DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1345/1955 - Proroga del termine previsto nel decreto 11 dicembre 1952, n. 2392, riguardante le rilevazioni dei dati statistici per la produzione e gli impianti, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati.

Proroga del termine previsto nel decreto 11 dicembre 1952, n. 2392, riguardante le rilevazioni dei dati statistici per la produzione e gli impianti, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati.

Numero 1345 Anno 1955 GU 11.01.1956 Codice 055U1345

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-21;1345

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' prorogato fino al 31 dicembre 1958 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 2392, entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213.(1)((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 dicembre 1958, n. 1259 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1961 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1955, n. 1345, entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213."


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 21 dicembre 1961, n. 1499 nel modificare il D.P.R. 30 dicembre 1958, n. 1259, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato sino al 31 dicembre 1964 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1958, n. 1259, entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213".


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.