Le ragionerie delle Amministrazioni centrali sono uffici del Ministero delle finanze, alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato.
Nell'adempimento delle proprie funzioni, le ragionerie osservano e vigilano perche' siano osservate le leggi e tutte le disposizioni impartite dal Ministro delle finanze:
a) per la conservazione del patrimonio dello Stato;
b) per l'esatto accertamento delle entrate;
c) per la parsimoniosa e corretta gestione dei fondi autorizzati per le spese delle varie Amministrazioni.
Collaborano, inoltre, sotto l'autorita' dei singoli Ministri, o dei capi delle Amministrazioni aventi ordinamenti autonomi al regolare andamento dei servizi per quanto si riferisce alla gestione finanziaria e al disimpegno delle attribuzioni di carattere contabile.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alle ragionerie delle Amministrazioni centrali spettano, per l'esame finanziario, le trattazioni riflettenti il bilancio e, inoltre, tutte le attribuzioni loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti, nonche' dagli ordinamenti interni delle singole Amministrazioni in vigore al 1° febbraio 1923.
Dette attribuzioni possono essere modificate soltanto su proposta, determinazione o consenso del Ministro delle finanze.
Non possono essere affidati dalle singole Amministrazioni ad altri uffici, esistenti o di nuova istituzione, compiti od incarichi comunque compresi nelle funzioni delle ragionerie.
Art. 3
#Comma 1
I direttori capi di ragioneria riferiscono al Ministro delle finanze, pel tramite della Ragioneria generale dello Stato, sulle questioni di maggiore importanza su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi la gestione del bilancio. Riferiscono particolarmente sull'andamento degli impegni, affinche' possano essere adottati in tempo utile i provvedimenti occorrenti per evitare eccedenze in confronto degli stanziamenti autorizzati.
Quando venga a risultare che l'assunzione degli impegni non fu immediatamente denunciata alla ragioneria, i direttori capi hanno l'obbligo di informarne il Ministro delle finanze per l'accertamento delle responsabilita' e l'applicazione delle relative sanzioni.
Per tutte le spese, le quali non abbiano carattere di spesa fissa, che riguardino necessita' continuative o periodiche, o che, comunque, siano o possano essere effettuate ripartitamente, a mesi o altri intervalli di tempo, i direttori capi di ragioneria vigilano affinche' le erogazioni si effettuino per importi non superiori alla quota del fondo inscritto in bilancio corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce.
Nella trasmissione dei provvedimenti indicati al secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 126, i direttori capi di ragioneria espongono le proprie osservazioni circa la valutazione degli effetti finanziari dei provvedimenti medesimi.
Art. 4
#Comma 1
Per tutto quanto si attiene alle funzioni che disimpegnano nell'interesse dell'Amministrazione rispettiva, le ragionerie centrali mantengono gli attuali rapporti con gli organi facenti parte di detta Amministrazione e con gli organi di controllo esterno.
Art. 5
#Comma 1
Ferme le disposizioni del R. decreto 8 settembre 1906, n. 513, e indipendentemente alle indagini o accertamenti di carattere speciale, inerenti alla gestione finanziaria, che possano occorrere presso qualsiasi Amministrazione, il Ministro delle finanze ha facolta' di disporre, dandone avviso al Ministro competente, verifiche ed ispezioni agli uffici di ragioneria provinciali o dipartimentali delle diverse Amministrazioni, ed, in genere, a qualunque servizio o ufficio che abbia attribuzioni contabili.
Col consenso del Ministro delle finanze, i singoli Ministri possono affidare, quando lo reputino opportuno, ai funzionari appartenenti alla rispettiva ragioneria centrale l'incarico di eseguire verifiche ed ispezioni ai servizi dipendenti. Ove lo richiedano condizioni particolari di servizio, possono all'uopo essere designati col consenso del Ministro delle finanze, funzionari incaricati in via ordinaria delle dette ispezioni e verifiche.
Art. 6
#Comma 1
Il direttore capo della ragioneria firma, nella sua qualita', la corrispondenza e gli atti che si riferiscono alle funzioni del proprio ufficio. Firma, inoltre, per delega del Ministro competente, o, se trattisi di amministrazione autonoma, per il capo della medesima, gli atti inerenti alle funzioni di cui al precedente art.
4.
Art. 7
#Comma 1
Gli impiegati addetti alle ragionerie osservano rigorosamente, sotto la vigilanza dei direttori capi, l'orario e le altre disposizioni di disciplina interna stabilite per la rispettiva Amministrazione.
L'applicazione delle sanzioni disciplinari per gli impiegati suddetti compete al Ministero delle finanze, e avra' effetto secondo le norme del Testo Unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e dei regolamenti propri del Ministero medesimo.
I singoli Ministri, o i capi delle Amministrazioni autonome, possono, tuttavia, in caso d'infrazioni disciplinari ad essi risultanti, fare le segnalazioni necessarie al Ministro delle finanze affinche' siano adottati i provvedimenti opportuni.
I direttori capi rilasciano le note informative, concedono i congedi ordinari e provvedono a quant'altro sia nelle loro facolta', secondo le disposizioni vigenti, nei riguardi del personale dei ruoli delle ragionerie centrali addetto alle rispettive Amministrazioni.
Art. 8
#Comma 1
Sono istituiti:
a) il ruolo organico del personale di concetto delle Ragionerie centrali, di cui alla tabella A annessa al presente decreto;
b) il ruolo organico del personale d'ordire delle Ragionerie centrali, di cui alla tabella B annessa al presente decreto.
Art. 9
#Comma 1
((Sono trasferiti nel ruolo di cui alla lettera a) del precedente articolo, secondo le norme stabilite dagli articoli successivi:
a) il personale a qualunque ufficio o servizio assegnato, appartenente:
1° - ai ruoli centrali di Ragioneria del gia' Ministero del Tesoro e del Ministero delle Finanze, in vigore prima della emanazione del Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 112;
2° - ai ruoli centrali di Ragioneria dei Ministeri della Giustizia, della Guerra, della Marina (militare o mercantile) dell'Istruzione Pubblica, dell'Agricoltura, dell'Industria e del Commercio, del gia' Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
3° - al ruolo centrale di Ragioneria dell'Amministrazione del Fondo per il Culto;
4° - al ruolo unico di Ragioneria dell'Amministrazione coloniale, costituito con Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1826;
b) il personale che sara' assegnato al ruolo centrale di Ragioneria del Ministero degli Affari Esteri, in base al Regio decreto 4 marzo 1923, n. 500;
c) il personale appartenente al ruolo unico di Ragioneria del Ministero dell'Interno, che risulti assegnato, al 1. gennaio 1923, a servizi di ragioneria presso quell'Amministrazione centrale, e che trovavasi, a quella data, gia' alla diretta dipendenza del direttore capo di ragioneria; nonche' il personale dello stesso ruolo assegnato, alla data predetta, ai servizi di ragioneria dipendenti dal Ministero delle Finanze, relativi alla liquidazione della gestione degli Approvvigionamenti e Consumi, e che vi sia ancora assegnato alla data del presente decreto, entro il numero massimo di sette impiegati;
d) il personale facente parte, ai termini delle disposizioni del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, del ruolo di ragioneria del Ministero dei Lavori Pubblici, ad eccezione del Cassiere;
e) il personale appartenente ai ruoli della prima categoria dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica, assegnato, al 1. gennaio 1923, alla Ragioneria centrale dell'Amministrazione medesima)).
Art. 10
#Comma 1
Nel ruolo d'ordine di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 e' trasferito il personale d'ordine, in servizio o assegnato alla ragioneria generale dello Stato o alle Ragionerie delle Amministrazioni centrali, alla data del 1° gennaio 1923, e appartenente a ruoli centrali o a ruoli unici per gli uffici centrali e provinciali.
Nel ruolo stesso e' trasferito il personale appartenente al ruolo aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici in servizio, alla data suindicata, nella ragioneria della detta Amministrazione e che faccia passaggio nel ruolo ordinario del personale d'ordine ai termini del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238.
Potranno altresi' essere nominati applicati nel ruolo suddetto, su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione di cui all'art. 23, gli impiegati di altre categorie addetti al 1° gennaio 1923 alla ragioneria centrale del Ministero dell'interno come personale ausiliario per i bisogni del servizio.
Art. 11
#Comma 1
Oltre ai personali, di cui ai precedenti articoli 9 e 10, passano alla dipendenza dell'Amministrazione delle finanze, in quanto in servizio e assegnati alle rispettive ragionerie centrali al 1° gennaio 1923:
a) il personale appartenente ai ruoli della seconda categoria dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica;
b) il personale avventizio, o assimilato, che disimpegni funzioni di concetto o mansioni d'ordine, compresi, per il Ministero delle poste e dei telegrafi, i supplenti in missione.
Il personale di cui al presente articolo, non forma parte dei ruoli di cui al precedente art. 8, e viene trasferito all'Amministrazione delle finanze con le norme e condizioni di cui al successivo art. 14.
Art. 12
#Comma 1
Possono essere trattenuti in servizio presso le ragionerie delle Amministrazioni centrali, per determinazione del Ministro delle finanze, i personali ivi addetti, contemplati alla tabella C annessa al presente decreto, entro i limiti stabiliti nella tabella medesima.
Detti personali continuano, a tutti gli effetti, a far parte dei ruoli cui appartengono e verranno restituiti ai servizi propri dei ruoli medesimi, quando cio' sia riconosciuto opportuno, previo accordo fra i Ministri interessati.
In relazione alla cessazione dal servizio presso le ragionerie centrali dei personali di cui alla suddetta tabella C potranno essere riveduti i ruoli di cui all'articolo 8 per le necessarie modificazioni, da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze.
Art. 13
#Comma 1
Fino al termine stabilito al successivo articolo 20, il personale indicato agli articoli 9 e 10 e' collocato in ruoli separati, secondo le Amministrazioni cui il personale medesimo attualmente appartiene, giusta la tabella D annessa al presente decreto.
Art. 14
#Comma 1
Per il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 11 viene costituito uno speciale ruolo transitorio, estraneo a quelli di cui all'art. 8, col trattamento stabilito dalla tabella E annessa al presente decreto. Nel ruolo medesimo sono, altresi', compresi, con grado di aiuto ufficiale, gli impiegati avventizi ed i supplenti in missione, di cui alla lettera b) del citato art. 11, addetti alla ragioneria centrale del Ministero delle poste e dei telegrafi.
Nel ruolo transitorio di cui al comma precedente il numero dei posti e' stabilito, per ciascun grado, in corrispondenza al numero effettivo degli impiegati che, ai termini del presente articolo, rimane collocato nel detto ruolo, dedotti i posti relativi agli impiegati che otterranno la nomina a ragioniere ai sensi del terzo comma dell'articolo 18.
Salvo quanto e' disposto al primo comma del presente articolo per il personale non di ruolo, addetto alla ragioneria del Ministero delle poste e dei telegrafi, il rimanente personale avventizio o assimilato di cui all'articolo 11, passa alle dipendenze del Ministero delle finanze, conservando la propria attuale qualita' e il trattamento di cui e' provvisto.
Art. 15
#Comma 1
Le promozioni del personale proveniente dall'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni assegnato al ruolo transitorio di cui al precedente art. 14, avranno luogo secondo le norme fissate dagli articoli 20 e 21 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, restando riservati agli aiuto ufficiali tutti i posti di ufficiale.
In relazione alla graduale cessazione dal servizio del personale appartenente al ruolo suddetto, salvi gli avanzamenti di cui al comma precedente, i posti che risulteranno vacanti nel ruolo medesimo saranno soppressi o portati ad aumento del ruolo del personale d'ordine delle ragionerie centrali.
Il riparto dei posti nei gradi di applicato ed archivista di quest'ultimo ruolo e' fatto mediante decreto del ministro delle finanze.
Art. 16
#Comma 1
Il personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica, trasferito nei ruoli del Ministero delle finanze, conserva i diritti ad esso derivanti dal R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, per il conferimento degli aumenti periodici di stipendio, gli abbreviamenti dei periodi di avanzamento, il mantenimento degli assegni ad personam e il conferimento dell'assegno di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.
Art. 17
#Comma 1
L'applicazione dei provvedimenti previsti dai Regi decreti 25 gennaio 1923, n. 87, e 28 gennaio 1923, n. 153, per i personali considerati nei precedenti articoli, in quanto non eseguita da parte delle varie Amministrazioni, all'attuazione del presente decreto, avra' effetto, entro il 30 giugno 1923, a cura del Ministro delle finanze, su proposta del Consiglio d'amministrazione di cui al successivo art. 23.
Agli effetti dell'applicazione del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, valgono i ruoli organici separati per Amministrazione, di cui alla tabella D annessa al presente decreto.
Ai fini del presente articolo partecipera' al Consiglio stesso, con voto deliberativo, il capo del personale dell'Amministrazione da cui proviene l'impiegato.
Art. 18
#Comma 1
Entro lo stesso termine del 30 giugno 1923, indicato al precedente articolo, sara' provveduto alle promozioni occorrenti per coprire, nei vari gradi, i posti che risultino vacanti secondo i ruoli organici separati per Amministrazione, di cui alla predetta tabella D annessa al presente decreto.
Le promozioni al grado di primo ragioniere, salvi i diritti riconosciuti ai ragionieri che abbiano gia' conseguito l'idoneita' per la nomina al grado stesso, ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, avranno effetto nel modo previsto alla lettera b) dello stesso art. 18.
I posti di ragioniere che risulteranno vacanti nel ruolo separato per la ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, dopo il passaggio nel ruolo medesimo del personale di cui alla lettera (( e) )) dello art. 9, saranno conferiti, in deroga alle norme di carriera stabilite col Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, nei modi di cui appresso ai capi d'ufficio, ai primi ufficiali ed ufficiali in servizio od assegnati al 1° gennaio 1923 alla ragioneria centrale suddetta:
a) un terzo, per merito comparativo su designazione del Consiglio d'amministrazione di cui all'articolo 23 fra il personale che sia munito di licenza di Istituto tecnico, o di altro titolo riconosciuto equipollente;
b) due terzi mediante esame, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, al personale riconosciuto meritevole di partecipare all'esame stesso a giudizio del Consiglio d'amministrazione predetto.
Le nomine ai posti di ragioniere di cui al precedente comma hanno effetto con la stessa data stabilita all'art. 20 per la formazione del ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali.
Art. 19
#Comma 1
Gli impiegati passati alle dipendenze del Ministero delle finanze, che non trovino collocamento nel ruolo separato della propria categoria relativo alla ragioneria dell'Amministrazione da cui provengono, possono essere trasferiti, sentito il Consiglio d'amministrazione di cui all'art. 23, nei ruoli del personale delle ragionerie centrali degli altri Ministeri, di cui alla tabella D annessa al presente decreto, qualora nei ruoli stessi vi siano posti disponibili, salva, per quanto riguarda il personale della ragioneria del Ministero delle poste e dei telegrafi, la preventiva applicazione del terzo comma dell'art. 18.
Gli anzidetti impiegati qualunque sia il loro grado e la loro anzianita' sono tutti collocati nel primo grado del ruolo, dopo gl'impiegati a questo appartenenti.
Quelli fra essi che abbiano un grado superiore, conservano il titolo ed il trattamento economico di cui sono provvisti, e qualora, prima della costituzione del ruolo generale del personale di ragioneria delle Amministrazioni centrali di cui al successivo art. 20, si rendano vacanti posti del loro grado nel ruolo separato della ragioneria dell'Amministrazione da cui provengono, possono essere restituiti al ruolo medesimo ed ottenere la reintegrazione nel grado, riacquistando la relativa anzianita'.
Rimangono ferme per il personale gia' appartenente al Ministero della istruzione pubblica le disposizioni che consentono il collocamento in altri ruoli relativi ad uffici ed istituti dipendenti dal Ministero medesimo.
Art. 20
#Comma 1
Al 1° luglio 1923 sara' effettuata la fusione del personale compreso nei ruoli separati, di cui alla tabella D, nei ruoli di concetto e d'ordine istituiti con l'art. 8 del presente decreto.
I ruoli di cui alla predetta tabella D rimangono soppressi, salvi gli effetti previsti al capoverso del successivo articolo 25.
Art. 21
#Comma 1
Il collocamento dei singoli impiegati nei ruoli generali indicati al precedente articolo 20 avverra' in base al grado da ciascuno ricoperto al 1° luglio 1923, nei ruoli separati di cui alla tabella D, secondo l'anzianita' nel grado stesso.
Tale anzianita', per i gradi corrispondenti a quelli in vigore nel precedente sistema dei ruoli chiusi, e' determinata secondo l'ordine delle classi, in relazione alla data dell'ultimo decreto di promozione di classe.
In caso di parita' nelle date di nomina, l'anzianita' viene regolata secondo le norme di cui al terzo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.
Il collocamento dei singoli impiegati nei ruoli separati di cui all'art. 13 e in quello transitorio di cui all'art. 14 ha effetto in relazione al grado da ciascuno ricoperto all'atto del passaggio nei ruoli medesimi, sentendo l'ordine di anzianita' risultante dai rispettivi ruoli di provenienza, salvo quanto dispone il precedente articolo 19 nei casi di trasferimento di ruolo ai termini dell'articolo medesimo.
Agli effetti del presente articolo tutte le promozioni disposte ai sensi dell'art. 18 - commi primo e secondo si - considerano conferite con la stessa data, e gli assegni dei nuovi gradi decorrono dal giorno della formazione dei ruoli generali, giusta l'art. 20.
Qualora dal collocamento in ruolo, a norma del presente articolo, risultino eccedenze di personale in determinati gradi, compensate da vacanze in gradi inferiori, gli impiegati in eccedenza possono essere incaricati di esercitare in via provvisoria le funzioni del grado inferiore, conservando il trattamento economico, l'anzianita' rispettiva e il titolo attuale, fino al riassorbimento nel ruolo.
Art. 22
#Comma 1
Per le nuove assunzioni nel ruolo di concetto del personale centrale di ragioneria, e' prescritto il diploma di laurea, rilasciato da un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali.
Sono fatti salvi, agli effetti del passaggio da altra categoria nel ruolo sopraindicato, i diritti conferiti dagli articoli 47 e 53 del R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290, per coloro che posseggano il titolo di studio prescritto per le carriere di ragioneria dagli ordinamenti in vigore alla data del decreto medesimo.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 24 settembre 1923, n. 2337 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La disposizione dell'art. 22 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, e' estesa alle nuove assunzioni nel ruolo dei Commissari consolari, salvo il disposto dell'articolo 5 del R. decreto 4 marzo 1923, n. 500".
Art. 23
#Comma 1
Il Consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui all'art. 47 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, per il personale appartenente ai ruoli istituiti col presente decreto, e' presieduto dal Ministro delle finanze o dal Sottosegretario di Stato, ed e' composto:
a) del ragioniere generale dello Stato, o, in sua vece, dell'ispettore generale;
b) di due direttori capi di ragioneria appartenenti al grado quinto del ruolo delle ragionerie centrali designati di anno in anno con decreto del Ministro per le finanze;
c) del capo della divisione del personale presso la Ragioneria generale o di chi ne faccia le veci.(7) (8) (9) ((10))
Saranno inoltre designati nei modi stabiliti alla lettera b) due direttori capi di ragioneria come membri supplenti. Essi partecipano al Consiglio in quanto manchino direttori capi di ragioneria designati come membri effettivi. (5)
Quando si tratti di questioni disciplinari interviene al Consiglio, con voto deliberativo, il direttore capo della ragioneria centrale dell'Amministrazione in cui l'impiegato presta servizio. (5)
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che "I membri supplenti di cui al secondo comma del citato articolo 23 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, debbono appartenere anche essi al grado quinto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 54, comma 3) che "Agli effetti di servizio e disciplinari il direttore capo di ragioneria delle amministrazioni centrali e' superiore al capo divisione".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 8 giugno 1936, n. 1120, convertito senza modificazioni dalla L. 4 gennaio 1937, n. 122, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "A modificazione dell'art. 23 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599 e dell'art. 54 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il predetto Consiglio e' presieduto dal Ministro per le finanze o dal Sottosegretario di Stato, ed e' composto:
a) del Ragioniere generale dello Stato, o, in sua sostituzione, di un ispettore generale;
b) di quattro funzionari di grado quinto della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, designati di anno in anno con decreto del Ministro per le finanze;
c) del capo della divisione del personale presso la Ragioneria generale dello Stato o di chi ne fa le veci".
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 26 luglio 1939, n. 1037, nel modificare l'art. 3 del Regio D.L. 8 giugno 1936, n. 1120, convertito senza modificazioni dalla L. 4 gennaio 1937, n. 122, ha conseguentemente disposto (con l'art. 20, commi 1 e 2) che "Il consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli della ragioneria generale dello Stato e dei ruoli delle ragionerie delle intendenze di finanza, previsto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, e' presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato ed e' composto:
a) del ragioniere generale dello Stato;
b) dei funzionari di grado quarto e di due funzionari di grado quinto dei ruoli della ragioneria generale dello Stato, designati, questi ultimi, di anno in anno, con decreto del Ministro delle finanze.
Con lo stesso decreto sono altresi' designati, quali membri supplenti, altri due funzionari di grado quinto degli stessi ruoli;
c) del capo del personale presso la ragioneria generale dello Stato, o di chi ne fa le veci.
Il presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII, restando in funzioni fino a tale data il consiglio d'amministrazione costituito a norma del citato articolo 3 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 20, nel modificare l'art. 20 della L. 26 luglio 1939, n. 1037, che a sua volta modifica l'art. 3 del Regio D.L. 8 giugno 1936, n. 1120, convertito senza modificazioni dalla L. 4 gennaio 1937, n. 122, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Del Consiglio di amministrazione per i personali dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie delle Intendenze di finanza, previsto dall'articolo 20 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, fanno parte anche i funzionari di grado 4° non appartenenti a detti ruoli cui siano state affidate mediante decreto Luogotenenziale le funzioni di ispettore generale capo della predetta Ragioneria generale dello stato. S'intende inoltre applicabile per il predetto Consiglio di amministrazione il disposto dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 456".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, nel modificare l'art. 20 della L. 26 luglio 1939, n. 1037, che a sua volta modifica l'art. 3 del Regio D.L. 8 giugno 1936, n. 1120, convertito senza modificazioni dalla L. 4 gennaio 1937, n. 122, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli della ragioneria generale dello Stato e dei ruoli delle ragionerie delle intendenze di finanza, previsto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, e' presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato ed e' composto:
a) del ragioniere generale dello Stato;
b) dei dirigenti generali con funzioni di ispettore generale capo e di due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, designati questi ultimi, di anno in anno, con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono altresi' designati, quali membri supplenti, altri due funzionari con qualifica di dirigente superiore degli stessi ruoli".
Art. 24
#Comma 1
I direttori capi di ragioneria delle Amministrazioni centrali sono nominati dal Ministro delle finanze, di concerto col Ministro interessato, sulla proposta del Ragioniere generale dello Stato.
Temporaneamente, le funzioni di direttore capo di ragioneria possono essere conferite, per incarico, a un direttore capo di divisione del ruolo centrale di ragioneria.
Con decreti del Ministro delle finanze i direttori capi di ragioneria possono essere collocati a disposizione della Ragioneria generale dello Stato. In tale caso non spetta il godimento della indennita' di cui al R. decreto 25 dicembre 1881, n. 581-bis.
Art. 25
#Comma 1
Salvo quanto stabilisce per la nomina dei direttori capi di ragioneria il precedente articolo 24, le assegnazioni e i trasferimenti, fra le varie Amministrazioni, del personale appartenente ai ruoli delle ragionerie centrali, sono disposti dal Ministro delle finanze.
Per l'assegnazione numerica del personale alle ragionerie delle singole Amministrazioni, la tabella D annessa al presente decreto vale come tabella di ripartizione, e rimarra', a tale effetto, in vigore anche dopo la soppressione dei ruoli separati in base ad essa costituiti, salve le eventuali successive modificazioni, da approvarsi con decreti del Ministro delle finanze.
Art. 26
#Comma 1
Gli impiegati dei ruoli delle ragionerie centrali, di cui al presente decreto, prestano servizio esclusivamente presso le ragionerie medesime.
Soltanto in casi di assoluta eccezione, il Ministro delle finanze puo' consentire che impiegati del ruolo di concetto siano destinati, per funzioni di ragioneria, ad uffici estranei, quando risulti indispensabile per necessita' di servizio o sia riconosciuto che le funzioni da disimpegnare non possono essere direttamente adempiute presso gli uffici della ragioneria competente.
Le autorizzazioni relative sono date volta per volta, con la indicazione, altresi', ove occorra, del periodo di durata.
Art. 27
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 NOVEMBRE 1923, N. 2395))
Art. 28
#Comma 1
Le singole Amministrazioni debbono fornire, a carico dei propri bilanci, e per mezzo del Provveditorato generale dello Stato, in quanto questo ne abbia competenza, i locali, i mobili ed arredi, gli stampati, gli oggetti di cancelleria, i telefoni, la luce, i mezzi di trasporto, di riscaldamento, e quant'altro occorra al funzionamento degli uffici delle rispettive ragionerie centrali.
Debbono inoltre assegnare alle rispettive ragionerie personale subalterno dei propri ruoli in numero sufficiente ai bisogni del servizio e non inferiore a quello degli agenti ivi addetti al 1° gennaio 1923.
Art. 29
#Comma 1
Agli effetti del passaggio in un unico ruolo, secondo le norme del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 112, del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza e quello del ruolo delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo, la tabella di cui all'art. 1 del decreto medesimo e' modificata, per la parte relativa alla carriera di ragioneria, come risulta dalla tabella F annessa al presente decreto.
Art. 30
#Comma 1
((Avvenuti i trasferimenti del personale di ragioneria delle varie amministrazioni appartenenti ai ruoli indicati all'art. 9, lettere a), b) ed e) del presente decreto, i ruoli stessi sono soppressi, restando, pero', conservato presso il Ministero dei Lavori Pubblici un posto di cassiere.
Sono inoltre soppressi nella categoria 2ª della tabella A, annessa al Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1679, concernente le tabelle organiche del Ministero dell'Istruzione Pubblica, i posti relativi al personale di ragioneria nel Ministero.
Per il rimanente personale di ruolo passato alla dipendenza del Ministero delle Finanze, secondo le disposizioni del presente decreto sono ridotti di altrettanti posti quanti sono gli impiegati trasferiti, e secondo i rispettivi gradi:
a) il ruolo organico di ragioneria del Ministero dell'Interno;
b) i ruoli organici della prima e della seconda categoria del Ministero delle Poste, dei Telegrafi e dei Telefoni;
c) i ruoli organici centrali o unici del personale d'ordine delle varie amministrazioni.
Per i ruoli di cui alla lettera c) potra' essere provveduto con decreto reale, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con quello delle Finanze, alla modificazione del riparto del numero dei posti rimasti nei ruoli medesimi, fra i gradi di archivista e applicato)).
Art. 31
#Comma 1
I provvedimenti pel trasferimento dei singoli impiegati alle dipendenze del Ministero delle finanze, ai termini del presente decreto, sono disposti mediante decreti del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri competenti.
Fino all'emanazione di tali decreti, il personale di cui trattasi, qualunque sia l'ufficio o l'Amministrazione in cui venga destinato a prestare servizio, continuera' a percepire gli stipendi ed assegni ad esso dovuti a carico del bilancio dell'Amministrazione dei cui ruoli fa parte.
Art. 32
#Comma 1
Fino a quando non abbiano avuto attuazione i provvedimenti indicati all'art. 17 del presente decreto, il personale in eccedenza, sui posti di cui alla annessa tabella D, salvo le disposizioni dell'art. 19 e dell'ultimo comma dell'art. 21, e' conservato in soprannumero.
Art. 33
#Comma 1
Con decreto del Ministro delle finanze, saranno emanate le ulteriori disposizioni eventualmente necessarie per la attuazione del presente decreto e per quant'altro occorra ai fini e in conseguenza del passaggio delle ragionerie delle Amministrazioni centrali alle dipendenze del Ministro delle finanze.
Art. 34
#Comma 1
Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate.
Art. 35
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno, salva la disposizione di cui all'art. 24, ultimo comma, la quale ha efficacia a decorrere dal 1° marzo 1923.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 marzo 1923.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
DE STEFANI.
Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.