DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14. (24G00154)

Numero 136 Anno 2024 GU 27.09.2024 Codice 24G00154

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Art. 2

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Art. 4

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Art. 5

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

All'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «gestisce l'impresa» sono inserite le seguenti: «e individua la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza».


Art. 6

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Art. 7

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Art. 8

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Art. 9

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Art. 11

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l'accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal presente codice nonche' l'apertura della liquidazione giudiziale.».


All'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata» sono sostituite dalle seguenti: «una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicita' mensile,».


Art. 12

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «a norma dell'articolo 120-bis» sono inserite le seguenti: «e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza»;
b) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole: «nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359» sono sostituite dalle seguenti: «nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «nel terzo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata»;
c) al comma 8, secondo periodo, le parole: «presso la» sono sostituite dalla seguente: «della»;
d) al comma 9, primo periodo, le parole: «e fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «e fino alla rimessione al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 2»;
e) al comma 10, dopo le parole: «entro la prima udienza» sono inserite le seguenti: «fissata ai sensi dell'articolo 41».
2. All'articolo 44 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) fissa un termine, decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicita' dei dati e di fattibilita' e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2; »;
2) alla lettera b), dopo le parole: «soluzione efficace della crisi» sono inserite le seguenti: «e autorizza il commissario al compimento delle attivita' di cui all'articolo 49, comma 3, lettera f);» e le parole: «. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);» sono soppresse;
3) alla lettera c), le parole: «sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all'articolo 46. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile, non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.
1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, primo periodo, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi l del comma 1.
1-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo, il debitore puo' chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformita' alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto.».
3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «giorno successivo al deposito in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «giorno successivo al suo deposito».
4. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «, anche ai sensi dell'articolo 44,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1» sono soppresse.
5. All'articolo 47 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «se gia' nominato, verifica» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi»;
b) al comma 2, alla lettera d), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera d), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa.».
6. All'articolo 48 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 109» sono inserite le seguenti: «oppure se il debitore richiede l'omologazione o presta il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2»;
b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Il tribunale» sono inserite le seguenti: «, con decreto,».
7. All'articolo 49, comma 3, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
».
8. All'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «di cui agli articoli 33, 34 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 33 e 34».
9. All'articolo 51 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), le parole: «dei fatti e degli elementi di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «dei motivi»;
b) al comma 6:
1) le parole: «a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante,» sono sostituite dalle seguenti: «a cura del reclamante»;
2) dopo le parole: «entro dieci giorni» sono aggiunte le seguenti: «dalla comunicazione del decreto»;
c) al comma 8 le parole «in cancelleria» sono soppresse;
d) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. La sentenza e' notificata alle parti e comunicata al tribunale, nonche' iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 a cura della cancelleria della corte d'appello.»;
e) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. In caso di societa' o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la societa' o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante e' tenuto, in solido con la societa' o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.».
10. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «liquidazione giudiziale,» sono inserite le seguenti: «anche nell'ipotesi di omologazione del concordato»;
b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «il debitore deposita» sono inserite le seguenti: «presso il tribunale»;
c) al comma 5:
1) al primo periodo le parole: «, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello,» sono sostituite dalle seguenti: «la corte d'appello, in accoglimento della domanda di uno dei soggetti legittimati proposta in primo grado e»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale si applica l'articolo 51, comma 12.»;
d) al comma 6, le parole «Nel caso previsto dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dai commi 1 e 5».


Art. 14

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Art. 16

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

All'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «e' ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.» sono sostituite dalle seguenti: «e' ammessa opposizione con ricorso al tribunale. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 48.».


All'articolo 60, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «misure protettive temporanee» sono sostituite dalle seguenti: «le misure protettive di cui all'articolo 54».


Art. 21

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

All'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perche' non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi. Sono inserite in classi separate le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta.».


L'articolo 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 88 (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). - 1.
Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonche' dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Fermo restando per il concordato in continuita' aziendale il rispetto dell'articolo 84, commi 6 e 7, se il credito tributario e contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti di cui al primo periodo. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole.
2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche, nel concordato liquidatorio, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuita' aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale.
3. Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
4. Nel concordato in continuita' aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione e' determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza e' raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa.
5. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, e' presentata agli uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore. La documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi, e' presentata, per l'Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi e, infine, per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli altri uffici indicati nei precedenti periodi, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', di accertamento, di liquidazione e di addebito, unitamente a una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dei predetti avvisi e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106.
6. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi. Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e per i premi amministrati dall'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale.
7. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112


Art. 22

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

All'articolo 92, comma 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel concordato in continuita' aziendale il commissario giudiziale puo' affiancare il debitore e i creditori anche nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta.»;


Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' inserito il seguente:
«Art. 93-bis (Reclami). - 1. I decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 124.
2. Gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 133, sostituito al curatore il commissario o il liquidatore giudiziale.».


Art. 25

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

All'articolo 110 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il commissario giudiziale, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, deposita la relazione in cancelleria e la comunica al debitore.».


All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 la parola: «immediatamente» e' soppressa e dopo le parole: «articolo 49, comma 1» sono inserite le seguenti: «, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 110, comma 2, richieda l'omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2».


Art. 26

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

Dopo l'articolo 114 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' inserito il seguente:
«Art. 114-bis (Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuita'). - 1. Quando il piano del concordato in continuita' prevede la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia gia' individuato, nella sentenza di omologazione il tribunale puo' nominare uno o piu' liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione. Il liquidatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerita' nel rispetto dei principi di pubblicita' e trasparenza.
2. Se il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, il tribunale dispone che dell'offerta sia data idonea pubblicita' al fine di acquisire offerte ai sensi dell'articolo 91.
3. In caso di nomina del liquidatore, alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, e' effettuata su ordine del giudice, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.».


All'articolo 115 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Azioni del liquidatore giudiziale».


L'articolo 116 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 116 (Trasformazione, fusione o scissione). - 1. Il piano di concordato che prevede la trasformazione, la fusione o la scissione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede la societa' debitrice e le altre societa' partecipanti, unitamente al progetto di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile e agli altri documenti previsti dalla legge.
2. L'opposizione dei creditori della societa' debitrice e delle altre societa' partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 e' proposta nel procedimento di cui all'articolo 48. Tra la data dell'ultima delle iscrizioni di cui al comma 1 e l'udienza fissata dal tribunale ai sensi dell'articolo 48 devono intercorrere almeno quarantacinque giorni.
3. Le operazioni di cui al comma 1, non possono essere attuate fino a quando il concordato non e' omologato con sentenza anche non passata in giudicato. Se richiesto, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, puo' autorizzare l'attuazione anticipata, se ritiene che l'attuazione successiva all'omologazione pregiudicherebbe l'interesse dei creditori della societa' debitrice, a condizione che risulti il consenso di tutti i creditori delle altre societa' partecipanti o che le stesse provvedano al pagamento a favore di coloro che non hanno dato il consenso oppure depositino le somme corrispondenti presso una banca.
4. Intervenuta l'omologazione, anche con sentenza non passata in giudicato, l'invalidita' delle deliberazioni previste dal piano di concordato, aventi a oggetto le operazioni di cui al comma 1, non puo' essere pronunciata e gli effetti delle operazioni sono irreversibili. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato dalla invalidita' della deliberazione e il credito e' soddisfatto come credito prededucibile.
5. La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche in caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato.
6. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci e' sospeso fino alla loro attuazione.».


Dopo l'articolo 118 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' inserito il seguente:
«Art. 118-bis (Modificazioni del piano). - 1. Se dopo l'omologazione del concordato in continuita' aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l'adempimento della proposta, l'imprenditore richiede al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione di cui all'articolo 87, comma 3, e comunica il piano modificato al commissario giudiziale il quale riferisce al tribunale ai sensi dell'articolo 118, comma 1.
2. Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all'adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l'attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del commissario giudiziale.
Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso e' ammessa opposizione con ricorso avanti al tribunale.
3. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 48, commi 1, 2 e 3, e all'esito il tribunale provvede con decreto motivato.».


Art. 27

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

Alla parte prima, titolo IV, capo III le parole: «sezione VI-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Capo III-bis» e la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle societa'».


Art. 28

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Art. 29

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Art. 30

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

All'articolo 149 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, il debitore, se persona fisica, nonche' gli amministratori o i liquidatori della societa' o dell'ente nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a indicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.».


Art. 31

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

All'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 3, lettera e), dopo le parole: «gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo,» sono aggiunte le seguenti: «del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio,».


All'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «a una procedura concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi,».


Art. 32

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

L'articolo 189 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 189 (Rapporti di lavoro subordinato). - 1. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa sono sospesi fino a quando il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.
2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori.
3. Quando non e' disposta ne' autorizzata la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e non e' possibile il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, il curatore comunica per iscritto il recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato in essere cessano con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dal comma 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo non e' dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione.
4. Il curatore puo' chiedere al giudice delegato la proroga del termine di cui al comma 3, se sussistono elementi concreti per l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa o per il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo. Analoga istanza puo' in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori; l'istanza del lavoratore deve contenere l'elezione di domicilio o l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato puo' assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi per assumere le proprie determinazioni. Il termine cosi' concesso decorre dalla data di deposito del provvedimento del giudice delegato, che e' immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti.
Qualora nel termine cosi' prorogato il curatore non procede al subentro o al recesso, si applica il comma 3, secondo e terzo periodo.
5. Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le seguenti disposizioni:
a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo e' tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione e' trasmessa altresi' all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attivita' e, comunque, all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione giudiziale;
b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonche' del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva;
c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l'esame congiunto puo' essere convocato anche dall'Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso in cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell'attivita' dell'azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui e' previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato territoriale del lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), la procedura si intende esaurita;
d) l'esame congiunto, cui puo' partecipare il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.
Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti;
e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando si intenda procedere al licenziamento di uno o piu' dirigenti, in tal caso svolgendosi l'esame congiunto in apposito incontro;
f) la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni;
g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
7. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i licenziamenti intimati ai sensi del comma 6.
8. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6, non si applicano nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.
9. In ogni caso di cessazione del rapporto ai sensi del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennita' di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, e' considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.
Nei casi di cessazione dei rapporti ai sensi del presente articolo, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.
10. Quando e' disposta o autorizzata la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono e resta salva la facolta' del curatore di procedere al licenziamento o di sospendere i rapporti, In caso di sospensione si applicano le disposizioni del presente articolo.».


All'articolo 190 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. I termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore.».


All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «Al trasferimento di azienda nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applicano» sono sostituite dalle seguenti: « Al trasferimento di azienda disposto nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o della liquidazione giudiziale o controllata si applicano, in presenza dei relativi presupposti,».


Art. 33

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Art. 34

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Art. 36

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IV, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

All'articolo 215, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «le azioni revocatorie concorsuali» sono sostituite dalle seguenti: «le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie».


All'articolo 216, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno.» sono sostituite dalle seguenti: «Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno un esperimento di vendita per il primo anno e due per gli anni successivi.».


All'articolo 217, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «Se il prezzo offerto e' inferiore, rispetto a quello indicato» sono inserite le seguenti: «nell'avviso di cui al comma 5 o».


Art. 37

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Art. 38

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VI del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

1. All'articolo 234 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), non e' impedita dall'esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si e' in attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresi' per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, finalizzati a garantire l'attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, anche se instaurati dopo la chiusura della liquidazione giudiziale.»;
2. All'articolo 235, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «articolo 130, comma 9» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 281, comma 1»;
3. All'articolo 236 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Con la chiusura cessano» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 234, con la chiusura cessano»;
b) al comma 4, dopo le parole: «Il decreto» sono inserite le seguenti: «, anche emesso ai sensi dell'articolo 246, comma 2-bis, secondo periodo»;
c) al comma 5, le parole: «Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 234» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle ipotesi previste dall'articolo 234».


Art. 39

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VII del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

All'articolo 242, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «diffusione nazionale o locale» sono inserite le seguenti: «o mediante altre forme ritenute opportune».


All'articolo 244 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Quando sono sottoposte al voto piu' proposte di concordato, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti ammessi al voto a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parita', la proposta presentata per prima.».


Art. 40

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VIII del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

L'articolo 254 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' abrogato.


All'articolo 255 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati.»;


All'articolo 262, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «
articolo 2447-ter, primo comma, lettera c) del codice civile
» sono sostituite dalle seguenti: «
articolo 2447-ter, primo comma, lettera d) del codice civile
».


Art. 41

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IX del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

All'articolo 268, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il debitore eccepisce l'impossibilita' di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non e' ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata e' proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che e' possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.».


All'articolo 269, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.» sono sostituite dalle seguenti: «la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.»;


L'articolo 271 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 271 (Concorso di procedure). - 1. Se la domanda di liquidazione controllata e' proposta dai creditori il debitore, entro la prima udienza, puo' presentare domanda di accesso a una procedura di cui al titolo IV, capo II, con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2, o chiedere un termine per presentarla. In caso di richiesta del termine il giudice lo assegna in misura non superiore a sessanta giorni, prorogabile, su istanza del debitore e in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori sessanta giorni.
2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non puo' essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e il giudice, su domanda del debitore, puo' concedere le misure previste dall'articolo 70, comma 4, o dall'articolo 78, comma 2, lettera d). Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia presentato la domanda, oppure in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al titolo IV, capo II, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2.».


L'articolo 273 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 273 (Formazione del passivo). - 1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico.
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalita' di cui all'articolo 201, comma 2.
3. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo.
4. Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133. Il decreto del giudice delegato e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva e' ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4».


All'articolo 274, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «per il miglior soddisfacimento dei creditori» sono inserite le seguenti: «e, su proposta del liquidatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta dal medesimo liquidatore».


Dopo l'articolo 275 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' inserito il seguente:
«Art. 275-bis (Disciplina dei crediti prededucibili). - 1. I crediti prededucibili sono accertati con le modalita' di cui all'articolo 273, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con le modalita' di cui all'articolo 273.
2. I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Si applica l'articolo 223, comma 3.
3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento e' autorizzato dal giudice delegato.
4. Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge.».


All'articolo 276, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al primo periodo, dopo le parole: «La procedura si chiude con decreto» sono inserite le seguenti: «motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio» e, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale da' atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione.».


All'articolo 277 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 e' abrogato.


Art. 42

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo X, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

All'articolo 279, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «dell'articolo 280» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 280 e 282, comma 2».


Alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo la Sezione I, e' inserita la seguente: «Sezione I-bis. Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale».


All'articolo 280, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «il beneficio puo' essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;».


Alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione I e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali in materia di esdebitazione».


Art. 43

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo X, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

1. All'articolo 282 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed e' dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si da' atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista e' pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore e' comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.»;
b) al comma 2, le parole: «non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonche' nelle ipotesi in cui il debitore» sono sostituite dalle seguenti: «opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non e' stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie.»;
d) al comma 3:
1) le parole: «al pubblico ministero,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «ai creditori» sono inserite le seguenti: «ammessi al passivo»;
3) dopo le parole: «articolo 124» sono inserite le seguenti: «nel termine di trenta giorni»;
4) le parole: «; il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni» sono soppresse;
e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Condizioni e procedimento di esdebitazione».
2. All'articolo 283 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, puo' accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilita' del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilita' ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori.
Non sono considerate utilita', ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore e' in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della meta' moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.»;
c) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «somme dovute» sono inserite le seguenti: «e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarita' della singola casella»;
d) al comma 7, le parole: «sopravvenienze rilevanti ai sensi dei» sono sostituite dalle seguenti: «utilita' ulteriori di cui ai»;
e) al comma 8:
1) al primo periodo, la parola: «opposizione» e' sostituita dalle seguenti: «reclamo a norma dell'articolo 124»;
2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
f) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. L'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestivita' del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilita' ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1. Se l'OCC verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilita' ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilita'.».
3. Alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata».


Art. 44

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

Dopo l'articolo 284 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' inserito il seguente:
«Art. 284-bis (Trattamento dei crediti tributari e contributivi).
- 1. Le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 284 possono presentare unitariamente le proposte di cui agli articoli 63, 64-bis, comma 1-bis e 88.
2. Se, a causa del diverso domicilio fiscale delle imprese del gruppo, gli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie competenti a ricevere le proposte di cui al comma 1, in base alle disposizioni previste dagli articoli ivi richiamati, sono differenti, la proposta unitaria di cui al comma 1 deve essere presentata agli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie competenti in relazione al domicilio fiscale della societa', ente o persona fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che, alla data di presentazione della proposta unitaria, presenta la maggiore esposizione debitoria nei confronti di ciascuno degli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie distintamente competenti ai sensi delle ordinarie disposizioni di legge.
3. Alla proposta unitaria di cui al comma 1 devono essere allegati, oltre ai documenti indicati negli articoli ivi indicati, anche quelli indicati dall'articolo 284, comma 4, e con la proposta devono essere fornite le informazioni richieste nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 284.
4. Resta in ogni caso ferma, anche ai fini del trattamento dei crediti tributari, l'autonomia delle masse attive e passive prevista dall'articolo 284.».


All'articolo 285, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale diretta o indiretta» sono sostituite dalle seguenti: «sono soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale»;


Art. 45

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

1. All'articolo 287, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il tribunale puo' in ogni momento disporre la separazione dell'unica procedura quando emergono conflitti di interessi tra le diverse imprese del gruppo oppure conflitti tra le ragioni dei rispettivi creditori. Il tribunale dispone sempre la separazione, con nomina di distinti curatori, giudice delegato e comitato dei creditori nell'ipotesi di cui all'articolo 291, comma 1, secondo periodo.».


Art. 46

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 2

All'articolo 291, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso di procedura unitaria, ove intenda esercitare l'azione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile il curatore provvede, previamente, a chiedere al tribunale di disporre la separazione delle procedure ai sensi dell'articolo 287, comma 2.».


All'articolo 292, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «o che queste ultime vantano nei confronti dei primi» sono soppresse.


Art. 47

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo VII, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Art. 48

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo IX, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Art. 49

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Art. 51

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Comma 1

Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Comma 3

Capo II - Disposizioni di coordinamento e abrogazioni e disposizioni transitorie e finanziarie

Art. 52

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Comma 1

Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234

Art. 53

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

Art. 54

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Comma 1

Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41

Art. 56

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Comma 1

Entrata in vigore e disciplina transitoria

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, lettera b), numero 3), del presente decreto si applicano alle trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 14 del 2019 successivamente alla data della sua entrata in vigore.


Le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 6, 17, comma 1, lettera a), e 21, comma 4, del presente decreto si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.


Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonche' ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 29 novembre 2024, n. 178, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilita' delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati".


Art. 57

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Comma 1

Clausola d'invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.