DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 568/1987 - Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 6

Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 6

Numero 568 Anno 1987 GU 11.02.1988 Codice 087G0626

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568

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Testo vigente

Preambolo

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione e durata

Comma 2

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, il cui trattamento e', in atto, disciplinato attraverso accordi di lavoro. Resta escluso il personale dirigente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il personale dirigente di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72, nonche' i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', i direttori, i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografica, i direttori delle stazioni sperimentali per le industrie.


Gli effetti giuridici del presente decreto, concernente il triennio 1› gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1› gennaio 1985, mentre gli effetti economici decorrono dal 1› gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.


Sono fatte salve le diverse decorrenze previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.


Art. 2

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Comma 1

Norme di garanzia per l'applicazione del contratto

Comma 2

La corretta, omogenea e tempestiva applicazione del presente decreto e' assicurata dal Dipartimento della funzione pubblica nell'esercizio dei suoi compiti di indirizzo e coordinamento in materia di pubblico impiego di cui all'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.


Nello svolgimento dei suddetti compiti il Dipartimento della funzione pubblica fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti nel rispetto della previsione di cui all'art. 21, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13.


Comma 3

Titolo II - ACCORDI DECENTRATI

Art. 3

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Comma 1

Livelli di contrattazione

Comma 2

Nell'ambito di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, della disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, sono consentiti accordi decentrati a livello nazionale e per aree territorialmente delimitate comprendenti almeno una unita' organica complessa.


Art. 4

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Comma 1

Materie

Comma 2

La contrattazione decentrata a livello nazionale e' effettuata per enti, istituti o gruppi di enti e/o istituti. Essa e' volta alla definizione di accordi sulle specifiche materie di cui alla lettera a) ed alla determinazione di criteri generali di riferimento per la contrattazione a livello locale nelle materie individuate alla lettera b):
a - 1) per l'attuazione delle modifiche delle strutture e dei servizi conseguenti alla sperimentazione od introduzione di nuove metodologie di organizzazione del lavoro e di nuovi criteri organizzativi per migliorare l'efficienza degli enti nel perseguimento degli obiettivi programmati garantendo, peraltro, l'ottimale utilizzazione delle risorse strumentali;
2) criteri in materia di rilevazione e classificazione delle posizioni di lavoro ai fini della loro collocazione nell'ambito dei profili professionali delle varie qualifiche;
3) proposte di istituzione di nuovi profili professionali o di aggregazione di profili appartenenti a qualifiche diverse, da definire a livello di comparto con le procedure previste, previa identificazione a tale livello di contrattazione della qualifica funzionale nella quale va collocato il profilo;
4) progetti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'addestramento del personale;
5) proposte per la istituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato;
6) definizione delle modalita' di attuazione dei controlli previsti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
7) criteri per l'attuazione del sistema d'incentivazione e per l'erogazione dei relativi compensi nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;
8) indirizzi sul piano dell'efficienza organizzativa dei supporti tecnici ed amministrativi ai progetti ed ai programmi di ricerca;
9) individuazione delle attivita' soggette a turnazioni nell'ambito di quanto previsto dall'art. 12;
10) definizione dei criteri per la formazione di graduatorie degli aspiranti al trasferimento a domanda da una sede ad altra dello stesso ente o da uno ad altro ente dello stesso comparto;
criteri per i trasferimenti di ufficio per esigenze di servizio individuate dall'amministrazione;
11) iniziative per l'attuazione degli accordi di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, in materia di mobilita' del personale;
12) criteri per l'attribuzione delle indennita';
b - 1) criteri generali relativi ai seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro compatibilmente con le peculiarita' delle funzioni: orario di servizio e orario di lavoro; disciplina dei carichi di lavoro a livello di strutture; definizione degli indicatori, dei parametri e degli standard di produttivita' a norma dell'art. 47 del presente decreto, tenuto conto sia delle indicazioni contenute nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione che delle specificita' del comparto e definizione delle modalita' per i relativi riscontri; acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni di turn-over; individuazione delle attivita' di lavoro interessate all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario e relative quantita' e delle modalita' generali di attuazione della disciplina in materia di turnazioni di lavoro;
2) criteri per la realizzazione e la gestione dei servizi sociali gia' previsti dalla vigente normativa;
3) criteri per la organizzazione dei gruppi di lavoro.


Per gli enti o istituti con strutture regionali o interregionali, la contrattazione a tale livello ha per oggetto la formulazione di proposte di addestramento di personale in servizio e criteri per la mobilita' provvisoria del personale nell'ambito territoriale di competenza, nonche' le materie di cui al comma 2 che, in sede di contrattazione a livello nazionale, si ritenga di riservare esclusivamente a livello regionale, tenuto conto dell'articolazione del decentramento funzionale degli enti.


Art. 5

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Comma 1

Soggetti titolari

Comma 2

La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a livello locale e' composta dal dirigente titolare dell'unita' organica, salvo diversa delega del legale rappresentante dell'ente o istituto, e da una rappresentanza di titolari degli uffici interessati.


Art. 6

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Comma 1

Procedure

Comma 2

Gli enti, per l'emanazione di provvedimenti inerenti le materie di cui all'art. 5, sono tenuti ad attivare tempestivamente le procedure per effettuare la specifica contrattazione al livello previsto, che dovra' concludersi nel termine di cinque giorni o nel maggior termine concordato tra le parti a livello nazionale in relazione alle materie oggetto di trattative.


Gli accordi a livello nazionale sono recepiti con apposita deliberazione degli organi competenti degli enti o istituti. Quelli a livello locale sono recepiti con determinazione del dirigente o dei dirigenti delle singole strutture competenti per territorio e divengono immediatamente esecutivi, salvo il potere di annullamento del provvedimento, attribuito ai predetti organi dell'ente o istituto, nel caso in cui i contenuti eccedano i limiti di rispettiva competenza o contrastino con disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, con conseguente remissione della materia alle parti contraenti.


Ove si ravvisino, entro dieci giorni dalla loro stipulazione, elementi di divergenza degli accordi locali dai criteri indicativi contenuti negli accordi nazionali, la loro efficacia e' subordinata alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali, da effettuarsi di norma nel termine di quindici giorni.


Gli accordi decentrati a livello nazionale e locale dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.


Comma 3

Titolo III - ORARIO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 7

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Comma 1

Orario di lavoro

Comma 2

La durata settimanale dell'orario di lavoro ordinario, e' fissata in 36 ore effettive, dal 31 dicembre 1987.


Art. 8

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Comma 1

Organizzazione del lavoro

Comma 2

Gli enti o istituti, nell'ambito della loro autonomia, operano attraverso una organizzazione finalizzata al conseguimento di obiettivi di produttivita' ed efficienza, previa programmazione sistematica degli interventi.


L'organizzazione del lavoro negli enti ed istituti pubblici di ricerca potra' adeguarsi in funzione dei programmi di ricerca.


L'attuazione del nuovo modello organizzativo, nell'ambito delle modalita' di sviluppo previste ai vari livelli di contrattazione decentrata, sara' oggetto di puntuali e periodiche verifiche per la valutazione di aderenza agli obiettivi programmatici e di compatibilita' con le strutture operative di riferimento, anche attraverso nuclei di valutazione (amministrazione-sindacati), appositamente costituiti.


Art. 9

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Comma 1

Programmazione dell'orario di servizio ed articolazione dell'orario di lavoro

Comma 2

La programmazione dell'orario di servizio e le sue conseguenti modalita' di articolazione sono finalizzate ad una ottimale organizzazione del lavoro di ricerca per il perseguimento dei fini istituzionali degli enti o istituti.


Nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, gli accordi decentrati, cui e' demandata la disciplina specifica di programmazione ed articolazione dell'orario di servizio, dovranno in ogni caso uniformarsi ai seguenti principi.


L'orario di servizio si identifica nel periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalita' delle strutture.


La programmazione dell'orario di servizio ha cadenza annuale e puo' essere diversificata in presenza di particolari esigenze degli enti a livello territoriale, per singoli settori di lavoro o periodi dell'anno.


L'orario di servizio deve comunque garantire l'apertura degli uffici per tutti i giorni lavorativi, con l'eventuale esclusione del sabato.


L'orario di lavoro si identifica con la durata delle prestazioni lavorative cui ciascun dipendente e' tenuto nell'ambito dell'orario di servizio.


L'orario di lavoro e' documentato per tutto il personale dipendente attraverso sistemi meccanici od elettronici di rilevazione, che assicurino una piena ed oggettiva conformita' fra i dati rilevati e l'effettiva ed integrale prestazione dell'attivita' lavorativa per il tempo prescritto.


Modalita' diverse di rilevazione obiettiva potranno essere previste unicamente per strutture nell'ambito delle quali prestano servizio non piu' di dieci unita' lavorative dello stesso ente.


Per i periodi di attivita' svolti al di fuori dei luoghi di lavoro si introdurranno idonei sistemi sostitutivi di rilevazione, nei casi di comprovata incompatibilita' della medesima con sistemi automatici generalmente adottati.


Gli strumenti di rilevazione dell'orario devono consentire in ogni caso, anche quando coesistono diversi sistemi di articolazione dell'orario, la tempestiva conoscenza dei dati giornalieri circa la presenza in servizio del personale, fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93.


Art. 10

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Comma 1

Orario flessibile

Comma 2

L'orario di lavoro ordinario puo' essere articolato su sei o cinque giorni alla settimana con inizio non anteriore alle ore 7,30, salvo anticipazioni giustificate dalla particolare natura del servizio.


Rispetto all'orario ordinario di lavoro, escluso quello prestato in turni, puo' essere introdotta una flessibilita'.


In relazione ad esigenze di servizio degli enti o di particolari settori operativi specificamente individuati che determinano un aggravio dei carichi di lavoro in particolari periodi dell'anno, potranno operarsi temporanee concentrazioni dell'orario di lavoro con corrispondente riduzione programmata in altri periodi dell'anno.


Con la contrattazione decentrata a livello nazionale saranno stabiliti i limiti massimi di concentrazione dell'orario settimanale, della durata continuativa e complessiva della concentrazione, nonche' il limite minimo dell'orario di lavoro settimanale da distribuire su almeno cinque giorni nel periodo di riassorbimento del maggior orario di lavoro prestato.


Le relative modalita' di concentrazione dell'orario di lavoro saranno definite con la contrattazione a livello locale.


Art. 11

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Comma 1

Permessi e ritardi

Comma 2

I permessi, da concedersi per non rinviabili motivi personali, sono integralmente disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13.


Le modalita' di fruizione dei permessi ed il loro recupero entro breve termine saranno stabiliti in modo uniforme in sede di contrattazione decentrata.


I ritardi sono assoggettati a recupero con le stesse modalita' indicate per i permessi. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate, ferme restando le eventuali iniziative sul piano disciplinare. Sono in ogni caso soggetti alla conseguente riduzione della retribuzione i ritardi che eccedono complessivamente nel mese le tre ore.


Ogni forma di recupero di orario di lavoro prevista dal presente articolo deve essere innanzi tutto finalizzata a consentire la regolare copertura dell'orario di servizio mediante idonea, preventiva programmazione.


Art. 12

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Comma 1

Turni di lavoro

Comma 2

Per le esigenze di funzionalita' degli enti ed istituti ed al fine di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti o per far fronte ad esigenze degli organi di amministrazione, alla necessita' oggettiva e non rinviabile di espletare determinate attivita' di servizio in giorni festivi o in giorni prossimi o corrispondenti a cadenza fissa previste da norme di legge o regolamentari, riconducibili alla copertura dell'orario di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.


I turni, eccettuati quelli festivi per le attivita' necessitate non a ciclo continuo, che comportino in ogni caso il riposo compensativo, sono caratterizzate dalla rotazione ciclica ed uniforme degli addetti in prestabilite articolazioni di orario non sovrapponibili per oltre trenta minuti tra loro o con il complessivo orario ordinario di lavoro, fissato per la generalita' del personale.


I turni devono essere programmati di norma con cadenza mensile.
Il numero dei turni pomeridiani non potra' superare nel mese la meta' delle giornate lavorative dedotti gli eventuali turni notturni e/o festivi. I turni notturni, effettuabili solo per attivita' a ciclo continuo, non potranno essere superiori a dieci nel mese.


I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12, quelli notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6.


Nell'individuazione del personale da inserire nei turni sara' privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione volontaria, fermo restando che tale adesione comporta l'obbligatoria partecipazione ai turni medesimi.


Gli enti ed istituti provvederanno a disciplinare l'accordo sulla regolarita' dello svolgimento delle turnazioni.


Art. 13

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Comma 1

Prestazioni di lavoro straordinario

Comma 2

Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e quindi non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di servizio.


I settori di lavoro per i quali si renda temporaneamente indispensabile il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e le relative quantita' sono individuati con la contrattazione decentrata secondo i criteri di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, fatte salve le attivita' di diretta ed immediata collaborazione con gli organi istituzionali, comprese le funzioni dirigenziali di vertice.


In caso di eventi improvvisi, urgenti ed imprevedibili per cui necessitano prestazioni di lavoro straordinario, il dirigente o, in mancanza, il responsabile preposto alla struttura interessata puo' disporre le prestazioni medesime per non oltre tre giorni, nei limiti di tempo e di unita' strettamente necessari, con tempestiva convocazione delle organizzazioni sindacali.


La prestazione di lavoro straordinario e' in ogni caso disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, previa contrattazione sui carichi di lavoro da fronteggiare e sui contingenti che assicurino il piu' efficace e rapido soddisfacimento delle esigenze, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione e ferma restando l'acquisizione di elementi di obiettivo riscontro in ordine ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.


La contrattazione decentrata a livello nazionale stabilira' i criteri per l'assegnazione alle singole unita' territoriali delle ore di straordinario necessarie per far fronte alle situazioni di lavoro di cui ai precedenti commi. Tali criteri dovranno fare riferimento alle carenze di personale, ai carichi di lavoro, alle peculiari delle situazioni locali e funzionali.


Lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non puo' eccedere complessivamente in ciascun ente il monte ore riferito all'anno pari a 100 ore annue per il numero dei dipendenti.


Il limite massimo individuale di lavoro straordinario e' fissato in 250 ore annue.


Prestazioni eccedenti il predetto limite danno luogo a riposo compensativo o ad eccezionali deroghe per attivita' connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali da definire in sede di contrattazione decentrata.


Comma 3

Titolo IV - QUALIFICHE FUNZIONALI - PROFILI PROFESSIONALI INQUADRAMENTO - MOBILITA' E RECLUTAMENTO

Art. 14

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Comma 1

Qualifiche

Comma 2

Gli enti e le istituzioni di ricerca e sperimentazione, quali individuati dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, fanno riferimento per l'applicazione del presente decreto, alle qualifiche funzionali e ai profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.


L'articolazione del profilo di ricercatore nelle due fasce differenziate di professionalita' di cui sopra assorbe e quindi esclude l'applicazione degli istituti contrattuali contenuti nel terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, attribuibili al personale appartenente alla prima qualifica del ruolo tecnico-professionale. Resta ferma l'applicazione del terzo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, per la posizione iniziale.


Il contingente del profilo di ricercatore non potra' superare complessivamente l'80 per cento della dotazione organica della X qualifica funzionale; le dotazioni della seconda e prima fascia differenziata di professionalita' non potranno superare, rispettivamente, il 32 per cento e il 16 per cento dell'anzidetta dotazione complessiva della qualifica funzionale.


Ai fini dell'applicazione dei principi normativi di omogeneita' di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 29 marzo 1983, n. 93, una apposita commissione mista con rappresentanze di parte pubblica e sindacale nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, procedera' ad individuare compiutamente i profili professionali da ascrivere alle qualifiche funzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, come modificato dal comma 2, in relazione alla organizzazione del lavoro nella specifica realta' nella quale opera ciascun ente del comparto ricerca, anche con riferimento alla IX e X qualifica funzionale.


Ai fini dell'inquadramento in tale ultima qualifica e' prevista l'opzione, per il personale con qualifica dirigenziale e del ruolo ad esaurimento, relativamente agli enti per i quali e' prevista l'istituzione della suddetta nuova qualifica e relative fasce differenziate, previo accertamento dei requisiti e delle mansioni.


Le articolate proposizioni della commissione in ordine alla collocazione dei profili professionali del personale di tutti gli enti ed istituzioni del comparto nelle qualifiche di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, cosi' come sopra modificato, saranno definte con le procedure degli accordi sindacali.


Art. 15

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Comma 1

Primo inquadramento

Comma 2

Al personale degli enti ed istituti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 1 si applica l'inquadramento derivante dall'attuazione dell'art. 4, punti 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.


Ai fini dell'applicazione del punto 3) dell'art. 4 del sopra richiamato decreto, al medesimo personale che risulti vincitore del concorso per titoli e/o esami bandito o da bandire ivi previsto puo' essere attribuita esclusivamente la qualifica funzionale immediatamente superiore a quella di appartenenza e solo nell'ipotesi che le mansioni esercitate corrispondano ad un profilo professionale della qualifica superiore come innanzi individuata.


Analogamente, per il personale degli enti il cui ordinamento e' disciplinato in coformita' della legge 11 luglio 1980, n. 312, viene applicato l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, in alternativa e sempre che non abbia gia' trovato completa applicazione l'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n.
312
.


Il personale appartenente alla ex categoria direttiva alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e' inquadrato, anche in soprannumero, nella IX qualifica funzionale con decorrenza 1› gennaio 1986 se rivestiva le qualifiche di direttore, direttore di sezione, consigliere capo, o qualifiche equiparate, conseguite con atti formali degli enti di appartenenza o dal 1› gennaio 1987 se rivestiva qualifiche inferiori della predetta categoria. Viene altresi' inquadrato alla IX qualifica funzionale il personale degli enti di ricerca con qualifica di collaboratore che abbia svolto, sulla base di atti formali, funzioni vicarie di dirigente per almeno cinque anni, o funzioni di direttore amministrativo di istituto. Resta ferma per i dipendenti di cui al presente comma, l'individuazione dei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.


((Saranno inquadrati nella IX qualifica funzionale, anche in soprannumero, a decorrere da data non anteriore al 1 gennaio 1987,)) i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonche' il personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianita' di servizio nella carriera direttiva di almeno 9 anni e 6 mesi.


Saranno altresi' inquadrati nella IX qualifica i direttori di VIII qualifica appartenenti alla ex carriera direttiva preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto dagli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno 5 anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attivita', nonche' il personale della ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla qualifica funzionale IX.


Sara' inquadrato nella IX qualifica funzionale il personale degli enti in atto disciplinati dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, gia' appartenenti alla ex carriera direttiva, assunti mediante concorso per l'esercizio di attivita' tecnico-professionali per le quali e' richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attivita'.


Il personale appartenente alla X qualifica o specificamente alla qualifica di collaboratore tecnico-professionale sara' inquadrato su domanda degli interessati nel profilo di ricercatore, previo accertamento del possesso del titolo di studio e dell'effettivo svolgimento di attivita' di ricerca, ovvero nel profilo di collaboratore professionale degli enti di ricerca.


Il personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro della prima qualifica del ruolo professionale di cui all'art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonche' il personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, in possesso di diploma di laurea in materia tecnico-scientifica, assegnato definitivamente al nominato Istituto, e' inquadrato o reinquadrato alla X qualifica funzionale di cui al presente decreto.


Previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso, il personale dirigente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sara' inquadrato, a seguito di opzione, nella X qualifica funzionale di cui al presente decreto. L'inquadramento nelle fasce superiori del profilo di ricercatore avverra' con l'applicazione del regolamento organico che l'Istituto e' tenuto ad adottare.


Ove la commissione di cui al comma 5 dell'art. 14 non abbia provveduto entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla formulazione delle proposte, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro provvedera' ad individuare le posizioni di lavoro della qualifica VII da ascrivere al profilo specialista tecnico enti di ricerca dell'VIII qualifica funzionale.


Art. 16

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Comma 1

Mobilita'

Comma 2

L'attivazione di processi di mobilita' del personale, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, in materia di trasferimento di ufficio di singoli dipendenti, deve essere strettamente collegata all'attuazione delle procedure previste nell'ambito della citata disposizione.


Gli enti e gli organismi di cui all'art. 1 si impegnano ad adottare appositi regolamenti al fine di favorire l'applicazione di appropriati strumenti che consentano la realizzazione della mobilita' del personale del profilo di ricercatore fra gli enti stessi e fra essi e l'Universita'.


Art. 17

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Comma 1

Assunzioni

Comma 2

I concorsi vengono banditi per profili professionali.


I concorsi gia' deliberati dagli enti all'atto della data di sottoscrizione dell'accordo continuano ad essere disciplinati dalle norme in atto alla suddetta data.


Art. 18

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Comma 1

Regolamento dell'accesso alle singole qualifiche

Comma 2

In attesa di omogeneizzare la collocazione dei profili professionali, gli accessi alle singole qualifiche sono regolati dalle norme degli ordinamenti di provenienza del personale interessato.


Art. 19

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Comma 1

Modalita' di assunzione

Comma 2

Nell'ambito della nuova disciplina di reclutamento del personale dovranno essere rimarcati gli aspetti di maggior interesse per gli enti o istituti del comparto, con particolare riferimento a quello che attiene all'attuazione di forme di reclutamento su base territoriale per ente o istituti o per gruppi di enti, adottando ove compatibili con i contenuti dei profili professionali, procedure semplificate, anche automatizzate.


Comma 3

Titolo V - TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 20

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Comma 1

Stipendi

Comma 2

I valori stipendiali dei livelli e delle qualifiche sotto riportate, sono stabiliti, a regime, come segue:
Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.800.000 Livello II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.400.000 Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800.000 Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.800.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.200.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.400.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.300.000 I miglioramenti nel triennio 1986-88 rispetto al trattamento base in godimento saranno scaglionati applicando le percentuali rispettivamente del 30 per cento, 65 per cento e 100 per cento.


Il trattamento economico degli appartenenti alla X qualifica funzionale e' cosi' articolato:
(migliaia di lire)
Anni Stipendio base Maggiorazioni Totale
- - - -
0 13.000 - 13.000
6 13.000 1.910 14.910
12 13.000 4.040 17.040
18 13.000 8.300 21.300
24 13.000 12.560 25.560


Il trattamento stipendiale complessivo del personale di cui alla tabella precedente e' pari a quello in godimento al 31 dicembre 1986, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, aumentato del 42 per cento.


Per il 1986 va corrisposto il 30 per cento del beneficio derivante dall'applicazione agli stipendi mensili fruiti nell'anno medesimo delle maggiorazioni di cui al comma precedente. Per gli anni 1987 e 1988 i miglioramenti verranno scaglionati applicando le percentuali del 65 per cento e 100 per cento.


Al personale della X qualifica funzionale, con l'attribuzione del nuovo profilo di ricercatore, e' riconosciuta la speciale indennita' aggiuntiva di ricerca di L. 400.000 mensili per 13 mensilita'.


Relativamente al profilo professionale "Specialista tecnico degli enti di ricerca" previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 e ascritto all'VIII qualifica funzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, il contingente e' elevato dal 15 per cento al 40 per cento ed e' richiesto il titolo di studio previsto per la qualifica di appartenenza; a non piu' del 50 per cento del personale di detto profilo, attraverso modalita' analoghe a quelle previste dallo stesso art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, confermate per l'accesso al suindicato profilo, puo' essere attribuita una maggiorazione economica pari alla differenza dei valori stipendiali del IX ed VIII livello, da sommarsi alla retribuzione individuale di anzianita'.


Art. 21

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Comma 1

Trattamento economico delle fasce differenziate di professionalita' relativi al profilo di "Ricercatore"

Comma 2

A decorrere dal 1› giugno 1988, lo stipendio base degli appartenti alle due fasce differenziate di professionalita' del profilo di ricercatore e' cosi' determinato:
seconda fascia (primo ricercatore): 19.850.000;
prima fascia (dirigente di ricerca): 28.100.000.


Alla seconda fascia (primo ricercatore) spetta inoltre un assegno aggiuntivo di milioni 6.3 annui sino al quarto anno di anzianita'; 7.35 dal quinto all'ottavo anno; 8.4 dal nono anno al dodicesimo; 9.45 dal tredicesimo al quattordicesimo anno; 10.5 dal quindicesimo anno. Per la prima fascia (dirigente di ricerca) alle cadenze indicate per la seconda fascia spetta un assegno aggiuntivo: rispettivamente negli importi di milioni: 9.0, 10.5, 12.0, 13.5 e 15.0. I valori stipendiali iniziali sono incrementati a partire dal terzo anno di 7 aumenti biennali di importo pari all'8% del trattamento iniziale. Successivamente sono incrementati di 8 aumenti biennali pari al 6 per cento del trattamento risultante dopo l'ultimo dei precedenti incrementi.


Art. 22

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Comma 1

Effetti economici derivanti dall'inquadramento nelle fasce del profilo di ricercatore

Comma 2

L'inquadramento alla fascia iniziale del profilo di ricercatore e' effettuato alla classe derivante dal riconoscimento della anzianita' effettiva di servizio nella X qualifica.


L'inquadramento alla seconda e prima fascia e' effettuato alla classe derivante dal riconoscimento della anzianita' effettiva di servizio nella qualifica diminuita a due terzi.


Art. 23

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Comma 1

Disposizioni particolari per il trattamento economico degli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria ed istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanita'.

Comma 2

Al ricercatore dell'Istituto superiore di sanita' e allo sperimentatore delle stazioni ed istituti viene attribuito il trattamento economico previsto per la posizione iniziale del profilo di ricercatore. Relativamente al personale in servizio, rivestente la qualifica di sperimentatore delle stazioni sperimentali per l'industria e degli istituti di sperimentazione agraria e talassografici attualmente in servizio con almeno 8 anni di effettivo servizio e previo superamento di un giudizio di idoneita' espresso da una commissione nominata dagli organi competenti, e ai primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanita', e' attribuito il trattamento economico della seconda fascia differenziata di professionalita' del profilo di ricercatore. La nuova normativa trovera' recepimento nel regolamento organico da adottare da parte dei singoli enti.


I suddetti trattamenti verranno corrisposti a regime dal 1› gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987 e' corrisposto rispettivamente il 30 per cento ed il 65 per cento dell'incremento tabellare iniziale previsto dalle nuove qualifiche e delle relative maggiorazioni.


Art. 24

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Comma 1

Disposizioni particolari e transitorie in materia di trattamento economico

Comma 2

Gli enti e le istituzioni del comparto, cui con il presente decreto di estende o si conferma il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, come modificato dal comma 2 dell'art. 14, in attesa del completamento della procedura indicata nel comma 4 del citato art. 14, possono, per intanto, con delibera dell'organo competente, attribuire, salvo conguaglio, trattamenti economici temporanei con riferimento ai livelli retributivi preesistenti.


Ove la commissione di cui al comma 5 dell'art. 14 non abbia provveduto, entro il temine di 4 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla formulazione delle proposte, gli enti e gli istituti provvederanno ad individuare i profili da ascrivere alle diverse qualifiche attribuendo, in via temporanea e salvo conguaglio, il relativo trattamento economico. Le deliberazioni degli enti ed istituti sono soggette all'approvazione del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica.


Il trattamento economico del personale assunto ex art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e' rivalutato in rapporto ai miglioramenti economici previsti dal presente accordo.


Art. 25

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Comma 1

Retribuzione individuale di anzianita'

Comma 2

Il valore su classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto, maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dagli accordi di lavoro di provenienza e ai valori percentuali delle classi e scatti in corso di maturazione alla stessa data.


In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1, verra' incrementata, con decorrenza dal 1› gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto medesimo.


Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.


Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete su rispettivi livelli stipendiali in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.


Le classi o scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali.


La disciplina di cui ai commi precedenti non trova applicazione laddove siano previste progressioni economiche per classi stipendiali.


Art. 26

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Comma 1

Passaggio di qualifica

Comma 2

In caso di passaggio di qualifica e' attribuito il livello retribuitivo della qualifica conseguita con riconoscimento del trattamento economico acquisito a titolo di valutazione economica dell'anzianita'.


Art. 27

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Comma 1

Compensi per lavoro straordinario

Comma 2

Fermo restando gli stanziamenti allo scopo previsti dai singoli enti, in base alle vigenti disposizioni, per l'esercizio 1987, il limite massimo individuale delle ore di lavoro straordinario effettuabili saranno determinate in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale. Non spettano compensi per il lavoro straordinario effettuato dal personale appartenente al profilo di ricercatore. La parte degli stanziamenti non utilizzata per compensi per il lavoro straordinario confluira' annualmente nel fondo di incentivazione.


La frazione di cui al comma 2 e' fissata in 1/156 dal 31 dicembre 1987.


Ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, le tariffe orarie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, eventualmente superiori, saranno mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.


Art. 28

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Comma 1

Incentivazione

Comma 2

Il fondo annuo di incentivazione sara' costituito dagli stanziamenti effettuati dai singoli enti, in conformita' alle norme vigenti, con incremento dell'importo di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, pari allo 0,80% del monte salari dell'ente, nonche' da un importo pari alle somme destinate nell'anno 1986 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi.


L'utilizzazione del fondo e' finalizzata a promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro anche sul piano territoriale ed a favorire la realizzazione della maggiore produttivita'.


Gli istituti e gli enti di cui all'art. 1 possono procedere alla stipulazione di contratti e convenzioni di ricerca e consulenza facendo applicazione dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonche' del terzo comma dell'art. 102 dello stesso decreto in riferimento agli articoli 39 e 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.


Art. 29

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Comma 1

Indennita'

Comma 2

E' istituita una indennita' annua lorda non pensionabile di incentivazione e funzionalita' da corrispondere nel mese di luglio di ciascun anno a decorrere dal 1› gennaio 1988.


L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale nelle seguenti misure:
Livelli
1› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000 2› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525.000 3› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 4› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770.000 5› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810.000 6› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 7› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 8› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400.000 9› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 10› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600.000


La predetta indennita', nonche' i compensi di cui all'art. 28, fatta eccezione dell'applicazione comma 4 dello stesso articolo, non competono al personale del profilo di ricercatore.


Ove le indennita' di cui al comma 2 risultino di valore inferiore ad altre indennita' gia' in godimento allo stesso titolo, la differenza sara' corrisposta mediante assegno personale.


Restano comunque in vigore le indennita' di rischio, meccanografiche, turno, maneggio valori e per servizio nutturno e festivo, reperibilita', sede disagiata ed altre indennita' similari.


Al personale appartenente alla X qualifica funzionale, potranno essere attribuite indennita' per la direzione di strutture o progetti altamente qualificanti in misura non superiore al 10 per cento dello stipendio, in alternativa a quella, ove compatibile, prevista per la qualifica medesima.


Art. 30

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Comma 1

Trattamento di missione

Comma 2

Al personale inviato in missione fuori sede, le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia.


Art. 31

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Comma 1

Conglobamento di quote dell'indennita' integrativa speciale

Comma 2

Con decorrenza dal 30 giugno 1988 viene conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota dell'indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.


Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.


Il conglobamento di cui al comma 1 non opera agli effetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di reversibilita' dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi.


Per il personale iscritto a fondi sostitutivi, esclusivi od esonerativi si applicano le norme ed i criteri adottati per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche.
Parimenti si procedera' per l'analogo conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale.


Nei confronti del personale dell'Istituto superiore di sanita', degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici, delle stazioni sperimentali per l'industria, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.


Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988, o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 5. Se la pensione di reversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la stessa riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.


Comma 3

Titolo VI - TUTELA DEI LAVORATORI

Art. 32

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Comma 1

Pari opportunita' in favore delle lavoratrici

Comma 2

Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata a livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.


Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, presso gli enti o istituti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunita', che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.


Art. 33

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Comma 1

Tutela della salute

Comma 2

Le rappresentanze sindacali, con modalita' da determinarsi a livello decentrato, possono controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonche' promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica del personale.


Art. 34

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Comma 1

Visite mediche di controllo

Comma 2

Salvo che per gli enti abilitati per legge ad effettuare visite di controllo per i lavoratori, le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unita' sanitarie locali.


Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sara' portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui e' contenuta la sola prognosi.


Le visite di controllo devono essere in ogni caso effettuate nelle fasce orarie previste dalle vigenti disposizioni di legge.


Art. 35

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Comma 1

Libretto sanitario

Comma 2

E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalita' previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.


Comma 3

Titolo VII - RELAZIONI SINDACALI

Art. 36

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Comma 1

Diritto di informazione

Comma 2

Saranno altresi' attuati incontri periodici per la verifica delle modalita' e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali e degli accordi decentrati. Negli accordi decentrati potranno essere definite ulteriori articolazioni in materia di informazione.


I dati necessari saranno consegnati alle organizzazioni sindacali su materiale cartaceo, ovvero su supporti magnetici.


Le informazioni di cui ai precedenti commi saranno fornite secondo modalita' tali da non pregiudicare, in ogni caso, la continuita' dell'azione amministrativa.


Art. 37

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Comma 1

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

Comma 2

Il trasferimento di sede od ufficio dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, puo' essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, salvo i casi di incompatibilita' e di passaggio di categoria o qualifica.


Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico sindacale.


Art. 38

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Comma 1

Locali per le rappresentanze sindacali

Comma 2

Fermo restando quanto disposto dall'art. 49, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, e le situazioni piu' favorevoli esistenti, in ciascuna unita' operativa con almeno 100 dipendenti e' consentito alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile, all'interno della struttura.


Nelle unita' operative con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni nell'ambito della struttura.


Art. 39

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Comma 1

Garanzia di libero accesso sul posto di lavoro

Comma 2

E' garantito alle rappresentanze sindacali il libero accesso nei singoli posti di lavoro.


Le forme di attuazione di detta garanzia sono stabilite in sede di accordo decentrato aziendale.


Art. 40

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Comma 1

Attivita' culturali, ricreative ed assistenziali

Comma 2

Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.


Art. 41

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Comma 1

Diritto di affissione

Comma 2

Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unita' amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.


Art. 42

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Comma 1

Garanzia nelle procedure disciplinari

Comma 2

Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.


Art. 43

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Comma 1

Patronato sindacale

Comma 2

I lavoratori in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi degli enti o istituti di appartenenza.


Gli addetti agli stessi istituti hanno diritto d'accesso nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.


Art. 44

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Comma 1

R e f e r e n d u m

Comma 2

L'amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di "referendum", sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attivita' sindacale, indetti dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unita' produttiva ed alla categoria particolarmente interessata.


Art. 45

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Comma 1

A s s e m b l e a

Comma 2

Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per trenta ore annue pro-capite, senza decurtazione della retribuzione.


Art. 46

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Comma 1

V e r i f i c a

Comma 2

Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso, in ogni sua parte, con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, alla realizzazione dei piani di produttivita', ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza.


Sulla base dei risultati delle predette verifiche, le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.


Comma 3

Titolo VIII - PRODUTTIVITA' E AGGIORNAMENTO

Art. 47

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Comma 1

P r o d u t t i v i t a'

Comma 2

I progetti di tipo strumentale, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, riguardano a titolo esemplificativo, le seguenti materie: studio e sperimentazione delle metodologie di pianificazione e programmazione degli obiettivi e controllo dei risultati, determinazione dei carichi di lavoro, aggregazione delle attivita' per "ciclo di prodotto", individuazione degli standard di produttivita' e di altri parametri quantitativi del livello di efficienza. Le specifiche tecniche di realizzazione dei progetti di tipo strumentale conterranno, in ogni caso, la quantificazione del personale coinvolto nella loro attuazione e l'indicazione del tempo occorrente per la medesima.


I progetti di risultato riguardano esclusivamente servizi per i quali sia intervenuta la preventiva individuazione di standard di produttivita' o di altri indicatori dei livelli di servizio a norma del comma 2.
Restano confermati, per la durata stabilita, i progetti di risultato gia' deliberati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se definiti sulla base dei dati quantitativi relativi ai livelli di rendimento conseguiti negli anni precedenti, opportunamente incrementati nella misura stabilita in sede di contrattazione a livello nazionale ed uniformati tra le diverse sedi territoriali dell'ente tenendo conto delle loro peculiarita'.


I progetti di risultato sono articolati sul territorio al livello strutturale ed organizzativo dell'ente corrispondente all'effettivo centro di responsabilita' di servizio, anche interno all'unita' organica ove questa assicuri piu' servizi.


La verifica dello stato di attuazione ed elaborazione dei progetti di cui ai commi precedenti e' effettuata sulla base di procedure oggettive con la periodicita' necessaria per garantire la tempestiva adozione di misure atte a recuperare eventuali scostamenti dagli obiettivi, alla scadenza degli eventuali traguardi intermedi e comunque al termine fissato per il completamento dei progetti stessi.


Per i dirigenti, responsabili della gestione globale del progetto ad essi affidato, i risultati quali-quantitativi saranno valutati in sede di redazione dei rapporti informativi o di segnalazione di fatti particolarmente rilevanti sotto il profilo del merito o del demerito, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di responsabilita' nell'esercizio delle funzioni dirigenziali.


Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in seguito, periodicamente, sara' compiuta dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attivita' di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.


Art. 48

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Comma 1

Formazione e aggiornamento professionale

Comma 2

La formazione e l'aggiornamento professionale del personale costituiscono il basilare supporto per correlare lo sviluppo delle risorse e capacita' lavorative a quello organizzativo e tecnologico.


In questa prospettiva ogni forma di evoluzione del sistema di organizzazione del lavoro dovra' procedere in piena sintonia con la previsione di adeguate iniziative in materia di formazione ed aggiornamento professionale.


In quest'ambito i progetti di tipo strumentale predisposti per l'introduzione di nuove tecnologie o tecniche organizzative conterranno opportune previsioni in materia di formazione ed aggiornamento professionale, dando priorita' agli interventi formativi di quelle professionalita' che assumono valore portante per la realizzabilita' dei progetti medesimi.


Un ruolo specifico assumera' infine l'attivita' di formazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dell'area del funzionariato alle quali, oltre la conoscenza specialistica propria dei settori di applicazione, sono richieste comuni basi di professionalita' in materia di organizzazione del lavoro, di tecnologie di sviluppo organizzativo e direzionale e di tecnologia informatica.


Per le azioni formative e di aggiornamento sopraindicate, gli enti o istituti, secondo le loro dimensioni e possibilita' organizzative, e secondo il tipo di intervento, potranno promuovere iniziative autonome, anche mediante la costituzione di apposite strutture, ovvero valorizzare forme di collaborazione con altri enti, con le scuole superiori dello Stato e con le scuole di formazione di tipo industriale o universitario.


L'attivita' di docenza, secondo i contenuti dell'intervento, puo' essere affidata a personale dell'ente o dell'istituto e a esperti esterni sulla base di specifici rapporti professionali.


L'attivita' formativa puo' svolgersi durante l'orario di lavoro o al di fuori di esso. Possono essere previste forme di incentivazione per la docenza e la partecipazione fuori orario ai corsi di aggiornamento e specializzazione.


Per il personale delle qualifiche funzionali piu' elevate sara' prevista altresi' la partecipazione a convegni di studio, a corsi di specializzazione e ad attivita' scientifiche anche presso Universita' italiane e straniere, centri o imprese opportunamente prescelti in relazione all'attivita' dell'ente o istituto di appartenenza.


Comma 3

Titolo IX - NORME SPECIALI

Art. 49

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Comma 1

Commissioni giudicatrici per i concorsi alle fasce di ricercatore

Comma 2

In sede di prima applicazione del presente decreto ciascun ente o istituto provvedera' a nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.


Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica definira', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, su proposta degli enti firmatari dell'accordo recepito dal presente decreto, i criteri generali tendenti ad omogeneizzare le specifiche discipline.


Art. 50

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Comma 1

Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica

Comma 2

Fatte salve le eventuali normative piu' favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'ente o istituto non potra' procedere alla dispensa dal servizio per inidoneita' fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilita' organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse a quelle proprie del profilo rivestito, appartenente alla stessa qualifica funzionale o, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.


Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguira' la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento.


Art. 51

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Comma 1

B i l i n g u i s m o

Comma 2

Al personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e' attribuita un'indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale degli enti in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentito-Alto Adige.


Art. 52

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Comma 1

Disposizioni particolari per gli istituti di sperimentazione agraria

Art. 53

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Comma 1

Rivalutazione per il personale degli enti di ricerca dei compensi per lavoro straordinario relativi al 1› semestre dell'anno 1976.


Nei confronti del personale destinatario del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, i compensi riguardanti le prestazioni di lavoro straordinario eseguite nel primo semestre 1976 vanno riliquidati comprendendovi automaticamente gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria.


Art. 54

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Comma 1

Compensi incentivanti la produttivita' per il personale degli enti di ricerca

Art. 55

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Comma 1

Norma di rinvio

Comma 2

Per ciascun ente o istituto del comparto e' fatta salva, in attesa di completa omogeneizzazione, la normativa vigente in quanto non in contrasto o non modificata dal presente decreto.


Art. 56

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 52 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso quello relativo all'anno 1986, in lire 71 miliardi per l'anno 1988 e in lire 79 miliardi per l'anno 1989 provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo parzialmente utilizzando, oltre a quanto previsto dall'art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le disponibilita' dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attivita' svolte dagli enti stessi.


Art. 57

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.