DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 349/1948 - Revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e nuova ripartizione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e nuova ripartizione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Numero 349 Anno 1948 GU 29.04.1948 Codice 048U0349

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;349

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Le tabelle organiche dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette di cui all'allegato V alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, sono sostituite dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Gli attuali personali del ruolo dei gruppi B e C delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione, appartenenti alla specializzazione "dogane" sono collocati, in base al grado rivestito e secondo l'ordine di anzianita' posseduta nel grado medesimo, rispettivamente, nei ruoli dei gruppi B e C delle Dogane di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
Gli attuali personali del ruolo di gruppo B delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione, appartenenti alle specializzazioni "tecnici" ed "elettrotecnici" e quelli di gruppo C delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione, appartenenti alle specializzazioni "tecnici", "elettrotecnici" e "computisti" sono collocati in base al grado rivestito e secondo l'ordine di anzianita' posseduta nel grado medesimo, rispettivamente, nei ruoli dei gruppi B e C delle Imposte di fabbricazione di cui alla tabella C allegata al presente decreto, ferma restando l'assegnazione alla specializzazione alla quale sono addetti.


Art. 3

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Comma 1

Nella prima attuazione del presente decreto il personale dei ruoli dei gruppi B e C delle Dogane, addetto in modo continuativo ai servizi delle Imposte di fabbricazione, potra', a sua domanda, ed a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, essere trasferito nei corrispondenti ruoli dei gruppi B e C delle Imposte di fabbricazione di cui alla tabella C del presente decreto.
Il personale dei gruppi B e C delle Dogane, come sopra trasferito, sara' intercalato con quello dei gruppi B e C delle Imposte di fabbricazione di cui al secondo comma del precedente articolo, in base al grado rivestito e secondo l'ordine di anzianita' posseduta nel grado medesimo.
All'atto del trasferimento sara' assegnata la specializzazione del servizio al quale il personale verra' addetto.


Art. 4

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Comma 1

L'assunzione al grado iniziale del ruolo di gruppo B del personale delle Imposte di fabbricazione, di cui alla tabella C allegata al presente decreto, e' effettuata con l'osservanza delle disposizioni generali per il reclutamento del personale di ruolo in servizio dello Stato, mediante pubblici concorsi per esami, con distinti programmi in relazione alla specializzazione dei servizi.
Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire di volta in volta, in base alle vacanze del ruolo, il numero dei posti da mettere a concorso rispettivamente per ciascuna specializzazione.
I relativi concorsi verranno indetti contemporaneamente ed i vincitori di ogni concorso saranno nominati volontari con la stessa anzianita' e prenderanno posto in ruolo secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno di essi.
Le stesse norme valgono per il reclutamento al grado iniziale del ruolo di gruppo C del personale delle Imposte di fabbricazione di cui alla stessa tabella C.


Art. 5

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Comma 1

Gli esami di concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° del personale di gruppo B delle Imposte di fabbricazione, nonche' gli esami di idoneita' per la promozione al grado stesso, sono rispettivamente svolti, con l'osservanza delle disposizioni generali per l'avanzamento al grado 9° di gruppo B, in base a programmi che conterranno una parte generale comune per tutti i candidati ed una parte specifica per ciascuna specializzazione dei servizi.
La graduatoria del concorso di merito distinto e quella dell'esame di idoneita' sono rispettivamente formare in base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
Le stesse norme valgono per gli esami di promozione al grado 11° del ruolo di gruppo C del personale delle imposte di fabbricazione previsti dal successivo art. 6.


Art. 6

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Comma 1

Per la promozione al grado 11° del ruolo di gruppo C del personale delle Dogane, di cui alla tabella A annessa al presente decreto, ed allo stesso grado 11° del ruolo di gruppo C del personale delle Imposte di fabbricazione, di cui alla tabella C allegata al presente decreto, sono applicabili le norme stabilite dall'art. 1 del regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1848.
I vincitori dell'esame di concorso hanno la precedenza su quelli promossi a seguito dell'esame di idoneita', e questi ultimi sui promossi per anzianita' congiunta al merito.
I posti non coperti mediante esame di concorso e di idoneita' non possono essere conferiti per anzianita' congiunta al merito.


Art. 7

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Comma 1

I posti disponibili, alla prima attuazione del presente decreto, nei gradi indicati nel primo comma dell'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e successive estensioni, saranno conferiti col criterio del merito comparativo.
I limiti di anzianita' richiesti per le promozioni da effettuarsi per merito comparativo, comprese quelle di cui al comma precedente, sono ridotti di un anno e sei mesi, limitatamente ai posti disponibili alla data di attuazione del presente decreto.
La riduzioni di anzianita' di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.


Art. 8

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Comma 1

I posti che, in applicazione del presente decreto, risulteranno disponibili nel grado iniziale dei vari ruoli del personale provinciale dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, saranno conferiti mediante concorsi per esami, ai quali potranno prendere parte, osservate le modalita' prescritte dalle disposizioni in vigore, i dipendenti del Ministero delle finanze, di ruolo e non di ruolo, forniti di titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.
Ai concorsi predetti puo' partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali che sia fornito dei requisiti prescritti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo puo' conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.


Art. 9

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Comma 1

Il ruolo del personale di gruppo C dei preparatori dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, di cui alla tabella B, allegata al presente decreto, non avra' attuazione fino a quando, con apposito provvedimento, non saranno emanate le norme per il reclutamento e l'avanzamento nel detto ruolo.


Art. 10

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Comma 1

L'organizzazione territoriale degli Uffici tecnici della imposte di fabbricazione, di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, e alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, e' modificata come segue:

Sono costituiti 33 Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione con sede nei capoluoghi di provincia indicati nella tabella D allegata al presente decreto.
Il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione con l'annessa Officina e' equiparato, agli effetti amministrativi e contabili, ad un Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 14 marzo 1961, n. 173 ha disposto (con l'art. 5) che "L'organizzazione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui al decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 349, ratificato con legge 24 febbraio 1953, n. 110, e' modificata come segue:
Il numero degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione viene elevato da 33 a 40. Essi hanno sede nei capoluoghi di provincia indicati nell'allegato n. 3 alla presente legge, con le circoscrizioni previste dallo stesso allegato.
Il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione con l'annessa officina e' equiparato, agli effetti amministrativi e contabili, ad un Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione".


Art. 11

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Comma 1

Gli impiegati del ruolo provinciale di gruppo B delle Dogane nominati in detto ruolo con decorrenza dal 1 dicembre 1923, sono transitoriamente considerati a tutti gli effetti di gruppo A, pur restando nel ruolo di gruppo B.
Possono del pari venire considerati transitoriamente a tutti gli effetti di gruppo A, pur restando nel gruppo B, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, gli impiegati del ruolo predetto che, per mancanza di posti disponibili nel gruppo A o per i particolari criteri in base ai quali vennero effettuati i giudizi di cui all'art. 28 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, non conseguirono il collocamento nel ruolo di gruppo A. Tale norma e' applicabile solamente agli impiegati in servizio da data anteriore all'entrata in vigore del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e a coloro che, assunti posteriormente e non dopo il 1 febbraio 1940, hanno superato gli esami di merito distinto o di idoneita' per la promozione al grado 9°.
Tuttavia, nei confronti dei funzionari che in applicazione del presente decreto sono considerati transitoriamente di gruppo A nulla e' innovato per quanto riguarda le condizioni di carriera degli impiegati stessi le cui promozioni continueranno ad effettuarsi per i posti vacanti nei singoli gradi del gruppo B, osservate le norme in vigore.


Art. 12

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Comma 1

Il Ministero delle finanze e' autorizzato a conferire tante promozioni in soprannumero nel grado di archivista del ruolo unico della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, quanti saranno gli archivisti del ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro che verranno trasferiti nel corrispondente grado del cennato ruolo unico, in applicazione dell'art. 3, comma secondo, del decreto luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356.
In corrispondenza di tali soprannumeri saranno tenuti scoperti altrettanti posti nel grado iniziale del ruolo unico della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza fino a completo riassorbimento da effettuarsi in ragione della meta' delle vacanze che si verificheranno nel grado 11° a cominciare dal 1 gennaio 1950.


Art. 13

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Art. 14

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Comma 1

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.