All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, al comma 1, le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.».
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera a) della legge 30 ottobre 2014, n. 161
Art. 5
#Comma 1
Modifiche dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Comma 2
Comma 3
Capo II - Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera b), della legge 30 ottobre 2014, n. 161
Art. 7
#Comma 1
Sostituzione dell'allegato 2 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Comma 2
A decorrere dal 31 dicembre 2018, in luogo dell'applicazione dell'allegato 2 «Metodi di determinazione dei descrittori acustici» del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, si applicano i metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti, a norma della direttiva 2002/49/CE, dall'allegato alla direttiva (UE) 2015/996.
Art. 8
#Comma 1
Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico
Comma 2
E' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.
La Commissione e' costituita con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e' composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di supplente del presidente, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico.
Per ciascuno dei componenti la Commissione tecnica e' nominato un supplente.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca le riunioni della Commissione.
Ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Comma 3
Capo III - Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera c), della legge 30 ottobre 2014, n. 161
Art. 10
#Comma 1
Modifiche dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Comma 2
All'articolo 3, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: «o di nuove situazioni» sono sostituite dalle seguenti: «o di modifiche normative».
Art. 15
#Comma 1
Modifica dell'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Comma 2
All'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.».
Comma 3
Capo IV - Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera d), della legge 30 ottobre 2014, n. 161
Art. 16
#Comma 1
Disciplina delle emissioni sonore prodotte
nello svolgimento delle attivita' motoristiche
Con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come da ultimo modificato dall'articolo 14, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni del presente decreto, anche attraverso la previsione di fasce di pertinenza.
Art. 17
#Comma 1
Disciplina delle emissioni sonore prodotte
dai luoghi in cui si svolgono attivita' sportive
Con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni del presente decreto, con la specifica disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo e attivita' assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco.
Comma 2
Capo V - Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera e), della legge 30 ottobre 2014, n. 161
Art. 18
#Comma 1
Modifiche all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Comma 2
All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «commerciali ed agricole;» sono aggiunte le seguenti: «gli impianti eolici;».
Art. 19
#Comma 1
Modifiche all'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Comma 2
All'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1, dopo la lettera m) e' inserita la seguente: «m-bis) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico;».
Comma 3
Capo VI - Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n. 161
Art. 20
#Comma 1
Tecnico competente
Comma 2
Al presente capo sono stabiliti i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Art. 21
#Comma 1
Elenco dei tecnici competenti in acustica
Comma 2
E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda di iscrizione nell'elenco e' presentata secondo le modalita' di cui all'allegato 1.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede direttamente alla gestione e pubblicazione, mediante idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con ISPRA, dell'elenco di cui al comma 1, cui e' dato accesso alle regioni per gli adempimenti di competenza, con le modalita' stabilite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposite linee guida.
L'elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalita', il numero d'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonche', ove presente, gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica, rilasciato dalla regione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998.
Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al comma 3, non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell'elenco.
Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, ((entro 30 mesi)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. Le regioni provvedono all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al comma 1.
I dipendenti pubblici non iscritti nell'elenco di cui al comma 1 e che svolgono attivita' di tecnico competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere tale attivita' esclusivamente nei limiti e per le finalita' derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. Le predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'aggiornamento dell'elenco ed effettua verifiche periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.
Le modalita' procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, nonche' per l'aggiornamento professionale sono disciplinate all'allegato 1 al presente decreto.
Art. 22
#Comma 1
Requisiti per l'iscrizione
Comma 2
L'idoneita' dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 e' verificata dalla regione o provincia autonoma.
Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro dell'Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa vigente, a quelli previsti ai commi 1 e 2.
Art. 23
#Comma 1
Tavolo tecnico nazionale di coordinamento
Comma 2
Il tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con cadenza almeno quinquennale, provvede alla verifica delle modalita' di erogazione e organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento proponendo l'eventuale aggiornamento dei relativi contenuti.
Il tavolo e' composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzione di presidente, da due rappresentanti di ISPRA, da un rappresentante del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio e da un rappresentante delle regioni e province autonome.
Possono partecipare al tavolo con funzione consultiva, altri soggetti in possesso di adeguata professionalita' e competenza tecnica nelle materie all'ordine del giorno.
Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 25
#Comma 1
Regime transitorio
Comma 2
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano la disciplina previgente alle domande di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998, gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Si applica la disciplina vigente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ad un corso riconosciuto dalla regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998.
Fino alla data di emanazione delle linee guida di cui all'articolo 21, comma 2, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza semestrale e in formato digitale, i dati da inserire nell'elenco di cui all'articolo 21.
Nelle more dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, coloro che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, hanno presentato istanza di inserimento alla regione, continuano ad esercitare l'attivita' secondo la previgente disciplina.
Comma 3
Capo VII - Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera h), della legge 30 ottobre 2014, n. 161
Art. 26
#Comma 1
Criteri di sostenibilita' economica
La sostenibilita' economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, e' disciplinata sulla base di specifici criteri, concernenti anche le modalita' di intervento in ambienti destinati ad attivita' produttive per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono tali attivita', in attuazione dei piani di risanamento previsti dall'articolo 7 della medesima legge e dai predetti regolamenti. Tali criteri sono finalizzati all'introduzione di particolari tipologie di intervento sulle sorgenti e all'applicazione dei valori limite in conformita' con le caratteristiche urbanistiche e paesaggistiche dei luoghi oggetto degli interventi di mitigazione acustica e tengono conto degli indirizzi emanati dalla Commissione europea e, in ambito nazionale, delle norme tecniche prodotte dagli enti di normazione in materia.
Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate specifiche linee guida recanti i criteri di cui al comma 1, anche al fine di consentire il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE.
Comma 2
Capo VIII - Disposizioni finali
Art. 27
#Comma 1
Provvedimenti attuativi
Comma 2
A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto si provvede all'adeguamento dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) e m), nonche' dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, alle disposizioni del presente decreto.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti della relazione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 28
#Comma 1
Disposizioni finali e abrogazioni
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Le integrazioni e le modifiche agli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.
Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m-bis), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dal presente decreto e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.
All'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il comma 3 e' abrogato.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998.