La tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale marzo 1945, n. 62, e modificata come segue:
BEVANDE (vedi art. 96) Unita' Imposta
di misura in lire
Vini comuni............................... hl. 800
Vi si comprendono tutti i vini co-
munque confezionati (in fusti o in
altri recipienti) di gradazione alcoolica
superiore od uguale ai cinque gradi
dell'alcoolometro di Gay Lussac, e
non superiore a ventuno, esclusi quelli
delle voci successive.
Vini fini................................. hl. 3.000
Vi si comprendono tutti i vini spe-
ciali, quali il vermut, il marsala, i
vini liquorosi (crema marsala, mosca-
ti, aleatici e malvasie - passiti e non
passiti -), i vinsanti,i vini liquorosi
in genere, i vini aromatici e gli ape-
ritivi base di vino la cui gradazione
alcoolica sia non superiore a ventuno
gradi.
((...))
Vini spumanti in bottiglia................ una 100
(1)
-----------
AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 ha disposto (con l'art. 28) che tale modifica ha effetto dal 10 aprile 1947.