DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 4 dicembre 1997, n. 460, e 21 novembre 1997, n. 461, in materia di redditi di capitale e differimento di termini.

Numero 259 Anno 1999 GU 04.08.1999 Codice 099G0325

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-21;259

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.

Art. 2

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Comma 1

Disposizioni integrative della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi

Comma 2

Nel comma 1, dell'articolo 26-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: " a), anche se rappresentati da certificati di deposito" sono sostituite dalle seguenti: " a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali".


Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1999.


Per le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri redditi realizzati, nonche' per i redditi di capitale divenuti esigibili, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme o i valori assunti a riferimento per l'applicazione delle imposte sostitutive o per le ritenute dovute per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1, sono indicate nella dichiarazione dei redditi. L'imposta sostitutiva e le ritenute sono versate entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo.


In deroga alle disposizioni del comma 4, le imposte sostitutive e le ritenute sono liquidate dagli intermediari di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, su opzione del contribuente da esercitare entro il mese di novembre 1999. Gli intermediari prelevano le somme necessarie al versamento entro il mese di dicembre 1999 e ne effettuano il versamento entro il medesimo termine di versamento delle imposte applicate nel mese di dicembre 1999. Gli intermediari effettuano i disinvestimenti necessari per il versamento delle imposte, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il mese di dicembre 1999.
In tal caso, non sussistono gli obblighi di comunicazione all'Amministrazione finanziaria.


Art. 3

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Comma 1

Regolarizzazione dei versamenti

Comma 2

Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti delle imposte e delle ritenute di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i cui termini sono scaduti alla data del 21 giugno 1999, possono essere regolarizzati entro il mese di ottobre 1999, applicando gli interessi calcolati al tasso legale.


Art. 4

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Comma 1

Regime sanzionatorio

Comma 2

Nell'articolo 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 4, terzo periodo, le parole: "anche penali" sono soppresse.


Nell'articolo 11, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come sostituito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 5, terzo periodo, le parole: "anche penali" sono soppresse.


Nell'articolo 11-bis del decretolegge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge25 novembre 1983, n. 649, come sostituito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel comma 5, terzo periodo, le parole: "anche penali" sono soppresse.