DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 213/1949 - Rilevazione dei dati statistici riguardanti la produzione e gli impianti, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati.

Rilevazione dei dati statistici riguardanti la produzione e gli impianti, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati.

Numero 213 Anno 1949 GU 17.05.1949 Codice 049U0213

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-04-21;213

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati, nonche' ogni altra rilevazione statistica, necessaria per le esigenze derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad organizzazioni, istituti od enti internazionali.


Art. 2

#

Comma 1

Le rilevazioni di cui al precedente articolo possono essere eseguite fino al 31 dicembre 1952.(1)((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 11 dicembre 1952, n. 2392 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1955 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213."


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 11 dicembre 1952, n. 2392 come modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1955, n. 1345 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1958 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 2392, entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213."


Art. 3

#

Art. 4

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.