E' consentito il prelevamento presso i depositi generi di monopolio di Venezia, Sampierdarena, Tortona e Civitavecchia, dei sali destinati all'industria casearia, nonche' alle industrie della salagione delle pelli, della raffinazione degli olii e della fabbricazione dei saponi, della pastorizia e della salagione dei pesci.
Fermi restando i prezzi e le condizioni stabilite con i decreti del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958 n. 375, 11 marzo 1953, n. 279, 24 ottobre 1955, n. 1006 art. 2, comma secondo, 13 maggio 1957, n. 439, 18 maggio 1959, n. 383, 28 agosto 1960, n. 1046, e' dovuto il rimborso all'Amministrazione dei Monopoli delle spese di trasporto, facchinaggio e sofisticazione sostenute per il trasferimento dei sali dai luoghi di produzione ai predetti depositi, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1