DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 111/1948 - Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro.

Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro.

Numero 111 Anno 1948 GU 11.03.1948 Codice 048U0111

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111

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Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Le funzioni di direttore della Zecca sono affidate ad un funzionario di grado 5° del ruolo della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro.


Art. 3

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Comma 1

Ai servizi ispettivi della Cassa depositi e prestiti si provvede con personale del ruolo amministrativo centrale del Ministero del tesoro di grado superiore al 9° in servizio presso la Cassa depositi e prestiti.


Art. 4

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Comma 1

Gli ispettori per i Servizi del tesoro sono nominati, a domanda, su parere del Consiglio di amministrazione, tra i funzionari dei ruoli della carriera amministrativa del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza, e del ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, nonche' tra i funzionari di gruppo A del ruolo amministrativo dell'Africa italiana prestino servizio, da almeno sei mesi, presso la Direzione generale del tesoro.
Tali funzionari dovranno avere compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado 8°, o avere gia' conseguito il grado 7°.


Art. 5

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Comma 1

I ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale del tesoro di cui alle tabelle A, B, C ed F dell'allegato VI alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, sono sostituiti dai ruoli di cui alle tabelle A, B e C dell'allegato II al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.
E' istituito il ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale del tesoro di cui alla tabella D dell'allegato II al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.


Art. 6

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Comma 1

Il personale del ruolo di gruppo B di cui alla tabella F dell'allegato VI alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, e' collocato nel ruolo di cui alla tabella B dell'allegato II al presente decreto col grado rivestito nel ruolo di provenienza e prende posto secondo l'anzianita' di grado.
Per il suo avanzamento si applicano le disposizioni in vigore per il personale dei ruoli di gruppo B, restando abrogate quelle particolari per il personale di cassa di cui al regio decreto 6 agosto 1926, n. 1378.
Il personale di cui all'anzidetta tabella F, inquadrato come al primo comma del presente articolo, e quello che dopo l'applicazione del presente decreto destinato ad esercitare funzioni di cassa in base alle disposizioni di cui al successivo art. 7, non potranno essere rimossi da tali funzioni di cassa se non per ragioni di salute o per inidoneita' riconosciuta dal Consiglio di amministrazione.


Art. 7

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro in relazione alle esigenze dei vari servizi ha facolta' di affidare:
a) al personale di grado 7° e dei gradi inferiori del ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale del tesoro funzioni di cassiere negli uffici di gestione del Tesoro (Tesoreria centrale, Zecca e Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato) e di controllore negli stessi uffici di gestione;
b) al personale dei vari gradi di gruppo C della stessa Amministrazione funzioni di assistente-controllore negli uffici di gestione del Tesoro di cui alla precedente lettera a).


Art. 8

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Comma 1

Nella prima applicazione del presente decreto il posto di tesoriere della Zecca potra' essere conferito, dal Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, anche ad un funzionario di grado 7° del ruolo di gruppo A degli Uffici provinciali del tesoro, che abbia almeno tre anni di anzianita' nel grado medesimo.


Art. 9

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Comma 1

Nella prima applicazione del presente decreto i posti di cui alla tabella D dell'allegato II al decreto stesso sono conferiti, a domanda, al personale subalterno dell'Amministrazione centrale delle finanze e delle Intendenze di finanza e quello del Tesoro, che rivesta nel ruolo di provenienza grado uguale o almeno immediatamente inferiore a quello da conferire e che sia giudicato particolarmente meritevole dal Consiglio di amministrazione.
L'inquadramento di cui al precedente comma sara' effettuato in base alla rispettiva anzianita' di grado.


Art. 10

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Comma 1

Sono istituiti, alle dipendenze della Direzione generale del tesoro, i ruoli di cui alle tabelle A e B dell'allegato III al presente decreto per il personale destinato agli uffici di controllo governativo presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione dei biglietti della stessa Banca d'Italia, firmati dal Ministro proponente.


Art. 11

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Comma 1

L'assunzione al grado iniziale dei ruoli di gruppo B e C di cui al precedente art. 10, e' effettuata mediante concorsi per titoli riservati al personale dei corrispondenti ruoli degli Uffici provinciali del tesoro di pari grado o di grado immediatamente inferiore che sia in possesso dei prescritti requisiti per la promozione al grado 9° di gruppo B e al grado 10° di gruppo C.
Su proposta del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente comma.


Art. 12

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Comma 1

Nella prima applicazione del presente decreto il Ministro per il tesoro ha facolta' di trasferire nei ruoli di cui al precedente art. 10, e secondo l'ordine di anzianita' di grado posseduta nel ruolo di provenienza, impiegati dei ruoli dell'Amministrazione provinciale del tesoro dei corrispondenti gruppi B e C, in base a loro richiesta e su designazione del Consiglio di amministrazione.
Essi saranno inquadrati nel corrispondente grado di gruppo B e C, o nel grado immediatamente superiore sempreche' in possesso dei prescritti requisiti di anzianita' o di servizio per la promozione a detto grado.


Art. 13

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Comma 1

Per l'avanzamento in carriera del personale dei ruoli di cui al precedente art. 10 si applicano le disposizioni vigenti per il personale dei corrispondenti ruoli degli Uffici provinciali del tesoro.


Art. 14

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Comma 1

Il personale appartenente ai ruoli istituiti in base al precedente art. 10 ha sede di servizio in Roma. Esso, peraltro, puo' essere inviato in missione, con diritto al corrispondente trattamento, in tutte le sedi nelle quali si provvede alla fabbricazione di carte valori di pertinenza della Banca d'Italia.


Art. 15

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad assumere per lo stesso servizio di controllo governativo presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia, e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione dei biglietti della stessa Banca d'Italia, sino alla concorrenza di non piu' di 180 unita', sottufficiali a riposo della Guardia di finanza, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di eta' non superiore ai 58 anni.
Tale personale sara' assunto su apposita domanda, a giudizio del Ministro per il tesoro, e usufruira' del trattamento economico e giuridico del personale non di ruolo di 3ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, con l'osservanza della norma contenuta nell'art. 10, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Esso fruira' altresi' delle indennita' e compensi speciali eventualmente spettanti, in base alle disposizioni di legge in vigore, al personale non di ruolo della predetta categoria addetto ai cennati uffici di controllo.


Art. 16

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Comma 1

Il ruolo del personale di gruppo B per i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra, istituito col regio decreto 5 settembre 1938, n. 1447, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 50, successivamente modificato col regio decreto 16 maggio 1940, n. 904 e col decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 859, e' sostituito dal ruolo permanente di cui alla tabella, dell'allegato IV al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.
E' abrogato l'art. 2 del su citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 859.


Art. 17

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Comma 1

Nella prima applicazione del presente decreto possono essere conferiti posti del ruolo di cui alla tabella dell'allegato IV al presente decreto entro i seguenti limiti:
20 di grado nono, 20 di grado decimo, 20 di grado undecimo, al personale dei ruoli di gruppo B dipendente dal Ministero del tesoro che rivesta grado almeno uguale a quello da conferire, ovvero che rivesta grado immediatamente inferiore purche' sia in possesso dell'anzianita' normale per il conseguimento della promozione al grado superiore nel ruolo di appartenenza, nonche' al personale dei ruoli di gruppo B di altre Amministrazioni dello Stato che si trovi nelle cennate condizioni, presti servizio da almeno un anno presso l'Amministrazione centrale del tesoro e sia in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione nei ruoli di gruppo B del Ministero del tesoro.
Il conferimento dei posti di cui al presente articolo dovra' effettuarsi in base ai risultati di appositi concorsi interni per titoli da integrarsi con prova diretta ad accertare il grado di cultura e preparazione specifica dei candidati.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalita' di espletamento dei concorsi per ciascun grado.
I vincitori dei concorsi saranno inquadrati, in ciascun grado, in base alla graduatoria di merito.


Art. 18

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Art. 19

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Comma 1

L'assunzione al grado iniziale del ruolo dell'ispettorato generale di finanza di cui alla tabella B dell'allegato V al presente decreto ha luogo mediante concorsi per titoli riservati al personale di grado 8° appartenente ai ruoli di gruppo A della Ragioneria, generale dello Stato, delle ragionerie delle Intendenze di finanza e dell'Amministrazione centrale del tesoro fornito di laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali.
In sede di bando di concorso il Ministro per il tesoro potra', di volta in volto, riconoscere utili, ai fini dell'ammissione ai suindicati concorsi, altri diplomi di laurea.
L'art. 10 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, e' abrogato.


Art. 20

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Comma 1

Nella prima attuazione del presente decreto il personale dei ruoli di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro e delle ragionerie delle Intendenze di finanza dei gradi 6° e 7° munito di laurea e quello non munito di detto titolo di studio, ma appartenente agli stessi ruoli almeno dal 30 novembre 1923, puo' essere collocato, a giudizio del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione e secondo l'ordine di anzianita' di grado, nei corrispondenti gradi e qualifiche dei ruoli di gruppo A degli Uffici provinciali del tesoro e delle ragionerie delle Intendenze di finanza per il numero dei posti che sara' stabilito per ciascun grado con decreto del Ministro per il tesoro e comunque non oltre il limite dei posti disponibili nelle rispettive tabelle allegate al presente decreto.
Con l'osservanza, delle suddette modalita' saranno collocati nel grado 8° dei ruoli di gruppo A degli Uffici provinciali del tesoro e delle ragionerie delle Intendenze di finanza i funzionari del corrispondente grado di gruppo B muniti della prescritta laurea.
I posti di grado 8° del ruolo di gruppo A degli Uffici provinciali del tesoro e delle ragionerie delle Intendenze di finanza che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto non coperti ai sensi del precedente comma saranno conferiti, in base a graduatoria di merito comparativo, al personale dei ruoli di gruppo B delle stesse Amministrazioni di grado immediatamente inferiore, purche' provvisto della prescritta laurea.
Ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per la promozione al grado superiore dei funzionari collocati nei ruoli di gruppo A in base al presente articolo, si applica il disposto dell'art. 33 della legge 25 gennaio 1940, n. 4.


Art. 21

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Comma 1

I posti che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A, B e C di cui alle annesse tabelle, fatta eccezione per i ruoli con inizio di carriera al grado 8° e per quelli di cui all'allegato III al presente decreto, saranno conferiti mediante concorsi per esami, da effettuare con l'osservanza delle disposizioni vigenti, riservati al personale dei ruoli del Ministero del tesoro, nonche' al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del bando di concorso. Agli effetti del computo dei posti disponibili non si tiene conto dei posti gia' messi a concorso alla data di pubblicazione del presente decreto ne', per il ruolo di gruppo B delle pensioni di guerra, dei posti conferibili a norma del precedente art. 17.
Per l'ammissione a detti concorsi gli aspiranti dovranno essere forniti del titolo di studio prescritto per il ruolo per il quale il concorso e' bandito. Peraltro ai fini dell'ammissione ai concorsi da bandire ai sensi del presente articolo per il ruolo di gruppo A dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato si prescinde, nei confronti del personale di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato e dell'Amministrazione centrale del tesoro, dal possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale prescritto dall'art. 111, terzo comma, del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.
Ai concorsi predetti puo' partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre amministrazioni statali, che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo puo' conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.
((Qualora, pero', per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti ai personali di cui al primo comma del presente articolo, rimanessero scoperti posti messi a concorso, questi saranno conferiti, in eccedenza all'ottavo suddetto, al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che abbia conseguito la idoneita' nel concorso stesso)).
Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di eta'.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi per titoli per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto nel ruolo del personale subalterno di cui alla tabella C dell'allegato I al presente decreto.


Art. 22

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Comma 1

Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto il presente decreto i periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° dei ruoli di gruppo C, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, sono ridotti di un anno e mezzo.
I posti disponibili alla prima attuazione del presente decreto nei gradi 8° dei ruoli di gruppo A, 9° dei ruoli di gruppo B ed 11° dei ruoli di gruppo C, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, saranno conferiti con i criteri indicati nell'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed i periodi di anzianita' previsti dallo stesso articolo per le promozioni a detti gradi sono ridotti di un anno e mezzo.
La riduzione di anzianita' di cui ai precedenti commi non si applica al personale che abbia gia' fruito di analoga beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potra' fruire per conseguire piu' di una promozione.


Art. 23

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Comma 1

Qualora si dovesse addivenire alla fusione dei ruoli del personale amministrativo e d'ordine del Ministero del tesoro con i ruoli del personale amministrativo e d'ordine del Ministero delle finanze, le promozioni che saranno conferite, nella prima applicazione del presente decreto, al personale dei ruoli della carriera amministrativa, centrale e della carriera d'ordine del Ministero del tesoro si intenderanno effettuate, ai soli fini del collocamento in ruolo, con la stessa decorrenza di quelle conferite nella prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, rispettivamente al personale dei ruoli della carriera amministrativa centrale e della carriera d'ordine del Ministero delle finanze.


Art. 24

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Comma 1

I soprannumeri attualmente esistenti in taluni ruoli dei personali di cui, alle unite tabelle ed il loro eventuale riassorbimento continuano ad essere regolati dalle disposizioni che li autorizzarono.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.


Art. 25

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.