I quantitativi minimi di sale da prelevare presso le saline e gli altri stabilimenti di produzione del Monopolio, per poter usufruire dei prezzi di vendita stabiliti coi decreti del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 375; 11 marzo 1953, n. 279; 24 ottobre 1955, n. 1006, articolo 2, comma secondo; 13 maggio 1957, n. 439; 18 maggio 1959, n. 383; 28 agosto 1960, n. 1046, sono elevati a 8000 quintali di sale per ogni acquisto.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1