Il presente decreto detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine della prevenzione e del controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo e della riduzione del rischio di focolai di zoonosi. Introduce altresi' norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione e definizioni
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Autorita' competenti
Il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorita' sanitarie locali di seguito denominate «ASL», e le altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nell'ambito di rispettiva competenza, sono le autorita' competenti per la applicazione delle disposizioni del presente decreto e per l'accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative.
Art. 3
#Comma 1
Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi
Comma 2
Fatto salvo quanto disposto al comma 2, e' vietato a chiunque importare, detenere, commerciare e riprodurre ((esemplari vivi)) di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonche' gli ibridi tra esemplari delle predette specie e ((individui)) di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale.
Art. 4
#Comma 1
Specie pericolose per la salute, l'incolumita' pubblica o per la biodiversita'
Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, e' vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattivita', che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumita' pubblica o per la biodiversita', nonche' gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni.
Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto, i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone l'elenco di tali esemplari prevedendo tempi e modalita' per l'aggiornamento dello stesso.
I criteri generali minimi, di cui al comma 3, lettere c) e d), sono adottati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e della cultura e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto stabilisce le modalita' di confinamento degli esemplari e le misure idonee a impedirne la fuga, le misure di prevenzione dei rischi sanitari e le misure per garantire il benessere degli esemplari.
4-bis). ((Le aree protette e le mostre faunistiche permanenti di cui al comma 3, lettere c) e d), allegano alla richiesta di autorizzazione un manuale gestionale che comprende le misure adottate per applicare i criteri generali minimi per la detenzione degli animali delle specie pericolose di cui al comma 4, incluso il Piano di emergenza, fuga e cattura degli esemplari.))
4-ter). ((L'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d), e' rilasciata solo previa valutazione positiva del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o della Prefettura-UTG competente per territorio e d'intesa con la ASL che si esprime per gli aspetti di competenza.))
4-quater). ((L'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d), e' trasmessa in copia alla ASL competente per territorio; all'autorizzazione e' allegato il manuale gestionale di cui al comma 4-bis.))
4-quinquies). ((Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone l'ispezione dello stabilimento; a tal fine, si avvale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. All'ispezione partecipa la ASL competente per territorio.))
L'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d), stabilisce le specie detenibili, il numero massimo di esemplari per ciascuna specie, le modalita' di confinamento degli animali. Gli animali detenuti non possono essere fatti riprodurre oltre il numero massimo di esemplari detenibili, salvo il previo aggiornamento dell'autorizzazione. L'autorizzazione deve essere aggiornata prima dell'acquisizione di nuove specie o esemplari e comunque ogni cinque anni.
5-bis). ((Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio revoca l'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d) nel caso in cui lo stabilimento autorizzato detiene gli animali delle specie pericolose per la salute, l'incolumita' pubblica o per la biodiversita' in violazione dei criteri generali minimi di cui al comma 4 o del manuale gestionale di cui al comma 4-bis). Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio dispone un'ispezione dello stabilimento autorizzato entro dieci giorni dalla ricezione della segnalazione della violazione.
All'ispezione partecipa la ASL competente per territorio. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento dell'ispezione di cui al presente comma.))
5-ter). ((Entro dieci giorni dall'ispezione o dalla ricezione del verbale di ispezione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio trasmette allo stabilimento autorizzato la diffida ad adeguarsi alle prescrizioni dell'autorizzazione, dei criteri generali minimi di cui al comma 4 o del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) entro i quindici giorni successivi alla ricezione del provvedimento di diffida. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione e' avviato entro sette giorni dalla scadenza del termine indicato nel provvedimento di diffida, in caso di inadempimento da parte dello stabilimento autorizzato.))
5-quater). ((La ASL competente per territorio segnala tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o alla Prefettura-UTG competente per territorio la detenzione degli animali delle specie pericolose per la salute, l'incolumita' pubblica o per la biodiversita' in violazione dell'autorizzazione o dei criteri generali minimi di cui al comma 4 oppure del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) nonche' ogni altra infrazione accertata nell'ambito delle attivita' di sorveglianza e controllo di propria competenza che possa essere rilevante ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata agli stabilimenti di cui al comma 3, lettere c) e d). Sono fatte salve le competenze delle Aziende sanitarie locali in materia di sorveglianza e controllo previste dall'articolo 10 e dai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134 e 136.))
Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, e quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, contengono specifiche prescrizioni concernenti la detenzione degli esemplari delle specie inserite nell'elenco di cui al comma 2.
I decreti di cui ai commi 2 e 4, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5
#Comma 1
Elenco delle specie di animali da compagnia
Comma 2
In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia e' consentita unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, da redigersi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalita', di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle elencate nell'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni previsto per l'adozione del decreto di cui al primo periodo, e' consentita la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429.
L'elenco delle specie di cui al comma 1, e' redatto in base al rischio sanitario, al rischio per la biodiversita' o alla compatibilita' con la detenzione in cattivita' per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche.
Art. 6
#Comma 1
Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica ed esotica
Comma 2
I detentori di animali, compresi gli ibridi, di specie selvatiche esotiche di cui all'articolo 3, comma 1, non incluse nel decreto di cui all'articolo 5, acquisiti a qualsiasi titolo in conformita' alla normativa vigente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a detenerli fino al termine della vita naturale degli esemplari purche' il detentore adotti misure idonee a garantire l'impossibilita' di riproduzione e di fuga degli esemplari e gli stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere.
I soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, che detengono animali di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattivita', compresi nell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e non inclusi nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, denunciano alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui all'articolo 4, comma 2. Il Prefetto, tenuto conto dell'esigenza di tutela dell'incolumita' pubblica, puo' autorizzare la detenzione degli esemplari stessi, acquisite le valutazioni della ASL competente per territorio in ordine alla tutela della salute pubblica, all'idoneita' delle strutture di custodia dei suddetti esemplari in funzione del loro benessere e della corretta sopravvivenza nonche' della compatibilita' con la detenzione in cattivita' e dell'idoneita' delle misure adottate al fine di impedirne la riproduzione o la fuga, sempre che siano state adottate efficaci modalita' di confinamento.
Le disposizioni del comma 1, si applicano anche in caso di modifica del decreto di cui all'articolo 5 in relazione alle specie eliminate dall'elenco. Le disposizioni dei commi 2, 3 si applicano anche in caso di modifica dell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e il termine di novanta giorni per la denuncia decorre dalla data di pubblicazione del decreto di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
((I circhi, le mostre faunistiche viaggianti e le mostre faunistiche con carattere permanente aperte e amministrate per il pubblico e prive di provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono autorizzati a detenere gli esemplari delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, posseduti alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fino al termine della vita naturale degli stessi, purche' siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilita' di riproduzione degli esemplari. E' fatto divieto a circhi, mostre faunistiche viaggianti e mostre faunistiche con carattere permanente aperte e amministrate per il pubblico e prive di provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, di acquisire ulteriori animali delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.))
Ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, e 5, si applicano le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.
Art. 7
#Comma 1
Disposizioni per detentori
Comma 2
I detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo 5 acquistati o comunque acquisiti a qualsiasi titolo in conformita' alla normativa vigente entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a detenerli e a commercializzarli entro i dodici mesi successivi.
Ai soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.
Art. 8
#Comma 1
Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali
Comma 2
((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4)) Con decreto del Ministro della salute, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nel rispetto della pianificazione vigente, le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti che detengono animali nonche' la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi, con il rilascio del documento di accompagnamento informatizzato, ove non gia' oggetto di specifica norma nazionale o unionale e ad esclusione ((dei giardini zoologici di cui al decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73 e delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, limitatamente alle strutture di detenzione di animali pericolosi autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), ferme restando le competenze dei Servizi Veterinari rispetto alle misure di biosicurezza, di contrasto alle malattie infettive e di tutela del benessere animale da adottare in queste strutture)).
Gli stabilimenti gia' autorizzati o riconosciuti devono adeguarsi alle prescrizioni relative alle caratteristiche funzionali e strutturali entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
Il mancato rispetto delle previsioni del decreto di cui al comma 1 ((a fronte di prescrizioni impartite dall'autorita' competente e non ottemperate)), e' una violazione punibile dall'Autorita' competente, con la sospensione o il ritiro dei titoli autorizzativi posseduti.
Art. 9
#Comma 1
Formazione degli operatori e dei proprietari o dei detentori
Comma 2
Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i centri di referenza nazionale nonche' le societa' scientifiche competenti di cui al decreto di attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n. 24, sono definite con apposito manuale operativo le modalita' di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici ed esotici di cui al presente decreto.
Le Autorita' locali competenti provvedono affinche' gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto anche attraverso l'organizzazione di idonee attivita' formative.
La partecipazione degli operatori alle attivita' formative organizzate dalle Autorita' di cui al comma 2, e' a carico degli operatori stessi.
Art. 10
#Comma 1
Attivita' di sorveglianza e controllo
dell'autorita' locale competente
Gli animali detenuti, di cui al presente decreto, sono oggetto delle misure di sorveglianza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 429/2016 e delle pertinenti malattie emergenti, delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui alla direttiva 2003/999/CE. Le Aziende sanitarie locali adottano i provvedimenti conseguenti in caso di sospetto o accertamento di un caso sospetto, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente. Gli operatori che detengono animali cosi' come previsto dal presente decreto sono soggetti a controlli ufficiali al fine di accertare il rispetto da parte degli operatori delle norme di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 625/2017, ed alle responsabilita' attribuite dal citato regolamento (UE) n. 429/2016.
Ai fini di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati, garantiscono il coinvolgimento diretto o indiretto dei laboratori di sanita' animale di cui agli articoli 9, comma 1, lettere a) e b), e 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.
Art. 11
#Comma 1
Vendita a distanza al pubblico
Comma 2
Fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, chiunque pubblichi, anche per il mezzo della carta stampata annunci di animali, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), in vendita o cessione, deve inserire, ai sensi della normativa vigente, l'identificativo dell'animale o della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge, nell'annuncio stesso o comunque lo deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorita' competenti. I suddetti animali devono essere accompagnati da una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie.
Art. 12
#Comma 1
Individuazione delle associazioni e degli enti
Comma 2
Le associazioni o enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale, devono disporre, in forma permanente di stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN e devono inoltrare domanda alla competente direzione generale del Ministero della salute.
Il Ministero della salute, ai fini della pubblicazione di cui al comma 4, effettua le verifiche antimafia sulle associazioni ed enti richiedenti che esercitano attivita' imprenditoriale, acquisendo la comunicazione di cui all'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate le associazioni e gli enti che svolgono i compiti di cui al comma 1. In fase di prima applicazione nel sito web del Ministero della salute sono pubblicate tutte le associazioni che risultano iscritte alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le associazioni e gli enti di cui al comma 1, sono sottoposte annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti della registrazione dello stabilimento e dell'assenza di ostativita' al rilascio della comunicazione antimafia effettuata dalla competente Direzione generale del Ministero della salute che, in caso di assenza, procede alla revoca del riconoscimento.
Il Ministero della salute ripartisce, alle associazioni o agli enti individuati in conformita' al comma 1, le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, le quali, a tale scopo, sono riassegnate a detto Ministero.
La ripartizione di cui al comma 6, e' effettuata il 15 ottobre di ogni anno sulla base delle entrate disponibili ed e' corrisposta in rapporto proporzionale alle spese sostenute da ciascuna associazione o da ciascun ente per le attivita' svolte nell'anno solare precedente e rendicontate al Ministero della salute entro il 31 gennaio successivo, tenuto conto della specie e del numero degli animali affidati.
In sede di prima applicazione del presente decreto e limitatamente alla ripartizione delle entrate di cui al comma 6, continua a trovare applicazione il decreto del Ministro della salute adottato in attuazione degli articoli 3, 7 e 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.
Art. 13
#Comma 1
Custodia degli animali
Comma 2
Gli esemplari oggetto di sequestro ((disposto)) per violazione delle disposizioni del presente decreto, qualora non sia possibile collocarli in uno dei rifugi di cui al comma 1, sono affidati con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a dieci giorni a un altro stabilimento pubblico o privato da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute in BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie che assicuri l'impossibilita' di fuga degli animali, l'adozione di misure idonee a prevenire rischi sanitari e adeguate condizioni di benessere.
A seguito della confisca, gli esemplari sono destinati a uno dei rifugi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1, o, in subordine, a stabilimenti pubblici o privati in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie.
Gli animali ((oggetto di sequestro disposto)) per violazione delle disposizioni del presente decreto ((o confiscati)) non possono essere fatti riprodurre, fatte salve specifiche deroghe per la conservazione della specie disposte dalla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica.
Nel caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di movimentazione e mantenimento degli esemplari sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.
Art. 14
#Comma 1
Sanzioni
Comma 2
I Servizi veterinari delle ASL e le altre autorita' competenti ai controlli di cui all'articolo 2, nei rispettivi ambiti di competenza, dispongono controlli sugli stabilimenti, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso venga accertata la non idoneita' delle modalita' di detenzione, anche con riferimento al benessere, o si verifichino riproduzioni, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 1 e 3, lettere c) e d), e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 20.000 euro a 150.000 euro.
((Chiunque viola una o piu' delle prescrizioni di cui all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere c) e d), e' punito con la sanzione amministrativa da 8.000 euro a 25.000 euro)).
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, e all'articolo 6, commi 2, 3 e 5 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 20.000 euro a 150.000 euro.
In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 3, 4, 6 e 7 e' sempre disposta la confisca degli esemplari anche se non e' pronunciata condanna penale o non e' stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 11, salvo che il fatto non costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
Art. 17
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, l'articolo 5-bis, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, paragrafo 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute e dell'universita' e della ricerca, e' disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero della transizione ecologica e sono previsti i presupposti, le condizioni, le modalita' di iscrizione e cancellazione. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, rilascia i pareri per l'iscrizione e la cancellazione dal registro.».
Le disposizioni di cui all'articolo 4 ((e all'articolo 6, comma 5,)) si applicano alle specie elencate nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1996, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
Art. 18
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.