IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, concernente decentramento dei servizi del Tesoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, concernente nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato;
Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il quarto comma dell'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, e' sostituito dal seguente:
"Il pagamento di somme non superiori alle lire seicentomila puo' essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identita' personale:
1) passaporto;
2) tessera personale di concessione ferroviaria per impiegati dello Stato in attivita' di servizio e in pensione;
3) tessera di riconoscimento, con fotografia, rilasciata da Amministrazioni statali ai propri dipendenti;
4) libretto per licenza di porto d'armi;
5) tessera postale di riconoscimento;
6) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli e motoveicoli;
7) carta d'identita'".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1