DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta.

Numero 320 Anno 1994 GU 31.05.1994 Codice 094G0402

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-22;320

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche alle norme di attuazione

Comma 2

Le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta, contenute nella legge 5 luglio 1975, n. 304, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1975, n. 861, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 1142, nella legge 16 maggio 1978, n. 196, nel decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, nei decreti legislativi 28 dicembre 1989, n. 430, n. 431, n. 432, n. 433, n. 434, nel decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282, le norme di trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, nonche' l'ordinamento finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690, e con l'art. 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale.


Art. 2

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Comma 1

Invalidi civili

Comma 2

Le funzioni, esercitate da organi centrali e periferici dello Stato, relative all'erogazione di pensioni, assegni e indennita' sia mensili che a vita, e relativi oneri accessori, ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi civili sono trasferite alla regione.


Art. 3

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Comma 1

Strade statali

Comma 2

Le strade statali n. 406, 505, 506 e 507 sono trasferite alla regione.


I provvedimenti statali di declassificazione, nonche' l'atto regionale di nuova classificazione o di diversa destinazione previsti dall'art. 6, comma 3, lettera b), della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono emanati entro il 31 dicembre 1994. Restano a carico dello Stato gli oneri inerenti ai lavori per il ripristino delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993.


D'intesa tra lo Stato e la regione saranno determinati i modi e la misura del concorso statale al finanziamento delle opere necessarie per realizzare gli svincoli per le strade trasferite ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e la strada statale n. 26.


Art. 4

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Comma 1

Servizio antincendio

Comma 2

Il servizio antincendio della regione Valle d'Aosta e' autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva, ai quali si applicano le norme statali sull'incorporamento di unita' di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


La regione procedera' all'emanazione della legislazione di cui all'art. 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196, entro il termine del 31 dicembre 1994.


Si applica l'art. 45 della legge 16 maggio 1978, n. 196.


Art. 5

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Comma 1

(( (Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta). ))

Art. 6

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Comma 1

(( (Adempimenti dell'ufficiale elettorale dei comuni della regione Valle d'Aosta). ))

Comma 2

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L'ufficiale elettorale di ogni comune della regione Valle d'Aosta, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per la elezione del consiglio regionale, compila un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 5.


Per i consequenziali provvedimenti della commissione elettorale circondariale, per la pubblicazione ed il deposito dell'elenco e per i ricorsi amministrativi, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi secondo, terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.


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Art. 6-bis

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Comma 1

(( (Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta). ))

Comma 2

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Nei comuni della Repubblica e' tenuta la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta.


I cittadini che trasferiscono la residenza in un comune della regione Valle d'Aosta, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, restano iscritti nella lista di cui al comma 1 fino al compimento del periodo residenziale previsto dall'articolo 5.


Nelle liste elettorali aggiunte devono, altresi', essere compresi i cittadini che, pure essendo stati iscritti, in sede di revisione semestrale, nelle liste elettorali di un comune della regione Valle d'Aosta, non hanno tuttavia maturato, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio regionale, i periodi residenziali stabiliti nell'articolo 5. A tale fine, non oltre quarantotto ore dal compimento dei termini indicati nell'articolo 30, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, i sindaci dei comuni della regione Valle d'Aosta devono comunicare, ai comuni di loro ultima residenza, i nominativi dei cittadini da iscrivere nelle liste elettorali aggiunte.


Nelle liste elettorali aggiunte di cui al comma 1 sono iscritti anche i cittadini che risiedono nella regione Valle d'Aosta avendovi trasferito la residenza dalla provincia di Trento o da quella di Bolzano senza avere maturato nelle medesime il periodo residenziale prescritto per l'elezione del rispettivo consiglio provinciale. A tale fine detti cittadini vengono cancellati dalla lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della provincia di Trento o di Bolzano. Ai fini della votazione tali cittadini sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione risiedevano prima del trasferimento in una delle province anzidette.


Fino alla maturazione dei periodi residenziali prescritti dalla legge regionale gli elettori iscritti nelle liste ai sensi dei commi precedenti hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale o provinciale che si dovessero svolgere nel comune nelle cui liste elettorali aggiunte sono iscritti. A tale fine, gli interessati continuano ad essere assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano la residenza prima del trasferimento nella regione Valle d'Aosta.


I sindaci dei comuni della regione Valle d'Aosta devono comunicare ai comuni interessati, entro quarantotto ore, ogni trasferimento che, durante la maturazione dei prescritti periodi residenziali, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale perche' ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni d'immigrazione.


I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell'ambito della regione Valle d'Aosta il prescritto periodo residenziale oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio regionale in un qualsiasi altro comune della Repubblica.


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Art. 6-ter

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Comma 1

(( (Elettori residenti all'estero). ))

Comma 2

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Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta i cittadini residenti all'estero che, alla data dell'emigrazione, erano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui all'articolo 5.


Gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto nel comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti.


I cittadini emigrati all'estero che, alla data di emigrazione, erano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui all'articolo 6-bis, restano iscritti nelle predette liste. Ai fini della maturazione dei periodi residenziali prescritti dall'articolo 5 il periodo di residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta e' determinato anche con riferimento al periodo gia' compiuto prima dell'emigrazione e riprende a decorrere dal giorno del rimpatrio.


I cittadini di cui al comma 1 che, rimpatriati definitivamente, abbiano trasferito la propria residenza in un comune della regione Valle d'Aosta sono considerati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui hanno trasferito la residenza.


Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al figlio nato all'estero da genitore cittadino italiano ivi residente, al minore che ha seguito il genitore cittadino italiano trasferitosi all'estero, nonche' al cittadino straniero residente all'estero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, sempreche', rispettivamente il genitore o il coniuge, agli effetti dell'esercizio del diritto di voto per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta, risultino essere in possesso dei prescritti periodi residenziali, oppure siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte.


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Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 2015, N. 45))


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 2015, N. 45))


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 2015, N. 45))


Art. 10

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Comma 1

Pubblicazione ed esecutivita' degli atti

Comma 2

Gli atti deliberativi degli organi regionali sono pubblicati mediante affissione all'albo notiziario dell'amministrazione regionale, per quindici giorni consecutivi, salvo il piu' breve termine stabilito nell'atto stesso.


Gli atti deliberativi degli organi regionali possono essere dichiarati immediatamente eseguibili, per specifiche e motivate ragioni d'urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 2015, N. 45)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 2015, N. 45)).


Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 2015, N. 45))


Art. 12

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Comma 1

Atti delegati

Comma 2

Il controllo sulle deliberazioni adottate dai comuni, dalle comunita' montane e dagli altri enti locali nelle materie ad essi delegate o subdelegate dalla regione e' attribuito agli organi regionali di controllo di cui all'art. 43 della legge 26 febbraio 1948, n. 4.


Art. 13

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 2015, N. 45))


Art. 14

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Comma 1

Abrogazione di norme

Art. 15

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Comma 1

Trasferimenti agli enti locali

Comma 2

Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Fermo restando il disposto dell'art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, lo Stato assicura ai comuni della Valle d'Aosta il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale vigente per gli altri comuni della Repubblica".


Le relative risorse sono ripartite nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa statale per gli altri comuni della Repubblica.