All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, quale risulta modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279, 24 ottobre 1955, n. 1006 e 13 maggio 1957, n. 439, e' aggiunto il seguente quinto comma:
"Il prezzo speciale di vendita del sale per la pastorizia, tipo comune, e' stabilito in lire 900 per quintale quando e' reso, alla rinfusa franco aie presso gli stabilimenti di produzione, per quantitativi non inferiori a 5000 quintali per ogni acquisto. Il prezzo di lire 900 al quintale spetta per intero all'Amministrazione dei monopoli per spese di produzione e di vendita".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1