Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, al personale dirigente della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, a tal fine anche impiegando le risorse non utilizzate derivanti dall'accordo per il triennio 2018-2020.
Testo vigente
Preambolo
Titolo I - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione e durata
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Estensione degli istituti economici
Comma 2
A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indennita' mensile di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' estesa al personale dirigente in relazione alla qualifica e all'anzianita' di servizio, nella misura e con la decorrenza indicate nelle seguenti tabelle:
dal 1° gennaio 2022
INDENNITA' DI IMPIEGO PER IL PERSONALE
DEL NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA
Qualifica
Importo mensile lordo
Dirigente generale di pubblica sicurezza
1.375,22
Dirigente superiore della Polizia di Stato
1.284,55
Primo dirigente della Polizia di Stato +23 nella carriera
1.284,55
Primo dirigente della Polizia di Stato +25 anzianita' di servizio
1.193,87
Primo dirigente della Polizia di Stato +13 nella carriera
1.103,18
Primo dirigente della Polizia di Stato
1.103,18
Vice Questore della Polizia di Stato +23 nella carriera
1.284,55
Vice Questore della Polizia di Stato +25 anzianita' di servizio
1.193,87
Vice Questore della Polizia di Stato +13 nella carriera
1.103,18
Vice Questore della Polizia di Stato
745,83
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +23 nella carriera
1.284,55
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +25 anzianita' di servizio
1.193,87
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +13 nella carriera
1.103,18
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato
688,85
dal 1° gennaio 2023
INDENNITA' DI IMPIEGO PER IL PERSONALE
DEL NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA
Qualifica
Importo mensile lordo
Dirigente generale di pubblica sicurezza
1.388,70
Dirigente superiore della Polizia di Stato
1.297,14
Primo dirigente della Polizia di Stato +23 nella carriera
1.297,14
Primo dirigente della Polizia di Stato +25 anzianita' di servizio
1.205,56
Primo dirigente della Polizia di Stato +13 nella carriera
1.113,99
Primo dirigente della Polizia di Stato
1.113,99
Vice Questore della Polizia di Stato +23 nella carriera
1.297,14
Vice Questore della Polizia di Stato +25 anzianita' di servizio
1.205,56
Vice Questore della Polizia di Stato +13 nella carriera
1.113,99
Vice Questore della Polizia di Stato
753,14
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +23 nella carriera
1.297,14
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +25 anzianita' di servizio
1.205,56
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +13 nella carriera
1.113,99
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato
695,60
Art. 3
#Comma 1
Estensione degli istituti normativi
Comma 2
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile sono applicate, cosi' come vigenti alla medesima data di decorrenza, le disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e negli articoli 22, 24 commi 1, 2 e 4, 25, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.
Art. 4
#Comma 1
Importi una tantum
Comma 2
E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nelle seguenti tabelle:
Polizia di Stato
2021
2022
2023
Dirigente Generale di pubblica sicurezza
674,23
1.067,44
1.075,50
Dirigente Superiore della Polizia di Stato
643,59
1.018,92
1.026,62
Primo Dirigente della Polizia di Stato
612,94
970,40
977,73
Vice Questore della Polizia di Stato
582,29
921,88
928,84
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato
551,65
873,36
879,96
Corpo di polizia penitenziaria
2021
2022
2023
Dirigente Superiore di Polizia Penitenziaria
643,59
1.018,92
1.026,62
Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria
612,94
970,40
977,73
Dirigente di Polizia Penitenziaria
582,29
921,88
928,84
Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria
551,65
873,36
879,96
L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e alla qualifica rivestita, parametrando le misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Art. 5
#Comma 1
Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2018 - 2020
Comma 2
Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle utilizzate in applicazione dell'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.
Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Art. 6
#Comma 1
Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2021 - 2023
Comma 2
Per le Forze di polizia a ordinamento civile le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a euro 1.519.201 per l'anno 2024 ed euro 1.518.956 a decorrere dal 2025 per la Polizia di Stato ed euro 216.996 a decorrere dal 2024 per la Polizia penitenziaria.
Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Art. 7
#Comma 1
Norma transitoria
Comma 2
In via transitoria e fino alla definizione della disciplina relativa alle prerogative sindacali nell'ambito dell'area negoziale dirigenziale, i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei soli dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile, a cui non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, possono fruire, ai fini dello svolgimento dell'attivita' sindacale, di permessi giornalieri a titolo di congedo straordinario per gravi motivi, nei limiti dei 45 giorni annui previsti dalla normativa vigente.
Comma 3
Titolo II - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Art. 8
#Comma 1
Ambito di applicazione e durata
Comma 2
Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, al personale dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a tal fine anche impiegando le risorse non utilizzate derivanti dall'accordo per il triennio 2018-2020.
Art. 10
#Comma 1
Estensione degli istituti normativi
Comma 2
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare sono applicate, cosi' come vigenti alla medesima data di decorrenza, le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e negli articoli 53, 55 commi 1, 2 e 4, 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.
Art. 11
#Comma 1
Importi una tantum
Comma 2
E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nelle seguenti tabelle:
Arma dei carabinieri
2021
2022
2023
Generale di corpo d'armata
704,88
1.115,96
1.124,39
Generale di divisione
674,23
1.067,44
1.075,50
Generale di brigata
643,59
1.018,92
1.026,62
Colonnello
612,94
970,40
977,73
Tenente colonnello
582,29
921,88
928,84
Maggiore
551,65
873,36
879,96
Guardia di finanza
2021
2022
2023
Generale di corpo d'armata
704,88
1.115,96
1.124,39
Generale di divisione
674,23
1.067,44
1.075,50
Generale di brigata
643,59
1.018,92
1.026,62
Colonnello
612,94
970,40
977,73
Tenente colonnello
582,29
921,88
928,84
Maggiore
551,65
873,36
879,96
L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e al grado rivestito, parametrando le misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Art. 12
#Comma 1
Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2018 - 2020
Comma 2
Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle utilizzate in applicazione dell'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.
Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Art. 13
#Comma 1
Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2021 - 2023
Comma 2
Per le Forze di polizia ad ordinamento militare le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a euro 1.263.090 per l'anno 2024 ed euro 1.263.034 a decorrere dal 2025 per l'Arma dei carabinieri e pari a euro 345.425 per l'anno 2024 ed euro 345.223 a decorrere dal 2025 per la Guardia di finanza.
Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Art. 14
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi le disposizioni normative, negoziali e quelle dei provvedimenti di concertazione vigenti gia' estese alla data di entrata in vigore del presente decreto.