LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998).

Numero 450 Anno 1997 GU 30.12.1997 Codice 097G0491

urn:nir:stato:legge:1997-12-27;450

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Testo vigente

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Preambolo

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1

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Comma 1

Per l'anno 1998, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 87.800 miliardi, al netto di lire 28.807 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1998 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 429.800 miliardi per l'anno finanziario 1998.


Per gli anni 1999 e 2000 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 86.400 miliardi ed in lire 62.200 miliardi, al netto di lire 26.247 miliardi per l'anno 1999 e lire 23.677 miliardi per l'anno 2000, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 377.800 miliardi ed in lire 252.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1999 e 2000 il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 80.600 miliardi ed in lire 60.750 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 372.000 miliardi ed in lire 250.800 miliardi.


Art. 2

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Comma 1

Per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.


Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1998-2000, restano determinati per l'anno 1998 in lire 17.395.069 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 3.878.300 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.


Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1998 e triennale 1998-2000, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.


E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui ai comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1998, in lire 1.236,500 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.


Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.


Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. Al fine di favorirne il processo di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento dei piani di investimento gia' autorizzati, gli apporti dello Stato al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., ivi compreso l'ulteriore apporto di lire 12.800 miliardi a decorrere dal 2001, sono rideterminati con la medesima Tabella F.


A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1998, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.


Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, della scuola e' determinata, rispettivamente, in lire 345 miliardi, in lire 1600 miliardi ed in lire 2.865 miliardi.(2) ((3))


Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono determinate, rispettivamente, in lire 148 miliardi, in lire 598 miliardi ed in lire 1.053 miliardi, ivi compresi i 23 miliardi annui per l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85. (2)


Le somme di cui ai commi 9 e 10 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.


La spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000, relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1493, n. 29, e successive modificazioni, e' determinata, rispettivamente, in lire 390 miliardi, in lire 1.775 miliardi ed in lire 3.185 miliardi.
Le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci; per il personale del Servizio sanitario nazionale la quota capitaria che verra' determinata in sede di riparto alle regioni del Fondo sanitario nazionale e' da intendere comprensiva degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.


Le somme di cui ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.


COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 23 dicembre 1998, n. 449 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, relativa ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, nonche' alla determinazione del trattamento economico dei dirigenti incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo, e' rideterminata in lire 2.092 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 2.867 miliardi per l'anno 2000".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 10) che " La spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, e' rideterminata in lire 837 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 1.291 miliardi per l'anno 2000."


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 10 agosto 2000, n. 246 ha disposto (con l'art.1 , comma 10) che "Il fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, e' incrementato di lire 12.500 milioni a decorrere dall'anno 2000".


Comma 2

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 3

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Comma 1

In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono valutate, rispettivamente, in lire 650 miliardi, 675 miliardi e 675 miliardi.


In deroga alle disposizioni richiamate nel comma 1, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la solidarieta' sociale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della maggiore spesa di lire 595 miliardi per l'anno 1998, di lire 618 miliardi per l'anno 1999 e di lire 618 miliardi per l'anno 2000, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1997, applicativo dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 663, sono incrementati per i nuclei familiari con figli, con particolare riferimento a quelli monoparentali, a quelli con soggetti portatori di handicap e a quelli in cui sia presente piu' di un figlio.


Comma 2

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 4

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Comma 1

L'adeguamento dell'importo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori e all'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e' determinato per l'anno 1998 in lire 666 miliardi.
Conseguentemente la somma complessiva spettante alle predette gestioni risulta determinata per l'anno 1998 in lire 24.472 miliardi ed e' assegnata per lire 18.309 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.252 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciale, per lire 1.297 miliardi alla gestione artigiani, per lire 3.525 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 4 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 85 miliardi all'ENPALS.


Comma 2

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 5

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Comma 1

La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.


Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.


Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1998.