L'art. 20 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' sostituito dal seguente:
«I comuni sono autorizzati ad applicare imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose, carni, pesce fresco, pesce comunque conservato, dolciumi, cacao e cioccolato, formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi fini, gas-luce, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili e pelliccerie.
I comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti e quelli dichiarati luoghi di cura, soggiorno e turismo sono autorizzati altresi' ad applicare imposte di consumo sul pollame, conigli e cacciagione.
I comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte su indicate, secondo le norme del presente testo unico e del relativo regolamento, nonche' di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alla tariffa massima delle imposte di consumo di cui all'art. 95 del testo unico 14 settembre 1931 n. 1175, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449, e' sostituita la seguente per tutti indistintamente i comuni del territorio nazionale:
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) (2) ((3))
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, e modificata come segue:
BEVANDE Unita' Imposta
(Vedi art. 96) di misura (in lire)
Vini comuni........................... hl. 500
Vi si comprendono tutti i vini comunque
confezionati (in fusti od in altri recipienti)
di gradazione alcoolica superiore o eguale ai
cinque gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac e
non superiore a ventuno, esclusi quelli delle
voci successive.
Vini fini....................................... hl. 1.000
Vi si comprendono tutti i vini spicciali,
quali il vermut, il marsala, i vini liquorosi
(crema marsala, moscati, aleatici e malvasie -
passiti e non passiti -), i vinsanti, i Vini
liquorosi in genere, i vini aromatici e gli
aperitivi a base di vino, la cui gradazione
alcoolica sia non superiore ai ventuno gradi.
Vini in bottiglia............................... una 10
Si considerano vini in bottiglia quelli
contenuti in bottiglie ermeticamente chiuse,
portanti indicazione, mediante etichette o
impressione sul vetro, della qualita' del vino o
del nome della ditta preparatrice del prodotto.
Vini spumanti in bottiglia...................... una 50"
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 24 marzo 1946.
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, come modificato dal D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, e modificata come segue:
BEVANDE Unita' Imposta
(vedi art. 96) di misura in lire
Vini comuni............................... hl. 800
Vi si comprendono tutti i vini co-
munque confezionati (in fusti o in
altri recipienti) di gradazione alcoolica
superiore od uguale ai cinque gradi
dell'alcoolometro di Gay Lussac, e
non superiore a ventuno, esclusi quelli
delle voci successive.
Vini fini................................. hl. 3.000
Vi si comprendono tutti i vini spe-
ciali, quali il vermut, il marsala, i
vini liquorosi (crema marsala, mosca-
ti, aleatici e malvasie - passiti e non
passiti -), i vinsanti,i vini liquorosi
in genere, i vini aromatici e gli ape-
ritivi base di vino la cui gradazione
alcoolica sia non superiore a ventuno
gradi.
Vini in bottiglia......................... una 40
Si considerano vini in bottiglia
quelli contenuti in bottiglie ermetica-
mente chiuse, portanti indicazione,
mediante etichetta o impressione sul
vetro, della qualita' del vino o del
nome della ditta preparatrice del pro-
dotto.
L'imbottigliamento, nelle dette for-
me, dei vini di qualsiasi qualita' ef-
fettuato negli esercizi di vendita da'
luogo al pagamento dell'imposta dif-
ferenziale.
Vini spumanti in bottiglia................ una 100"
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 nel modificare il D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 ha conseguentemente disposto (con l'art. 28, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 10 aprile 1947.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261 nel modificare l'art. 1, comma 1 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che la voce "vini in bottiglia" contenuta nella tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande di cui al presente articolo e' soppressa.
Art. 3
#Comma 1
Gli ultimi due comma dell'art. 96 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono sostituiti dai seguenti:
«Per vini spumanti in bottiglia s'intendono lo «champagne» e tutti i vini spumanti «tipo champagne» contenuti in bottiglie di vetro temperato, resistenti ad elevate pressioni, del tipo «Champenoise» e chiuse con tappo assicurato con filo.
S'intende per bottiglia il recipiente di vetro di capacita' superiore al mezzo litro sino al litro. Con lo stesso metodo si liquida e si riscuote l'imposta per qualsiasi altra bevanda vinosa».
Art. 4
#Comma 1
L'imposta di consumo sul pollame, conigli e cacciagione, sul pesce fresco, sul burro e suoi surrogati si riscuote con le norme stabilite dagli articoli 32 (nn. 2 e 3), 33, 34, 35, 36 e 40 (secondo e terzo comma) del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.
Per la riscossione dell'imposta sul cacao e suoi surrogati si applicano le disposizioni dell'art. 44 del testo unico.
L'obbligo della denunzia e della relativa bolletta di accompagnamento di cui all'ultimo capoverso dell'art. 35 del detto testo unico e' limitato al trasporto del pollame, conigli e cacciagione in quantita' superiore a kg. 10; del burro e dei suoi surrogati in quantita', superiore a kg. 3.
L'obbligo della denunzia e della relativa bolletta di accompagnamento non ricorre per il trasporto del pesce fresco.
Art. 5
#Comma 1
((E' tollerata l'introduzione nel territorio del Comune, senza pagamento d'imposta, di quantita' dei seguenti generi provenienti da altri Comuni o dall'estero, portati a mano, nei limiti massimi appresso indicati:
pollame, conigli e cacciagione....... kg. 2
cacao e surrogati del cacao.......... " 0,500
burro e suoi surrogati............... " 1
pesce fresco, crostacei e molluschi.. " 3 )).
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 ha
disposto (con l'art. 28, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 10 aprile 1947.
Art. 6
#Comma 1
Con l'applicazione della tariffa di cui al precedente art. 2 cessano di avere vigore ogni aumento, addizionale o contribuzione a favore di qualsiasi ente.
Art. 7
#Comma 1
L'art. 100 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo unico, lettere B) e C) della legge 23 giugno 1939, n. 901, dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1940, n. 1504, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449, e' sostituito dal seguente:
«I Comuni possono imporre i seguenti diritti accessori nelle misure massime sotto indicate:
1. Diritti di statistica: L. 0,50 per ciascuna bolletta.
2. Diritti di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta e nell'interesse esclusivo dei contribuenti: L. 6 per ogni ora e per ogni impiegato od agente.
3. Diritti di magazzinaggio:
a) per le merci depositate nei magazzini di proprieta' della amministrazione, per ciascun collo L. 1 al giorno per ogni 100 kg. o frazione;
b) per le merci depositate nei magazzini di proprieta' privata: per ogni apertura di deposito e per le operazioni di immissione o di estrazione entro la prima ora L. 5; per le ore successive L. 3 per ogni ora o frazione di ora.
L'importo dei diritti di statistica di cui al n. 1 e' devoluto al comune anche nel caso di gestione appaltata, salvo deduzione, a favore dell'appaltatore, del pattuito aggio.
Negli appalti a canone fisso spetta all'appaltatore un aggio di riscossione del 4% sull'importo dei diritti di statistica».
Art. 8
#Comma 1
L'art. 22 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449, e' sostituito dal seguente:
«L'applicazione delle imposte deve essere contenuta entro i limiti indicati nella tariffa di cui all'art. 95.
L'imposta puo' essere graduata per uno stesso genere di merci o derrate, secondo le qualita' o il pregio di esse.
Per le imposte sul vino, mosto ed uva fresca si deve sempre osservare la proporzionalita' stabilita dalla tariffa anzidetta.
Le tariffe devono essere adottate senza limiti di tempo e non possono essere modificate che mediante deliberazione del competente organo comunale debitamente approvata.
Per le imposte stabilite sul valore, questo e' determinato al 1° dicembre ed al 1° giugno di ogni anno, sulla media dei prezzi del trimestre precedente, dalla Sezione provinciale dell'alimentazione per i generi alimentari e dalla Camera di commercio per gli altri generi.
La suddetta determinazione puo' essere fatta per gruppi di comuni secondo le condizioni locali di produzione e di commercio.
Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nella tariffa il comune stabilisce in cifra concreta l'aliquota dell'imposta per unita' di misura, applicabile dal successivo 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno».
Art. 9
#Comma 1
Per i materiali impiegati nelle opere di ricostruzione e di notevole rifacimento di edifici distrutti o danneggiati da offese belliche e' consentita l'esenzione dalla imposta di consumo.
Per ottenere l'esenzione i proprietari interessati devono presentare la denunzia nei sensi indicati dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138.
L'esenzione compete indipendentemente dal termine nel quale le opere stesse vengono eseguite, e nei limiti corrispondenti alla consistenza della costruzione distrutta o danneggiata.
A tale scopo la denunzia deve essere corredata dei documenti da rilasciarsi dalle competenti autorita' e dai quali risulti la consistenza della preesistente costruzione, nonche' la descrizione delle nuove opere da eseguire, in base ai relativi progetti.
Per gli edifici distrutti o comunque resi inabitabili e' sospesa la riscossione del contributo annuo per le riparazioni straordinarie di cui all'art. 39, secondo comma, del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.
Tale sospensione ha effetto per gli edifici distrutti e ricostruiti fino a dieci anni dalla dichiarazione di abitabilita'. Per quelli nei quali sono stati eseguiti notevoli rifacimenti, il contributo e' dovuto dalla data di dichiarazione di abitabilita'.
Le predette disposizioni non danno luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.
Art. 10
#Comma 1
Per gli appalti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, tanto ad aggio quanto a canone fisso, sul maggiore provento derivante dall'applicazione della nuova tariffa, e' dovuto all'appaltatore l'aggio di riscossione nella misura del 4%.
Dalla data di applicazione della nuova tariffa cessano di avere vigore l'art. 2 del R. decreto-legge 23 luglio 1937, n. 1574, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2440, e l'art. 1 della legge 21 ottobre 1940, n. 1504.
Qualora peraltro la misura dell'aggio stabilita nel primo comma risulti in eccesso rispetto al maggiore onere derivante all'appaltatore dall'applicazione dei miglioramenti economici di carattere obbligatorio al personale, ovvero risulti insufficiente a coprire tale maggiore onere, il comune e l'appaltatore possono determinare d'accordo la diversa misura dell'aggio.
In caso di disaccordo fra le parti l'aggio e' determinato col procedimento stabilito dal R. decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36.
Il maggiore provento, al netto del suindicato aggio, deve essere versato al comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.
Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi, d'accordo fra le parti, alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento derivante dall'applicazione della nuova tariffa. In caso di disaccordo sara' seguita la procedura stabilita dal R. decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36. Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone il consorzio e' tenuto a versare, salvo conguaglio, per il detto maggior provento, in aggiunta alle rate del canone dovuto al comune a seguito della revisione disposta dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449, una quota provvisoria pari al doppio dell'ammontare di dette rate.
Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti devono essere integrate in relazione al maggiore provento, tenute presenti le disposizioni degli articoli 81 e 87 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.
Art. 11
#Comma 1
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, saranno stabilite per gruppi di comuni le date, entro il 31 dicembre 1946, con le quali cesseranno gli appalti prorogati ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1944, n. 685.
Art. 12
#Comma 1
L'art. 5 della legge 11 luglio 1941, n. 685, e' sostituito dal seguente:
Ai fini di cui al precedente articolo e' costituita, con decreto del Ministro per le finanze, una commissione composta:
a) del direttore generale dei servizi per la finanza locale, presidente;
b) di un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno di gruppo A e di grado non inferiore al 6°;
c) di un funzionario amministrativo del ruolo centrale del Ministero delle finanze di gruppo A e di grado non inferiore al 6°;
d) di un esperto scelto nella categoria degli appaltatori designato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro;
e) di un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
f) di un ispettore superiore per i servizi della finanza locale;
g) di un ispettore superiore di ragioneria del Ministero dell'interno.
Le funzioni di segretario della commissione medesima sono disimpegnate da un funzionario amministrativo del ruolo centrale del Ministero delle finanze di gruppo A e di grado non inferiore al 9°.
Ai componenti della commissione sara' corrisposto per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. Al segretario sara' corrisposto un premio di operosita' ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843. Le spese inerenti al funzionamento della commissione fanno carico al capitolo 25 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi».
Art. 13
#Comma 1
In quei comuni gravemente danneggiati da azioni belliche od evacuati per ordine dell'autorita' che saranno indicati con apposito decreto da emanarsi dal Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze e nei quali la gestione delle imposte di consumo e' condotta in appalto, l'appaltatore puo' chiedere la temporanea sospensione del contratto.
Sulla richiesta, dell'appaltatore provvede il comune con apposita deliberazione da approvarsi dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura. Con l'approvazione sara' altresi' indicata la data dalla quale ha effetto la sospensione.
Durante il periodo della sospensione l'appaltatore e' tenuto, a meno che il comune non lo dispensi, a proseguire la gestione col rimborso delle spese e la corresponsione di un aggio da determinarsi di accordo fra le parti o, in caso di disaccordo, col procedimento stabilito dal R. decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36.
Art. 14
#Comma 1
Le delegazioni rilasciate sulle imposte di consumo ai sensi dell'art. 94 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, saranno soddisfatte dagli appaltatori, nei confronti dei quali viene consentita la sospensione del contratto giusta il precedente art. 13, fino alla concorrenza delle riscossioni per dette imposte al netto delle spese di gestione e dell'aggio. In tal caso il comune debitore dovra' rilasciare delegazioni suppletive su altri tributi esigibili mediante ruoli nominativi dati in carico all'esattore delle imposte dirette, con la procedura speciale privilegiata prevista dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni.
Art. 15
#Comma 1
L'art. 104 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1, lett. d) del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 20, e' sostituito dal seguente:
«Il valore locativo si desume dal fitto reale o presunto.
E' fitto reale quello risultante da contratto scritto o da denunzia verbale d'affitto di cui all'art. 9 della tariffa allegato A (parte prima) alla legge del bollo approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni; e' presunto in ogni altro caso.
Quando il fitto reale risulti inferiore ai prezzi locativi correnti, e' in facolta' del comune di procedere all'accertamento del fitto presunto per via di comparazione con altre abitazioni locate in condizioni e circostanze similari.
Per le abitazioni date in ammortamento dallo Stato o da altri enti o cooperative che godono il contributo statale di cui al testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, il valore locativo e' normalmente ragguagliato all'interesse del 3,50% sulla somma capitale accertata dal collaudo definitivo, quale costo dell'abitazione, salvoche' il contribuente non chieda che la determinazione del valore locativo avvenga secondo i criteri generali.
Per le abitazioni i cui fitti sono bloccati ai sensi delle leggi in vigore e per quelle previste nel quarto comma, il comune, nello stabilire la tariffa dell'imposta, puo' fissare coefficienti di maggiorazione dell'imponibile determinato a norma dei comma precedenti fino all'importo di esso, in relazione alla data cui risale il fitto bloccato e ad ogni altra circostanza.
Il comune puo' altresi' fissare coefficienti di maggiorazione dell'imponibile determinato in conformita' dei comma precedenti per il caso in cui il numero dei vani risulti eccessivo rispetto al numero dei conviventi. I coefficienti della maggiorazione, che non puo' superare la meta' del detto imponibile, sono graduati in ragione del rapporto fra il numero dei vani e quello dei conviventi.
In nessun caso il valore locativo puo' essere determinato agli effetti della presente imposta in misura inferiore ai reddito lordo accertato agli effetti dei tributi erariali».
Art. 16
#Comma 1
L'art. 110 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' sostituito dal seguente:
«I comuni che abbiano istituita, ai sensi dell'art. 111, l'imposta di famiglia, hanno facolta' di applicare, a carico di coloro che, non avendo nel comune l'abituale dimora, non possono essere assoggettati alla detta imposta, l'imposta sul valore locativo a norma del precedente art. 101».
Art. 17
#Comma 1
L'art. 111 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' sostituito dal seguente:
«I comuni che non applicano l'imposta sul valore locativo, possono essere autorizzati dalla giunta provinciale amministrativa ad istituire l'imposta di famiglia.
La istituzione dell'imposta di famiglia esclude l'applicazione di quelle sui domestici e sui pianoforti».
Art. 18
#Comma 1
Nel primo comma dell'art. 118 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, alle parole: «per ciascuna delle ultime quattro classi» sono sostituite le altre «per ciascuna delle classi».
Art. 19
#Comma 1
L'art. 119 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' abrogato.
Art. 20
#Comma 1
L'imposta sugli animali caprini prevista dall'art. 127 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' abolita.
Art. 21
#Comma 1
La tariffa della imposta sui cani, stabilita dall'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 35, e' modificata come segue:
((L. 4500 per i cani appartenenti alla prima categoria;
L. 1500 per i cani appartenenti alla seconda categoria;
L. 500 per i cani appartenenti alla terza categoria.))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.
Art. 22
#Comma 1
La lettera c) dell'art. 131 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' modificata come segue:
«c) cani tenuti a scopo di commercio».
Art. 23
#Comma 1
La lettera a) dell'art. 133 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' modificata come segue:
«a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi, al trasporto dei mutilati poveri, alla custodia degli edifici rurali e del gregge».
Art. 24
#Comma 1
La misura massima dell'imposta sulle vetture pubbliche, stabilita dall'art. 141 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' modificata come segue:
((
=============================|==================|===================
Classi di Comuni | Prima categoria | Seconda categoria
-----------------------------|------------------|-------------------
| |
Classe A................... | 3.000 | 2.400
" B................... | 2.400 | 2.000
" C................... | 2.000 | 1.600
" D................... | 1.600 | 1.400
" E................... | 1.400 | 1.200
" F................... | 1.200 | 1.000
" G................... | 1.000 | 800
" H................... | 800 | 600
" I................... | 600 | 400 ))
((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.
Art. 25
#Comma 1
La misura massima dell'imposta sulle vetture private, stabilita dall'art. 144 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' modificata come segue:
((
==================|=================|=================|=============
| Vetture | Vetture | Vetture
Classe di Comune | a quattro ruote | a quattro ruote | a due ruote
(art.11) | con due cavalli | con un cavallo |
------------------|-----------------|-----------------|-------------
| | |
Classe A........ | 6.000 | 4.000 | 3.000
" B........ | 5.000 | 3.600 | 2.600
" C........ | 4.000 | 3.000 | 2.400
" D........ | 3.000 | 2.400 | 2.000
" E........ | 2.400 | 2.000 | 1.600
" F........ | 2.000 | 1.600 | 1.200
" G........ | 1.600 | 1.200 | 1.000
" H........ | 1.200 | 1.000 | 800
" I........ | 1.000 | 800 | 600 ))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.
Art. 26
#Comma 1
L'art. 151 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, e'
sostituito dal seguente:
((La misura massima dell'imposta e' stabilita dalla seguente tabella:
a) per una domestica.....................................L. 500
per una seconda domestica.............................L. 2.000
per ogni domestica in piu.............................L. 5.000
L'imposta e' ridotta della meta' quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata;
b) per un domestico......................................L. 1.000
per un secondo domestico..............................L. 4.000
per ogni domestico in piu............................L. 10.000))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.
Art. 27
#Comma 1
La misura massima dell'imposta, stabilita con l'articolo 1 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, modificata, come segue:
((pianoforti...............................................L. 1.000
bigliardi................................................L. 2.500
bigliardi che si trovino in circoli di
divertimento ed in pubblici locali.....................L. 5.000
Per i bigliardini di dimensioni non superiori ai metri due di lunghezza e metro uno di larghezza, la misura massima dell'imposta e' ridotta del 50%.))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.
Art. 28
#Comma 1
L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e' applicata al reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile.
Per i redditi di categoria B esenti dalla imposta di ricchezza mobile in virtu' di leggi speciali, fino a che restera' in vigore l'imposta istituita con l'art. 12 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, modificato dal terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, l'imposta sulle industrie e' applicata al reddito assoggettato alla suddetta imposta speciale.
Art. 29
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 1952, N. 703))
Art. 30
#Comma 1
L'imposta di soggiorno e di cura si applica in misura doppia di quella stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Art. 31
#Comma 1
L'art. 189 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' sostituito dal seguente:
«Per le sale pubbliche per balli, per bigliardi e per altri giuochi leciti l'imposta e' applicata con aliquota non inferiore al venti e non superiore al trenta per cento del valore locativo delle sale medesime».
Art. 32
#Comma 1
La misura massima della tassa di occupazione del sottosuolo stradale stabilita dall'art. 198 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' modificata come segue:
a) condutture, cavi ed impianti in genere:
di diametro inferiore a centimetri 20 L. 2
di diametro di centimetri 20 ed oltre » 4
b) condutture di acqua potabile:
di diametro inferiore a centimetri 20 » 1
di diametro di centimetri 20 ed oltre » 2
Art. 33
#Comma 1
Le tasse per l'occupazione del suolo, sottosuolo e soprasuolo di pertinenza del comune e della provincia si applicano in misura quadrupla di quella stabilita dall'art. 199 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
Art. 34
#Comma 1
La tassa sulle insegne si applica in misura doppia di quella stabilita dall'art. 202 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.
Art. 35
#Comma 1
L'art. 208 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' abrogato.
Art. 36
#Comma 1
L'art. 214 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«La circolazione sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli a trazione animale, e' assoggettata ad una tassa annuale obbligatoria a favore delle provincie, dei comuni e dei consorzi degli utenti costituiti a norma del decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, nella misura stabilita dalla seguente tariffa:
Categoria dei veicoli
Contributo annuale per veicolo
Carri od altri veicoli a trazione animale del peso lordo (cioe' peso proprio piu' carico mas- simo)
fino a quintali cinque per ruota . . . . . . . . . . L. 50 da oltre cinque fino a quintali quindici per ruota . . . . " 100 oltre quindici quintali per ruota . . . . . . . . . . . " 200
Vetture . . . . . . . . . . .
a due posti, compreso quello del conducente . . . . . . " 50 a piu' di due posti, compreso quello del conducente . . . " 100
Per i carri e le macchine agricole, che non siano esenti ai sensi dell'art. 220, lettera g) del presente testo unico, la tassa e' ridotta del 50%».
Art. 37
#Comma 1
I comuni e le provincie, con la autorizzazione degli organi tutori, possono applicare le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati in eccedenza al blocco, fino al terzo limite previsto dall'art. 16 del decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 20.
La disposizione del comma precedente si applica per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra; per lo stesso periodo e' sospesa l'applicazione dell'art. 17 di detto Regio decreto-legge.
Art. 38
#Comma 1
L'art. 278 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' sostituito dal seguente:
«Sui ricorsi decide in primo grado la commissione comunale.
La commissione e' formata di 33 membri nei comuni appartenenti alla classe A, di 21 in quelli appartenenti alle classi B e C, di 15 in quelli appartenenti alle classi D e E e di 7 in quelli appartenenti alle ultime quattro classi indicate nell'art. 11.
Nei comuni delle prime cinque classi un terzo dei membri della commissione e' nominato dal prefetto tra le persone appartenenti alle categorie rappresentanti le varie attivita' economiche della provincia. Gli altri membri della commissione nei detti comuni e tutti i membri nei comuni delle altre quattro classi, sono nominati dalla giunta municipale.
La commissione elegge nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti il presidente ed uno o piu' vice presidenti.
I membri della commissione debbono avere i requisiti richiesti dal testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, per la nomina a consigliere comunale.
Il segretario comunale, o altro impiegato del comune, funziona da segretario della commissione; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della commissione.
I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati».
Art. 39
#Comma 1
Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 14 del presente decreto, relative alle imposte di consumo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 40
#Comma 1
Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945.
Art. 41
#Comma 1
((Ove determinate circostanze di carattere locale lo richiedano, i Comuni possono essere autorizzati, in caso di accertata necessita', ad istituire imposte di consumo, nel limite massimo del dieci per cento del valore, su altri generi di consumo non previsti dalla vigente tariffa, fatta eccezione dei generi di monopolio dello Stato e di quelli gravati da imposta erariale di consumo o di fabbricazione.
In casi particolari i Comuni possono essere anche autorizzati ad istituire un diritto, nel limite massimo del cinque per cento del valore, su generi di larga produzione locale, e del due per cento sul vino, mosto ed uva. Tale diritto non si applica ai prodotti minerari, manufatturieri ed industriali, a quelli che formano oggetto di monopolio dello Stato o sono gravati da imposta erariale di consumo o di fabbricazione ed ai generi destinati all'estero.
Sulla domanda del Comune, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, si provvede con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale. L'autorizzazione sara' valevole per un anno.
Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme per l'applicazione del diritto di cui al secondo comma del presente articolo)). ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 10 aprile 1947.
Ha inoltre disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Le autorizzazioni concesse a norma dell'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, decadono col 31 dicembre 1947".
Art. 42
#Comma 1
Per l'applicazione delle imposte di consumo fino al 30 giugno 1945 il valore e' determinato da parte degli organi indicati nell'art. 8 sulla media dei prezzi del trimestre anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.
Per l'anno 1945 l'imposta sul bestiame di cui all'articolo 122 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sara' anche essa applicata tenendo presente il valore medio corrente per ciascuna specie di bestiame durante il trimestre anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 43
#Comma 1
Ai soli effetti dell'applicazione per l'anno 1945 dei tributi indicati nell'art. 40, i termini stabiliti dagli articoli 273, 274, 276 e 277 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono prorogati di cinque mesi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione dei presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 8 marzo 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - Pesenti - Tupini - Gullo - Gronchi - Bergami
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 39. - Petia