LEGGE

Legge 73/1990 - Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia.

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia.

Numero 73 Anno 1990 GU 11.04.1990 Codice 090G0113

urn:nir:stato:legge:1990-04-11;73

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

(Amnistia)

Comma 2

A seguito dell'applicazione dell'amnstia ad uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, l'imputato o il condannato e' esonerato dalla prestazione del servizio di leva.


Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1997, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 30/7/1997, n.31) ha dichiarato ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede la concessione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale.


Art. 2

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Comma 1

(Amnistia per reati minori in materia tributaria concernenti enti non commerciali e condizioni per la concessione dell'amnistia per taluni reati tributari)

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i reati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, commessi fino a tutto il giorno 28 luglio 1989 in relazione ad attivita' commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle societa' che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.((1))


Il Presidente della Repubblica e' delegato altresi' a concedere amnistia per i reati previsti dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, se il versamento delle ritenute e' stato effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta.


In conseguenza della errata indicazione del termine del 31 novembre 1989 per la presentazione dell'istanza di definizione ad ogni effetto amministrativo e penale contenuto nel comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si considerano regolarmente adempiuti gli adempimenti eseguiti entro il 31 dicembre 1989.

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 giugno 1990, n. 165 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ad integrazione della delega prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 aprile 1990, n. 73, il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia, alle condizioni ivi previste, per i medesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989."


Art. 3

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Comma 1

(Esclusioni oggettive dell'amnistia)

Comma 2

Quando vi e' stata condannata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.


Art. 5

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Comma 1

(Rinunciabilita' dell'amnistia)

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.


Art. 6

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Comma 1

(Termine di efficacia dell'amnistia)

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.


Art. 7

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Comma 1

(Entrata in vigore)

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.