DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione.

Numero 193 Anno 2001 GU 25.05.2001 Codice 001G0248

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-27;193

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:29:34

Art. 3

#

Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

Comma 2

1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 6, riguardante la commissione consultiva, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia:
a) di individuazione e determinazione deg1i ambiti territoriali delle concessioni;
b) di determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;
c) di procedure di conferimento delle concessioni;
d) di criteri generali relativi al funzionamento del servizio nazionale della riscossione e all'attivita' degli intermediari della riscossione;
e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali.
2. La commissione, altresi', a richiesta deg1i enti interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione.";
b) nell'articolo 17, concernente la remunerazione del servizio, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta un compenso per l'attivita' di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalita' di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2;
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze;
c) nell'articolo 19, concernente le cause di perdita del diritto al discarico, al comma 2:
1) la lettera a), e' sostituita dalla seguente: "a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo.";
2) alla lettera b), le parole da "da porre" a "scadenza", sono sostituite dalle seguenti: "consegnati in uno stesso mese":
d) nell'articolo 22, riguardante i termini di riversamento delle somme riscosse, al comma 1, secondo periodo, le parole da ", rispettivamente" a "banca", sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";
e) nell'articolo 23, concernente l'obbligo di contabilizzazione, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le modalita' con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano ai concessionari le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall'articolo 22, comma 1";
f) nell'articolo 46, concernente il principio di legalita' ed altri principi in tema di sanzioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diverse, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo";
g) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
"Art. 49 (Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al concessionario delegante). - 1. In caso di delega di riscossione, al concessionario delegato che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il riversamento al concessionario delegante delle somme riscosse, si applicano le disposizioni dell'articolo 47";
h) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
"Art. 51 (Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico).
- 1. Se l'ufficiale della riscossione non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione e alla vidimazione, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire cinquecentomila per ogni violazione.
2. Se l'ufficiale della riscossione non annota un atto o un processo verbale nel registro cronologico o compie altra irregolarita' nella tenuta del registro stesso, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire centomila per ogni violazione.";
i) nell'articolo 58, riguardante cauzioni e meccanismo di salvaguardia:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni dell'articolo 32 si applicano anche allo svincolo delle cauzioni prestate dai cessati esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette; lo svincolo di tali cauzioni e' disposto, per i cessati esattori, con decreto del prefetto competente per territorio e, per i cessati ricevitori, con decreto del Ministero delle finanze.";
2) al comma 2, dopo la parola "17", sono inserite le seguenti: ", comma 1,";
3) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis.
Il primo decreto di attuazione dell'articolo 17, comma 1, determina la remunerazione del servizio fino al 31 dicembre 2001.";
l) nell'articolo 59, concernente le procedure in corso, dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti: "4-bis. Le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite ai concessionari:
a) per i ruoli erariali, nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unita' previsionali di base e nei tempi e con le modalita' da definire con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione.
4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999:
a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'articolo 17, comma 2;
b) non si applica l'articolo 19, comma 2, lettera a);
c) il termine previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con decreto del Ministero delle finanze;
d) la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), deve essere presentata entro il 1o ottobre 2004;
e) le informazioni di cui all'articolo 36, comma 1, sono trasmesse con le modalita' e nei tempi stabiliti con il decreto di cui alla lettera c).";
m) dopo l'articolo 59, e' inserito il seguente: "Art. 59-bis. (Termini di notificazione della cartella di pagamento). - In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), per i ruoli consegnati ai concessionari dal 1o gennaio al 30 giugno 2000, costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento entro il 1o maggio 2001, se imputabile al concessionario.";
n) dopo l'articolo 60, e' inserito il seguente:
"Art. 60-bis (Effetti della definizione automatica sul rimborso delle spese della procedure esecutive infruttuose). - 1. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi del precedente articolo 60, ai concessionari spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della meta' delle spese delle procedure esecutive infruttuose di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Il rimborso previsto dal comma 1 e' erogato in titoli di Stato, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dall'articolo 60, comma 4, come modificati dall'articolo 79, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342; a tale rimborso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 60, commi 5, primo periodo, 7, 8 e 9.";
o) nell'articolo 61, concernente le procedure automatiche di definizione delle domande di rimborso, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"2-bis. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.
2-ter. Il pagamento ai concessionari delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 2-bis avviene con le modalita' indicate nell'articolo 57-bis, comma 2.";
p) nell'articolo 64, in materia di sanzioni:
1) al comma 3, e' soppresso il secondo periodo;
2) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis.
Per i casi di ritardati riversamenti alle competenti tesorerie provinciali dello Stato e alle casse degli altri enti creditori da parte del concessionario, limitatamente ai tardivi riversamenti effettuati entro il 30 giugno 1999 su conti correnti postali vincolati a favore di tali enti, si applica la sanzione amministrativa pari a due milioni di lire per ciascun postagiro.".


Art. 4

#

Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1o luglio 1999.


Le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 1), si applicano ai ruoli consegnati ai concessionari dopo il 30 giugno 2001.


L'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applica all'imposta sul valore aggiunto con riferimento ai ruoli da rendere esecutivi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.