di rinvio

Art. 23

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso quello relativo all'anno 1988, in lire 318 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 394 miliardi per l'anno 1991 ed esercizi successivi, provvedono gli enti pubblici interessati all'uopo utilizzando le disponibilita' dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attivita' degli enti stessi.


Art. 24

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


((Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 15
Registrato con riserva limitatamente all'art. 8, comma 2, e all'art. 12, commi 3, 4, 5 e 7, ai sensi della delibera delle sezioni riunite n. 69-1/SR/E del 18 aprile 1990.))