DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 261/1948 - Assetto della finanza delle Province e dei Comuni.

Assetto della finanza delle Province e dei Comuni.

Numero 261 Anno 1948 GU 16.04.1948 Codice 048U0261

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-26;261

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 1952, N. 703))


Art. 2

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Comma 1

Il 67 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse e' devoluto ai Comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto degli aggi spettanti all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione. (7) ((8))
Al versamento ai Comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti provvedono le Intendenze di finanza competenti per territorio entro il trimestre successivo a quello della riscossione, in base alla liquidazione trimestrale di riparto predisposta dalla Societa' italiana degli autori ed editori, previo accertamento dell'eseguito versamento in Tesoreria da parte della Societa' stessa dei diritti erariali riscossi in ciascun mese del trimestre e versati in Tesoreria entro i termini e con le modalita' previste da apposita convenzione.
Al versamento ai Comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti, riscossi in ciascun mese, provvedono le Intendenze di finanza competenti per territorio entro il secondo mese successivo a quello della riscossione, in base alla liquidazione di reparto predisposta dalla Societa' italiana degli autori ed editori, previo accertamento dell'eseguito versamento in tesoreria da parte della Societa' stessa dei diritti erariali riscossi nel mese precedente.


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AGGIORNAMENTO (7)


La L. 26 novembre 1955, n. 1109 come modificata dalla L. 20 dicembre 1959, n. 1102 ha disposto (con l'art. 3) che "E' elevata al 75 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai Comuni a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, al netto degli aggi spettanti all'Ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione."


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AGGIORNAMENTO (8)


La L. 26 novembre 1955, n. 1109 come modificata dalla L. 14 marzo 1968, n. 318 ha disposto (con l'art. 3) che "E' elevata al 78 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai comuni a norma dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificato dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, al netto degli aggi spettanti all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione".


Art. 3

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Comma 1

Il comma quinto dell'art. 22 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 2 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449, e sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, e' sostituito dal seguente:
"Per le imposte stabilite sul valore questo e' determinato al 1 dicembre e al 1 giugno di ogni anno, sulla media dei prezzi dei trimestre precedente, da una commissione provinciale nominata e presieduta dal prefetto e composta come appresso:
un rappresentante del Comune capoluogo;
un rappresentante dei Comuni minori;
un rappresentante della Camera di commercio;
il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;
un rappresentante della Sezione provinciale dell'alimentazione;
un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale;
un rappresentante del Comitato provinciale dei prezzi;
un rappresentante nell'Ispettorato provinciale agrario".


Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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Art. 7

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Comma 1

L'art. 100 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, con le successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"I Comuni possono imporre i seguenti diritti accessori nelle misure sotto indicate:
1) diritto di statistica: lire dieci per ciascuna bolletta;
2) diritti di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta, e nell'interesse esclusivo dei contribuenti: lire sessanta per ogni ora e per ogni impiegato od agente;
3) diritti di magazzinaggio;
a) per le merci depositate nei magazzini di proprieta' dell'Amministrazione: per ciascun collo lire dieci al giorno per ogni cento chilogrammi o frazione;
b) per le merci depositate nei magazzini di proprieta' privata: per ogni apertura di deposito e per operazioni di immissione o di estrazione entro la prima ora lire cinquanta; per le ore successive lire trenta per ogni ora o frazione di ora.
L'importo dei diritti di statistica di cui al n. 1) e' devoluto al Comune, nella misura del novanta per cento, anche nel caso di gestione appaltata, previa deduzione, a favore dell'appaltatore, dell'aggio del dieci per cento.
La restante quota del dieci per cento e' versata direttamente dagli uffici delle Imposte di consumo ad apposito conto corrente postale intestato alla Direzione generale della finanza locale.
Tale fondo sara' ripartito ed erogato con decreti del Ministro per le finanze a favore del personale della predetta Direzione generale, per finalita', analogie a quelle indicate nel decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378".


Art. 8

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Art. 9

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Comma 1

L'art. 214 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente "La circolazione sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli a trazione animale e assoggettata ad una tassa annuale obbligatoria a favore delle Province, dei Comuni e dei consorzi degli utenti costituiti a norma del decreto luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, nella misura stabilita dalla seguente tariffa:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Per i carri e le macchine agricole che non siano esenti ai sensi
dell'art. 220; lettera g) del presente testo unico, la tassa e' ridotta del cinquanta per cento".


Art. 10

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Comma 1

All'art. 275 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' aggiunto il seguente comma:
"Ai fini dell'accertamento di ufficio e del controllo delle denuncie presentate dai contribuenti, le pubbliche amministrazioni e le ditte private, a richiesta dell'ufficio comunale, sono tenute a fornire le informazioni riguardanti gli stipendi ed emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti ai loro dipendenti".


Art. 11

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Comma 1

All'art. 276 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' aggiunto il seguente comma:
"E' tuttavia consentito di protrarre l'esecuzione dei suddetti adempimenti alla data del trenta giugno dell'esercizio successivo. In tale ipotesi, dalla stessa data del trenta giugno decorrono i vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti".


Art. 12

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Art. 13

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Comma 1

I primi tre comma dell'art. 278 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, sono modificati come appresso:
"Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione comunale.
La Commissione e' formata di sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe A, di quarantacinque in quelli appartenenti alle classi B e C, di trenta in quelli appartenenti alle classi D ed E e di quindici in quelli appartenenti alle ultime classi indicate nell'articolo 11.
La Commissione e' costituita con provvedimento del sindaco: un terzo dei componenti e' nominato dal Consiglio comunale, un terzo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, fra le categorie rappresentate ed un terzo dal prefetto fra i contribuenti non compresi nelle categorie predette.
In caso di comprovate necessita', il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, puo' aumentare il numero dei componenti la Commissione, purche' questo risulti divisibile per tre.
I componenti della Commissione non dovranno superare il numero di novanta per i Comuni della classe A, di settantacinque per quelli delle classi B e C, di quarantacinque per quelli delle classi D ed E, e di trenta per quelli delle altre classi: essi devono avere i requisiti per le elezioni a consigliere comunale.
La Commissione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto, il presidente ed uno o piu' vice presidenti".


Art. 14

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 283 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Per la risoluzione dei ricorsi previsti dal precedente art. 282 e' istituita presso la Giunta provinciale amministrativa una sezione speciale per i tributi locali.
La detta sezione speciale dura in carica quattro anni e si compone: del prefetto o di chi ne fa le veci che la presiede;
del vice prefetto ispettore o del ragioniere capo di prefettura, ispettore;
dell'intendente di finanza;
di un consigliere di prefettura designato dal prefetto;
di un funzionario dell'Intendenza di finanza designato dall'intendente;
di un rappresentante dei Comuni nominato dal prefetto e di un rappresentante dei lavoratori designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro;
di tre membri effettivi e tre supplenti scelti fra persone esperte in materia giuridica amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della Deputazione provinciale approvata dal prefetto;
di due membri effettivi e due supplenti scelti dal prefetto su terne proposte dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura.
Il prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.
I supplenti intervengono alle sedute soltanto in caso di assenza dei membri effettivi delle rispettive categorie".


Art. 15

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Comma 1

Il secondo comma dell'art. 283 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' sostituito dal seguente:
"La Giunta provinciale amministrativa provvede, di regola, sui ricorsi non prima di venti e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione; puo' avvalersi della facolta' indicata nell'art. 280 (primo comma) e deve sentire il ricorrente ed il rappresentante dell'Amministrazione comunale quando ne abbiano fatta esplicita richiesta nel ricorso o nelle controdeduzioni".


Art. 16

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Comma 1

L'art. 292 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, avendone l'obbligo, non presenta la denuncia di cui all'art. 274 del presente testo unico, e' soggetto ad una sopratassa pari al terzo del tributo dovuto per un anno.
Chiunque abbia presentato una denuncia infedele, in guisa da sottrarsi ad un quarto almeno dell'imposta o tassa dovuta, e' soggetto ad una sopratassa pari ad un terzo della differenza tra il tributo effettivamente dovuto per l'anno e quello che sarebbe stato applicabile in base alla dichiarazione fatta.
Quando l'accertamento o la rettifica sono definiti mediante accordo tra l'Amministrazione e il contribuente prima che sia intervenuta alcuna decisione della Commissione comunale, la sopratassa per omessa denuncia e' commisurata al tributo dovuto in base all'accordo ed e' ridotta alla meta' di quella che sarebbe stata applicabile a norma del primo comma del presente articolo, mentre la sopratassa per infedele denuncia e' annullata".


Art. 17

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Comma 1

La lettera d) dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 212, e' sostituita dalla seguente:
"d) due rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e due rappresentanti delle Amministrazioni comunali, designati dal Ministro per l'interno".
Nello stesso art. 329, come sopra sostituito, e' inserita, dopo la lettera e), la seguente lettera:
"f) un rappresentante della Confederazione italiana degli agricoltori, uno della Confederazione generale italiana del commercio ed uno della Confederazione generale dell'industria italiana".


Art. 18

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Comma 1

((All'art. 332 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono aggiunti i seguenti commi:
"Per i Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale, sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.
"Dei provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia al Ministero dell'interno ed al Ministero delle finanze, entro quindici giorni dalla data della loro adozione"))
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Art. 19

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Comma 1

Per i Comuni gravemente danneggiati da eventi bellici, compresi nei decreti emanati dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 44 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, e dell'ultimo comma dell'art. 49 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, ed i cui bilanci, per gli anni 1948 e 1949, non possono raggiungere il pareggio economico con i mezzi previsti dall'art. 332 del testo unico 3 marzo 1934, numero 383 e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere autorizzate, anche per tali esercizi, ai fini di assicurare il pareggio predetto, la concessione di contributi in capitale da parte dello Stato e l'assunzione di mutui da parte degli enti.
Il contributo in capitale non potra' in nessun caso superare l'importo di quello concesso per l'anno 1947.


Art. 20

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Comma 1

I provvedimenti eccezionali di cui al precedente articolo sono adottati, si proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione da parte della Commissione stessa dei bilanci degli enti interessati, con decreti del Ministro per l'interno di concerto col Ministro per il tesoro.


Art. 21

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Comma 1

L'art. 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e' sostituito dal seguente:
"Per le Province che nonostante l'applicazione della sovrimposta fondiaria al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possano conseguire il pareggio' fra le entrate e le spese ordinarie, aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, puo' essere autorizzato, con i decreti interministeriali di approvazione dei rispettivi bilanci, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, l'applicazione di ulteriori aumenti di tributi indispensabili per il pareggio economico dei bilanci stessi.
I detti decreti saranno adottati di concerto tra i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro".


Art. 22

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Comma 1

Per le Province i cui bilanci per l'esercizio 1947 abbiano conseguito il pareggio economico con l'intervento eccezionale dello Stato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, e che non siano in grado di assicurare il pareggio economico dei bilanci stessi per l'anno 1948, nonostante i provvedimenti di cui all'articolo precedente, possono essere autorizzate, anche per tale esercizio, ai fini di assicurare il pareggio predetto, l'assegnazione di contributi in capitale da parte dello Stato e l'assunzione di mutui da parte degli enti.
Il contributo in capitale non potra' in nessun caso superare l'importo di quello concesso per l'anno 1947.
I provvedimenti eccezionali di cui ai comma precedenti sono adottati in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 30 luglio 1950, n. 574 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 22 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci delle province gravemente deficitarie, hanno effetto anche per l'anno 1949."


Art. 23

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Art. 24

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Comma 1

Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.


Art. 25

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Comma 1

Per i pagamenti da effettuarsi in applicazione degli articoli 1, 2, 19 e 22 del presente decreto sara' provveduto mediante l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di L. 500 milioni, in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.


Art. 26

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Art. 27

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Comma 1

Per i Comuni della provincia di Gorizia che non possono raggiungere il pareggio economico dei propri bilanci con i mezzi previsti dall'art. 332 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, puo' essere autorizzata, limitatamente all'anno 1948, con la procedura di cui al precedente art. 19, la concessione di contributi in capitale da parte dello Stato in misura che non potra' in nessun caso superare l'importo di quelli concessi per l'anno 1947. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 9 dicembre 1950, n. 1115 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci dei Comuni della provincia di Gorizia hanno effetto anche per l'anno 1949."


Art. 28

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Comma 1

La disposizione del precedente art. 11 ha efficacia anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi dovuti per l'anno 1948.


Art. 29

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Comma 1

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 27 hanno effetto dal 1 gennaio 1948.