((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178))
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Disposizioni organizzative a supporto dell'attivita' degli sportelli unici all'estero
Comma 2
Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all'estero, il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato ad effettuare, mediante le normali procedure di concorso, nuove assunzioni di personale a tempo determinato, entro il limite di spesa di euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Il Ministero delle attivita' produttive e' altresi' autorizzato, nel rispetto del suddetto limite di spesa, ad avvalersi di personale di comprovata professionalita' nel campo economico-commerciale, in posizione di comando, proveniente dal comparto pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma, nel rispetto del suddetto limite di spesa, il Ministero delle attivita' produttive puo', inoltre, utilizzare il procedimento previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nonche' le procedure di cui all'articolo 23-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68.
Nelle more dell'attuazione della delega di cui all'articolo 6 per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese ed in fase di prima applicazione, al fine di agevolare la costituzione e il funzionamento degli sportelli unici all'estero, e' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un fondo mirante a sostenere le iniziative condotte a tale scopo. Per le predette finalita' e' autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per l'anno 2005 e di euro 1.600.000 a decorrere dall'anno 2006. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Ai fini della completa attuazione del nuovo sistema degli sportelli unici all'estero, alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei medesimi sportelli si provvede a regime anche mediante le risorse individuate dall'articolo 9, comma 1-ter, lettera c), della legge 29 luglio 2003, n. 229, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, derivanti dai decreti legislativi di riordino e razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui al citato articolo 9 della legge n. 229 del 2003.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 22/4/2005, n. 93 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 3
#Comma 1
Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese
Comma 2
Sono autorizzati, nell'ambito di accordi di programma con le regioni conclusi dal Ministero delle attivita' produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali, anche avvalendosi dell'ICE e di Sviluppo Italia Spa, relativamente all'attivita' di formazione per l'attrazione degli investimenti, da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1 della presente legge, per gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e per altri enti e istituzioni operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'ICE, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 25 marzo 1997, n. 68, e dell'Istituto diplomatico, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.
Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione di cui al comma 1, anche utilizzando a livello locale enti camerali e organismi associativi pubblici e privati, e anche al fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti le modalita' e i criteri per il trasferimento delle relative risorse alle regioni.
L'ICE contribuisce alle attivita' di formazione connesse alle finalita' della presente legge.
Per gli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Art. 4
#Comma 1
Applicazione dell'accordo-quadro con le universita' in tema di internazionalizzazione
Comma 2
Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri ((, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Conferenza permanente)) per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorita' e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalita' di finanziamento.
Per gli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Art. 5
#Comma 1
Accordi di settore in tema di internazionalizzazione
Comma 2
Il Ministero delle attivita' produttive promuove, anche attraverso l'ICE, favorisce e incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria o accordi - quadro con le confederazioni, d'intesa con le regioni interessate e tenuto conto delle strategie definite in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle attivita' promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o di filiera.
Il Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, e coordina, sulla base di accordi di programma con le regioni, sentite le associazioni di categoria, interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitivita' del sistema economico nazionale, nell'ambito degli accordi di settore con le categorie economiche interessate.
Il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro degli affari esteri, ((. . .)) promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le camere di commercio italiane all'estero, con il sistema associativo rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunita', le comunita' d'affari italiane all'estero e con i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalita' previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente, con l'Unioncamere, con l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, con le regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.
Per la realizzazione delle attivita' previste dagli accordi di cui ai commi 1, 2 e 3, i sottoscrittori possono coordinarsi con i soggetti che svolgono attivita' promozionali operanti all'estero e riconosciuti dal Governo italiano.
Per gli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Art. 6
#Comma 1
Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese
Comma 2
All'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.
1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promozione e di finanziamento dell'internazionalizzazione delle im-prese secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonche' all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalita' dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonche' ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica, anche al fine di realizzare risparmi di spesa idonei a reperire le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento degli sportelli unici all'estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni;
d) possibilita' di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all'estero anche tramite societa' prevedendo, tra l'altro, che il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa, destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea, siano unificati in un unico fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi;
e) compatibilita' con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.
1-quater. Ciascuno degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1-bis deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quale deve altresi' precisare gli effetti finanziari della razionalizzazione di cui al comma 1-ter, lettera c), del presente articolo individuando le risorse derivanti dai correlati risparmi e finalizzate all'istituzione e al funzionamento degli sportelli unici all'estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni. I suddetti schemi di decreti legislativi sono adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica, per le politiche comunitarie e per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1-bis o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.
1-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, il Governo puo' emanare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter e con la procedura di cui al comma 1-quater».
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
Art. 7
#Comma 1
Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
Comma 2
La lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e' sostituita dalla seguente:
«h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore a otto anni, alle imprese o societa' estere di cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o societa' estera; tale limite e' aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonche' all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o societa' estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano e' membro».
Dopo la lettera h-ter) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono aggiunte le seguenti:
«h-quater) a costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attivita' produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonche' i fondi rotativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273».
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-bis. La quota del 25 per cento di cui al comma 1 puo' essere incrementata fino al 49 per cento qualora oggetto della partecipazione sia la costituzione di parchi industriali, destinati a promuovere e accogliere in forma organizzata gli investimenti all'estero delle imprese italiane».
Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e' sostituito dal seguente: «Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, con le modalita', le condizioni e l'importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive».
All'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le tipologie e le modalita' delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinate dal comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143».
Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest Spa, istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), della legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato dal presente articolo, nonche' all'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 100, del 1990.
Art. 8
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3 e 5, e agli articoli 3, 4 e 5, pari ad euro 15.500.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede, per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive e, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.
All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 8 e 9, pari ad euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.