DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 100/1946 - Provvedimenti tributari a favore degli Enti locali.

Provvedimenti tributari a favore degli Enti locali.

Numero 100 Anno 1946 GU 23.03.1946 Codice 046U0100

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-18;100

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

La tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale marzo 1945, n. 62, e modificata come segue:


BEVANDE (vedi art. 96) Unita' Imposta
di misura in lire

Vini comuni............................... hl. 800
Vi si comprendono tutti i vini co-
munque confezionati (in fusti o in
altri recipienti) di gradazione alcoolica
superiore od uguale ai cinque gradi
dell'alcoolometro di Gay Lussac, e
non superiore a ventuno, esclusi quelli
delle voci successive.
Vini fini................................. hl. 3.000
Vi si comprendono tutti i vini spe-
ciali, quali il vermut, il marsala, i
vini liquorosi (crema marsala, mosca-
ti, aleatici e malvasie - passiti e non
passiti -), i vinsanti,i vini liquorosi
in genere, i vini aromatici e gli ape-
ritivi base di vino la cui gradazione
alcoolica sia non superiore a ventuno
gradi.
((...))
Vini spumanti in bottiglia................ una 100
(1)



-----------


AGGIORNAMENTO (1)


Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 ha disposto (con l'art. 28) che tale modifica ha effetto dal 10 aprile 1947.


Art. 2

#

Comma 1

Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, agli effetti della determinazione dell'aggio di cui all'art. 10 del decreto stesso, dovra' essere tenuto conto del maggiore provento derivante dalla tariffa deliberata in applicazione dell'articolo precedente.
Per gli appalti, invece, tanto ad aggio che a canone fisso, conferiti o confermati posteriormente alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo, sul maggiore provento derivante dalla applicazione della nuova tariffa, e' dovuto all'appaltatore un aggio di riscossione nella seguente misura:
per riscossioni fino ad annue L. 200.000, aggio del 2%;
per le ulteriori riscossioni annue:
da L. 200.001 a L. 500.000, aggio del 1,50%;
da L. 500.001 a L. 1.000.000, aggio del 1,00%;
da L. 1.000.001 a L. 2.000.000, aggio del 0,75%;
da L. 2.000.001 a L. 5.000.000, aggio del 0,50%;
da L. 5.000.001 a L. 10.000.000, aggio del 0,30%;
da L. 10.000.001 a L. 20.000.000, aggio del 0,20%;
oltre L. 20.000.000, aggio del 0,10%.
Il maggiore provento, al netto del suindicato aggio, deve essere versato al comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.
Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi d'accordo fra le parti, alla revisione del canone in relazione al presumibile maggiore provento. In caso di disaccordo, sara' seguita la procedura stabilita dal R. decreto 25 gennaio 1931, n. 36.
Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone, il consorzio e' tenuto a versare, per il detto maggiore provento, salvo conguaglio ed in aggiunta, alle rate di canone determinate ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 marzo 1945, n. 62, una quota provvisoria pari alla meta' dell'ammontare delle suddette rate.
Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi di esercenti debbono essere integrate in relazione al maggiore provento, tenute presenti le disposizioni degli articoli 81 e 87 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.


Art. 3

#

Comma 1

I limiti delle sovrimposte provinciali sui terreni di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, per ogni 100 lire di reddito imponibile, rivalutato ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30, sono cosi' modificati:

Limite normale............................................L. 6 Eccedenza.................................................L. 2 Secondo limite............................................L. 8 Ulteriore eccedenza.......................................L. 2
Terzo limite..............................................L. 10


Art. 4

#

Comma 1

Il contributo annuo consolidato nella somma di lire 44 milioni dovuto dallo Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale, previsto dalla legge 7 aprile 1942, n. 409, e' provvisoriamente elevato a lire 170 milioni, salvo revisione ai sensi dell'art. 2 della legge anzidetta.


Art. 5

#

Comma 1

E' istituita a favore delle provincie, un'addizionale nella misura di cinquanta centesimi per ogni lira delle tasse automobilistiche di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88.
La detta addizionale sara' riscossa con le stesse modalita' previste dal citato decreto e versata ad apposite capitolo del bilancio di entrata dello Stato.
In relazione a tali versamenti, con decreto del Ministro per il tesoro, sara' annualmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari all'importo dei versamenti stessi.
Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo sara' ripartito a favore delle provincie, per meta' in ragione del numero degli abitanti e per meta' in ragione della lunghezza delle strade in gestione di ogni provincia. (1) ((3))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 ha disposto (con l'art. 19) che "A decorrere dal 1° gennaio 1947 l' addizionale alle tasse automobilistiche istituita a favore delle Provincie con l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, e' soppressa".
Ha inoltre disposto (con l'art. 28) che tale modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.


-----------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1058, nel modificare il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 ha conseguentemente disposto (con l'art. 15) che tale modifica ha effetto dal 1 maggio 1947.


Art. 6

#

Comma 1

E' istituita, a favore delle provincie, un'addizionale sui redditi agrari, in ragione di lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile rivalutato ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30.
Analoga addizionale e nella stessa misura, e' istituita a favore dei comuni.
Le dette addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' e unitamente all'imposta erariale sul reddito agrario e versate direttamente alle provincie ed ai comuni. ((4))


-----------------


AGGIORNAMENTO (4)


La L. 16 ottobre 1960, n. 1014 ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1961, sono abolite:
a) le addizionali a favore delle Provincie e dei Comuni all'imposta erariale sul reddito agrario, istituite con l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, nonche' le eventuali eccedenze
[...]".


Art. 7

#

Comma 1

L'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, istituita col R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e' elevata a cinque centesimi.
I tre quinti del provento sono devoluti a favore delle provincie, secondo le modalita' che saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze.


Art. 8

#

Art. 9

#

Comma 1

Il primo comma dell'art. 224 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e' sostituito dal seguente:
"I contrassegni sono forniti da un'opera nazionale o da un ente morale che sara' designato, ogni triennio, con decreto del Ministro per le finanze".


Art. 10

#

Comma 1

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Le altre disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1946.
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrera' in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 18 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - SCOCCIMARRO -
ROMITA - GULLO - GRONCHI
- CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 21 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 61. - FRASCA