DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 2392/1952 - Proroga del termine previsto dal decreto 21 aprile 1949, n. 213, per le rilevazioni dei dati statistici riguardanti la produzione e gli impianti, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati.

Proroga del termine previsto dal decreto 21 aprile 1949, n. 213, per le rilevazioni dei dati statistici riguardanti la produzione e gli impianti, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati.

Numero 2392 Anno 1952 GU 31.12.1952 Codice 052U2392

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' prorogato fino al 31 dicembre 1955 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213.(1)((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 21 dicembre 1955, n. 1345 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1958 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 2392, entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213."


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 30 dicembre 1958, n. 1259 nel modificare il D.P.R. 21 dicembre 1955, n. 1345, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1961 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1955, n. 1345, entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213."


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.