All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto, le parole: "il volontario, come definito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266" e le parole: "il volontario che effettua il servizio civile" sono soppresse.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 6, comma 8, del decreto, dopo la lettera m) sono aggiunte, infine, le seguenti:
"m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.".
Art. 7
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
1.All'articolo 8, comma 6, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in un'ottica di genere";
b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle lavoratrici";
c) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL.".
Art. 8
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 9, comma 6, lettera i), del decreto, la parola: "svolge" e' sostituta dalle seguenti: "puo' svolgere".
3.All'articolo 9, comma 7, del decreto, alla lettera e) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.".
Art. 12
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 16, comma 3, del decreto, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. ".
All'articolo 16, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il soggetto delegato puo', a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non puo', a sua volta, delegare le funzioni delegate.".
Art. 13
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 18, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4. ".
All'articolo 18, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.".
Art. 14
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 21, comma 1, del decreto, le parole: "i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti".
Art. 16
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonche' ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra' espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.".
All'articolo 26, comma 5, le parole: "i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto" sono sostituite dalle seguenti: "i costi delle misure adottate per eliminare o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni"; dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.".
Art. 19
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
1.All'articolo 29 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28. ";
c) al comma 7, la lettera c) e' soppressa.
Art. 20
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
1.All'articolo 30 del decreto, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.".
Art. 24
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 38, comma 1, del decreto, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.".
Art. 25
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 40 del decreto dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicita' e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.".
Art. 26
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto, le parole: "dalle direttive europee, nonche'" sono soppresse.
All'articolo 41, comma 2, del decreto, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: "e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneita' alla mansione.".
All'articolo 41 del decreto, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non e' incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3. ".
4.All'articolo 41, comma 3, del decreto, la lettera a) e' soppressa.
5. All'articolo 41, comma 4, del decreto, le parole: "lettere a), b) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)".
6. All'articolo 41 del decreto, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.".
7.All'articolo 41 del decreto, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.".
8. All'articolo 41 del decreto, il comma 8 e' abrogato.
9. All'articolo 41, comma 9, del decreto, dopo le parole: "i giudizi del medico competente" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, ".
Art. 29
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
1.All'articolo 48, comma 3, del decreto e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con uno o piu' accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative vengono individuati settori e attivita', oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticita', le aziende o unita' produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticita', non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52. ".
Art. 31
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 52, comma 1, del decreto, al secondo periodo, dopo le parole: "preveda o costituisca" sono inserite le seguenti: ", come nel settore edile,".
Art. 32
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 55 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 55
(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)
1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione e' commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attivita' di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attivita' disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di piu' imprese e la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. E' punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalita' di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.
4. E' punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;
b)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);
c)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter.
e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).
6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. ".
Art. 33
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 56 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 56
Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g). ".
Art. 34
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 57 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 57
(Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori)
1. I proggettisti che violano il rispetto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro. ".
Art. 35
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 58 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 58
(Sanzioni per il medico competente)
1. Il medico competente e' punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis. ".
Art. 36
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 59 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 59
(Sanzioni per i lavoratori)
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3. ".
Art. 37
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 60 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 60
(Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)
1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).
2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3. ".
Art. 40
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 67, comma 2, lettera b), le parole " l'organo di vigilanza" sono sostituite dalle seguenti: " Entro trenta giorni dalla data di notifica, l'organo di vigilnza".
Art. 41
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 68 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 68
(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 66;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.
2. La violazione di piu' precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1. 10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, e' considerata una unica violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati."".
Art. 42
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto, dopo le parole: "utensile o impianto" sono inserite le seguenti: ", inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo,".
Art. 43
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 70 del decreto il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorita' nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalita' di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorita' nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformita' dell'attrezzatura ad uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'articolo 70. ".
Art. 46
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 73 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Informazione, formazione e addestramento";
b) al comma 1, le parole:"una formazione adeguata" sono sostituite dalle seguenti: "una formazione e un addestramento adeguati,";
c) al comma 4, le parole: "una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo" sono sostituite dalle seguenti: "una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo".
Art. 47
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
1.All'articolo 74, comma 2, lettera d), del decreto, la parola: "stradali" e' soppressa.
Art. 48
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
1.All'articolo 79 del decreto dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001. ".
Art. 52
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
1.All'articolo 83 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "in prossimita' di linee elettriche" sono sostituite dalle seguenti: "non elettrici in vicinanza di linee elettriche";
b) al comma 2, le parole: "nella pertinente normativa di buona tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "nelle pertinenti norme tecniche".
Art. 53
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 84, comma 1, del decreto, le parole:"di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche" e le parole: "con sistemi di protezione" sono soppresse.
Art. 54
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
1.All'articolo 85 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: "nebbie" e' inserita la seguente: "infiammabili" e dopo la parola: "polveri" e' inserita la seguente: "combustibili";
b) al comma 2, le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche".
Art. 55
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 86 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 86
(Verifiche e controlli)
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinche' gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 e' verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorita' di vigilanza.".
Art. 56
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 87 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 87
(Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso)
1. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 80, comma 2.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 1;
b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;
c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II;
b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI;
c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
d) dell'articolo 80, commi 3 e 4.
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell'allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11;
c) dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell'articolo 86, commi 1 e 3.
5. La violazione di piu' precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 , 4.5 , 5.1, 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 , 5.10 , 5.11, 5.12 , 5.13 , 5.14 , 5.15 e 5.16 e' considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed e' punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L'organo di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
6. La violazione di piu' precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e' considerata una unica violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b).
L'organo di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell'articolo 72. ".
Art. 57
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 88, comma 2, del decreto, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X; g-ter), alle attivita' di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.".
Art. 59
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
1.All'articolo 90 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.";
c) al comma 2 la parola: "valuta" e' sostituita dalle seguenti: "prende in considerazione";
d) al comma 3, dopo le parole: "piu' imprese" e' inserita la seguente: "esecutrici";
e) al comma 4 le parole: " Nel caso di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese esecutrici, anche non contemporanea";
f) al comma 7, dopo le parole: "dei lavori comunica" sono inserite le seguenti: "alle imprese affidatarie, ";
g) al comma 9, alinea, dopo le parole: "un'unica impresa" sono inserite le seguenti: "o ad un lavoratore autonomo";
h) al comma 9, lettera a), primo periodo, le parole: "dell'impresa affidataria " sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese affidatarie ";
i) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Nei cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI" e, dopo le parole: "da parte delle imprese" sono inserite le seguenti: "e dei lavoratori autonomi";
l) al comma 9, lettera b), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Nei cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI" e, dopo le parole: "documento unico di regolarita' contributiva" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, " ;
m) al comma 9 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita', copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarita' contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). ";
n) al comma 10, dopo le parole: "quando prevista" sono inserite le seguenti: "oppure in assenza del documento unico di regolarita' contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi".
Art. 60
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
1.All'articolo 91, comma 1, del decreto, alla lettera b), dopo le parole: "un fascicolo", sono inserite le seguenti: "adattato alle caratteristiche dell'opera".
Art. 61
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 92, comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b) ".
Art. 66
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 98, comma 2, del decreto, le parole: "dai rispettivi ordini o collegi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "dagli ordini o collegi professionali" ed, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.".
All'articolo 98, comma 4, del decreto, le parole: "con i medesimi contenuti minimi" sono sostituite dalle seguenti: "i cui programmi e le relative modalita' di svolgimento siano conformi all'allegato XIV".
Art. 67
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 100, comma 6, del decreto, sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per garantire la continuita' in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione" .
All'articolo 100, del decreto, e' aggiunto il seguente comma:
"6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.".
Art. 68
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 103 del decreto e' abrogato.
Art. 69
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 106, comma 1, del decreto, nell'alinea, dopo le parole: "presente capo" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota,".
Art. 70
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 108 del decreto, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilita' delle persone e dei veicoli." .
Art. 71
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 111, comma 8, del decreto, le parole: "lavori in quota" sono sostituite dalle seguenti: "cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota".
Art. 73
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 117, comma 1, del decreto, le parole: "Quando occorre effettuare " sono sostituite dalle seguenti: "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare".
All'articolo 117, comma 2, del decreto, dopo le parole: "e delle tensioni presenti", sono aggiunte, infine, le seguenti: "e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche".
Art. 74
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 118, comma 1, del decreto, le parole:"eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici," sono sostituite dalle seguenti: "se previsto l'accesso di lavoratori,".
Art. 75
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 119 del decreto, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell'Allegato XVIII.".
Art. 76
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
Dopo l'articolo 121 del decreto la rubrica della sezione IV del capo II del titolo IV e' sostituita dalla seguente: "Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali.".
Art. 77
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 122, comma 1, del decreto, le parole: "Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2"sono sostituite dalle seguenti: "Nei lavori in quota" e le parole: "al punto 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3".
Art. 78
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 125, del decreto, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.".
Art. 79
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 128, comma 2, del decreto, dopo le parole: "ponti sospesi," sono inserite le seguenti: "per le torri di carico,";
Art. 80
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 136, comma 4, del decreto, la lettera d) e' soppressa.
Art. 81
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 137, comma 1, del decreto, le parole: "Il responsabile di cantiere" sono sostituite dalle seguenti: "Il preposto".
Art. 82
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 138, comma 2, del decreto, il numero: "30" e' sostituito dal seguente: "20".
All'articolo 138, comma 5, del decreto, alla lettera a) le parole: "o il piano di gronda" sono soppresse e la lettera d) e' soppressa.
Art. 83
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 139, comma 1, del decreto, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII.".
Art. 84
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 140 del decreto, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.".
Art. 85
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 148 del decreto, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.".
Art. 87
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 158 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 158
(Sanzioni per i coordinatori)
1. Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1;
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d). ".
Art. 88
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 159 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 159
(Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)
1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione e' commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza e' redatto in assenza di uno o piu' degli elementi di cui all'allegato XV.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonche' per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.
3. La violazione di piu' precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e' considerata una unica violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. ".
Art. 89
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 160 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 160
(Sanzioni per i lavoratori autonomi)
1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell'articolo 94;
c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, e 152, comma 2. ".
Art. 90
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 161 del decreto, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e' emanato il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita' lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.".
Art. 91
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 165 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 165
(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 163;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 164.
2. La violazione di piu' precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 e' considerata una unica violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a).
L'organo di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.".
Art. 92
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 166 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 166 del decreto e' abrogato.
Art. 93
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 170 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 170
(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2.
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 169, comma 1. ".
Art. 94
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 171 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 171 del decreto e' abrogato.
Art. 95
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 178 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 178
(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.
2. La violazione di piu' precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all'allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 e' considerata una unica violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.".
Art. 96
#Comma 1
(Abrogazione dell'articolo 179 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 179 del decreto e' abrogato.
Art. 97
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 190 del decreto, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti puo' essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita' e' riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.".
Art. 98
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
1.All'articolo 192, comma 2, del decreto, la parola: "inferiori" e' sostituita dalla seguente: "superiori".
Art. 99
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
1.All'articolo 193, comma 2, del decreto, le parole: "mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche".
Art. 100
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
1.All'articolo 198, comma 1, del decreto, dopo la parola: "sentite" la parola: "la" e' sostituita dalla seguente: "le" e le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".
Art. 101
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 207 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
1. all'articolo 207, al comma 1 lettera c), del decreto, dopo le parole: " induzione magnetica (B)" sono inserite le seguenti: "corrente indotta attraverso gli arti (IL)".
Art. 102
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 209, comma 1, del decreto, le parole: "linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "buone prassi".
Art. 103
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 211, comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza".
Art. 104
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 214, comma 1, lettera a), del decreto, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: "1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti e' suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi e' suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm); ".
Art. 105
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 216, comma 1, del decreto, le parole: "le specifiche linee guida" sono sostituite dalla seguenti: "le buone prassi".
Art. 106
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 217, comma 2, del decreto, le parole: "di azione" sono sostituite dalle seguenti: "limite di esposizione".
Art. 107
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 219 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 219
(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)
1. Il datore di lavoro e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, e 216;
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e 4.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3. ".
Art. 108
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 220 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 220
(Sanzioni a carico del medico competente)
1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e 186. ".
Art. 110
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 232, comma 4, del decreto, la parola: "moderato" e' sostituita dalle seguenti: "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori".
Art. 111
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 242 del decreto, al comma 5, lettera b), dopo le parole: "agente in aria" sono inserite le seguenti: "e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti".
Art. 112
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 243 del decreto, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell'articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.".
Art. 113
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 246, comma 1, del decreto, le parole: "alle rimanenti attivita' lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate." sono sostituite dalle seguenti: "a tutte le rimanenti attivita' lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate." .
Art. 114
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 249, comma 2, del decreto, dopo le parole: "articoli 250" sono inserite le seguenti: "251, comma 1, ".
Art. 115
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 251 del decreto, alinea, le parole: " l'esposizione dei lavoratori alla" sono sostituite dalle seguenti: " la concentrazione nell'aria della".
All'articolo 251, comma 1, del decreto, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254; ".
Art. 117
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 254 , comma 4, del decreto, dopo le parole: "con altri mezzi" sono inserite le seguenti: "e per rispettare il valore limite".
Art. 120
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 260, comma 3, del decreto, dopo la parola: "ISPESL " sono inserite le seguenti: ", per il tramite del medico competente,".
Art. 121
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 262 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 262
(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)
1. Il datore di lavoro e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;
b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 223, comma 6.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3. ".
Art. 122
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 263 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 263
(Sanzioni per il preposto)
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto e' punito:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 250 a 1000 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4. ".
Art. 123
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 264 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 264
Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente e' punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 243, comma 2. ".
Art. 124
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
Dopo l'articolo 264 del decreto e' inserito il seguente articolo:
"ART. 264-bis
(Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 238, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro. ".
Art. 125
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 265 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 265 del decreto e' abrogato .
Art. 127
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 273 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 273, comma 1, lettera c) del decreto, dopo le parole: "protezione individuale," sono inserite le seguenti: " ove non siano mono uso, ".
Art. 128
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 274 del decreto, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell' allegato XLVII in funzione delle modalita' di trasmissione dell'agente biologico.".
Art. 129
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 279 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 279 del decreto il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessita' i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41. ".
Art. 130
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 280 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 280 del decreto i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta,le variazioni intervenute;
b) comunica all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro,dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanita' e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro nonche' per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attivita' che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio;".
Art. 131
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 282 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 282
(Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)
1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 271, commi 1, 3 e 5.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 280, commi 3 e 4. ".
Art. 132
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 283 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 283 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 283
(Sanzioni a carico dei preposti)
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3. ".
Art. 133
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 284 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 284
(Sanzioni a carico del medico competente)
1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 279, comma 3. ".
Art. 134
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 285 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 285 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 285
(Sanzioni a carico dei lavoratori)
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 1. ".
Art. 135
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 286 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 286 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 286
(Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro. ".
Art. 137
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 292, comma 2, del decreto, la parola: "Fermo" e' sostituita dalla seguente: "Ferma".
Art. 138
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 293, comma 3, del decreto, dopo le parole: "allegato LI" sono aggiunte le seguenti: "e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l'avvio e la fermata dell'impianto, sia durante il normale ciclo sia nell'eventualita' di un'emergenza in atto".
Art. 139
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
Dopo l'articolo 294 e' aggiunto il seguente:
"ART. 294-bis
(Informazione e formazione dei lavoratori)
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) alla classificazione delle zone;
c) alle modalita' operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;
d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;
e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;
h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso.".
Art. 140
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
Dopo l'articolo 296 del decreto le parole: "Capo II Sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "Capo III Sanzioni".
Art. 141
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 297 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 297
(Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)
1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 290.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296. ".
Art. 142
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
All'articolo 301, comma 1, del decreto, dopo le parole: "dell'ammenda" sono inserite le seguenti: "ovvero la pena della sola ammenda".
Art. 143
#Comma 1
(Articoli aggiuntivi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
Dopo l'articolo 301 del decreto e' inserito il seguente:
"ART. 301-bis
(Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione)
1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, e' ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.".
Art. 144
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 302 del decreto e' sostituito dal seguente:
"Articolo 302
(Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto)
1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice puo', su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione puo' avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non puo' essere comunque inferiore a euro 2.000.
2. La sostituzione di cui al comma 1 non e' consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.
3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.".
Dopo l'articolo 302 del decreto e' inserito il seguente:
"ART. 302-bis
(Potere di disposizione)
1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.
2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutivita' dei provvedimenti, all'autorita' gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la autorita' gerarchicamente sovraordinata e' il dirigente della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.".
Art. 145
#Comma 1
(Modifiche all'articolo 303 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
L'articolo 303 del decreto e' abrogato.
Art. 148
#Comma 1
(Clausola finanziaria)
Comma 2
Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
Art. 149
#Comma 1
(Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Comma 2
Gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del presente decreto.