In ogni Comune sede di Consiglio notarile e' stabilito un archivio notarile distrettuale ((, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma)).
Nel caso di riunione di uno o piu' distretti notarili, anche gli archivi notarili saranno riuniti nel Comune sede del Consiglio notarile.
Fino a tanto che non sara' possibile la loro effettiva riunione, gli archivi da aggregarsi continueranno a funzionare soltanto per le operazioni attinenti agli atti, che gia' vi si trovano depositati.
Per ogni altro riguardo saranno sostituiti dall'archivio notarile ((aggregante)).
((La riunione di archivi notarili puo' essere disposta anche senza la riunione di uno o piu' distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonche' dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione)).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le norme di assunzione in servizio e di carriera del personale degli archivi notarili distrettuali e sussidiari saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 3
#Comma 1
Il grado ed il numero degli impiegati ed uscieri per ogni archivio sono stabiliti con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.
Art. 4
#Comma 1
Il personale degli archivi notarili distrettuali e sussidiari e' costituito in unico ruolo per categoria e grado, con le denominazioni e con il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in conformita' dell'allegato III e della tabella n. 1 dell'allegato V del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
La decorrenza dei nuovi stipendi avra' effetto dal 1° gennaio 1924.
Art. 5
#Comma 1
Sono estese agli impiegati degli archivi notarili distrettuali e sussidiari, in quanto siano applicabili, le disposizioni per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, in vigore per gli impiegati dello Stato e altresi' quella dell'art. 188, comma 1°, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 6
#Comma 1
((Agli impiegati e uscieri degli archivi notarili, inscritti alla cassa di previdenza, nonche' alle vedove e agli orfani dei medesimi, sono dovute, a carico del bilancio degli archivi notarili, le stesse pensioni e indennita' spettanti agli impiegati civili dello Stato e alle loro famiglie, da liquidarsi con le stesse norme, ai sensi del testo unico delle leggi sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70, e delle successive modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1924.
Il fondo dei sopravanzi degli archivi notarili e' per ogni effetto surrogato agli impiegati e uscieri degli archivi medesimi e ai loro eredi per le somme comunque liquidate o da liquidarsi, dal 1° gennaio 1924, a carico della cassa di previdenza, a titolo di pensione o indennita' o corresponsione di capitale. Tali somme sono versate dalla cassa di previdenza al fondo dei sopravanzi nel gennaio di ogni anno per l'anno precedente, in base al corrispondente elenco nominativo. Entro lo stesso termine e con analogo elenco, sono versati dal fondo dei sopravanzi i contributi annuali dovuti dal personale e dagli archivi alla cassa di previdenza.
Il fondo dei sopravanzi non puo' esercitare presso la cassa di previdenza la facolta' concessa dall'art. 13 della legge 12 dicembre 1907, n. 755.
I premi di riscatto per servizi anteriori a quello normalmente valutabile agli effetti della pensione sono versati al fondo dei sopravanzi, presso il quale soltanto ha effetto il riscatto.
Qualora ai pensionati di cui nel presente articolo spettino altre pensioni, la pensione a carico degli archivi notarili viene ridotta in proporzione al rapporto fra il totale delle pensioni spettanti e la pensione maggiore. Nel caso di concorso di pensioni di guerra, sono applicabili le disposizioni concernenti il concorso delle medesime con quelle dovute al personale civile dello Stato)).
Art. 7
#Comma 1
I contributi personali, di cui all'alinea c) e il contributo ordinario di cui all'alinea d) dell'art. 4 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VII, riguardante la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili, sono elevati dal 4 al 6 % a decorrere dal 1° gennaio 1924.
Art. 8
#Comma 1
Agli articoli 119 e 120 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e' sostituito il seguente articolo:
«Il conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale e' nominato con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, su proposta del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e sentite le Giunte dei Comuni interessati, fra i notari titolari delle sedi notarili assegnate al capoluogo o fra le persone aventi i requisiti per la nomina a notaro».
Art. 9
#Comma 1
Gli attuali archivi notarili sussidiari sono soppressi, salvo per essi il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto.
Con decreto del Ministro per la giustizia sara' stabilita la data in cui avverra' la disposta soppressione.
Art. 10
#Comma 1
Nella prima attuazione del presente decreto i posti di conservatore saranno conferiti agli impiegati, che gia' sono investiti del grado.
I posti di capo archivista saranno anzitutto conferiti ai conservatori, che fossero rimasti in soprannumero, e, successivamente, agli attuali archivisti, sottoarchivisti e assistenti forniti della laurea in giurisprudenza o dell'abilitazione all'esercizio del notariato.
I posti di primo archivista saranno conferiti con preferenza agli impiegati indicati nel precedente comma e successivamente agli altri archivisti.
I posti di archivista saranno conferiti con preferenza, agli impiegati, di cui ai precedenti comma e successivamente agli attuali sottoarchivisti, che abbiano almeno otto anni di grado. La scelta fra questi ultimi sara' fatta dal Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione.
I rimanenti fra gli attuali impiegati saranno collocati nei quadri del gruppo C.
La graduatoria fra gli impiegati aventi titolo all'assegnazione ad un medesimo grado del gruppo A sara' stabilita dallo stipendio, e, sussidiariamente, dalla anzianita', e, in caso di pari stipendio e di pari anzianita', dall'eta'.
Le stesse norme si osserveranno per l'assegnazione degli altri impiegati ai gradi del gruppo C e per l'assegnazione del posto in ogni singolo grado.
Art. 11
#Comma 1
Gli impiegati che occupano un posto non conservato nell'archivio cui appartengono, non potranno essere mantenuti nell'archivio stesso e d'ufficio saranno trasferiti in altri archivi ai posti del corrispondente grado. Coloro che non raggiungono la nuova destinazione, saranno dichiarati dimissionari d'ufficio, a meno che, con il loro asssenso, non possano essere nominati a posti inferiori nell'archivio cui appartengono o in altri archivi.
(2)(3)(5)((6))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 12 dicembre 1926, n. 2143 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il termine stabilito al 31 dicembre 1927 per la nomina a posti inferiori prevista negli articoli 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e 54 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, e' prorogato al 30 giugno 1929".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente decreto avra' effetto dal primo del mese successivo a quello in cui sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 6 maggio 1929, n. 832 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per la nomina a posti inferiori prevista negli articoli 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e 54 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, stabilito al 30 giugno 1929 dal citato art. 3 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2143, e' prorogato al 30 giugno 1932".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio Decreto 25 aprile 1932, n. 477 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per la nomina a posti inferiori prevista negli articoli 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e 54 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, stabilito al 30 giugno 1929 dal citato art. 3 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2143, e al 30 giugno 1932 dal citato art. 1 del R. decreto 6 maggio 1929, n. 832, e' prorogato al 30 giugno 1935".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio Decreto 27 giugno 1935, n. 1336 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il termine per la nomina a posti inferiori preveduto negli articoli 11 R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, [...], e' prorogato al 31 dicembre 1936".
Art. 12
#Comma 1
Le persone attualmente addette presso gli archivi notarili alle mansioni di pulizia e di custodia in modo stabile e sotto qualsiasi denominazione di inservienti, custodi e portieri, potranno essere assunte col 1° gennaio 1924 in pianta e nominati uscieri, sempre che abbiano prestato lodevole servizio e siano riconosciuti idonei per eta' e salute, sia per capacita' e per condotta a disimpegnare ancora le mansioni stesse.
La nomina non potra' avvenire se non su parere favorevole della Commissione, che esercita le attribuzioni di Consiglio di amministrazione o di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili.
Per coloro, i quali, pur avendo prestato lodevole servizio stabile, non potessero, per mancanza di posto o per ragione di salute o di eta', essere nominati in ruolo, sara' corrisposta una indennita' in proporzione agli anni di servizio prestato e in ogni caso non minore di un'annata del salario precedentemente goduto.
Art. 13
#Comma 1
((Gli impiegati d'archivio, che esercitano il notariato, ai sensi dell'art. 174 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, debbono chiedere la dispensa dall'ufficio di notaro oppure dall'impiego, con decorrrenza dal 1° febbraio 1925 o da data anteriore, mediante domanda da presentarsi al competente procuratore del Re entro il 30 novembre 1924. Il procuratore del Re appone sulla domanda la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e la trasmette immediatamente al Ministero della giustizia, il quale, entro il 31 dicembre 1924, provvedera' sulla domanda di dispensa dall'impiego. Tale dispensa, agli effetti della pensione o indennita' di quiescenza, si considera avvenuta per disposizione d'ufficio.
Gli impiegati stessi, che, entro il termine stabilito, non avranno richiesta la dispensa di cui nel precedente comma, saranno d'ufficio, non oltre il 31 dicembre 1924, dichiarati dimissionari dall'impiego, senza diritto a pensione ne' ad indennita' di quiescenza)).
Art. 14
#Comma 1
Entro il 31 dicembre 1924 saranno dispensati dal servizio gli impiegati che per malattia o per incapacita' non siano in condizione di adempiere con efficacia il loro ufficio ovvero diano scarso rendimento di lavoro.
Il provvedimento sara' preceduto dal parere della Commissione, che esercita le attribuzioni di Consiglio di amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili e per la procedura saranno osservate le norme stabilite dall'art. 291 del regolamento approvato col Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, per l'esecuzione della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89.
Entro lo stesso termine saranno collocati a riposo d'ufficio gli impiegati che abbiano compiuti 65 anni di eta' e 40 anni di servizio.
Art. 15
#Comma 1
((Qualora, dopo l'applicazione degli articoli 13 e 14 del presente decreto, risultasse ancora personale in eccedenza, rispetto al numero fissato dalla tabella per i singoli gradi del nuovo ruolo organico, dovra' procedersi, non oltre il 31 marzo 1925, alle occorrenti eliminazioni, sia, per la sua prima applicazione, ai sensi dell'art. 51 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, mediante dispense dal servizio, nei gradi nei quali si verificassero eccedenze o nei gradi rispettivamente superiori, sia anche ai sensi dell'art. 87 del Regio decreto medesimo, mediante collocamenti in disponibilita', nei gradi con personale eccedente)).
Art. 16
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 113 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e' abrogato.
Art. 17
#Comma 1
Gli onorari per copie, estratti, certificati stabiliti negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e il diritto di scritturazione stabilito nel successivo art. 23 sono aumentati del 150 %, compreso in questo aumento quello del 100 % portato dalla legge 7 aprile 1921, n. 349.
Per la liquidazione degli onorari di copia cessa di avere effetto la limitazione del massimo stabilito nel comma 2° dell'art. 15 della tariffa medesima.
Art. 18
#Comma 1
Per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione e' dovuto all'archivio il diritto fisso di L. 2, in esso compreso quello stabilito nell'art. 36 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89.
((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Il diritto fisso stabilito dall'art. 18 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, per la richiesta di ogni operazione, e' elevato a L. 15".
Art. 19
#Comma 1
La quota del diritto di iscrizione a repertorio, di cui all'art. 24 della tariffa, dovuta dal notaro alla cassa dell'archivio, e' elevata da centesimi 50 a L. 1.
Art. 20
#Comma 1
Per i concorsi alle nomine ad uffici notarili e ad impieghi negli archivi notarili e' stabilita a favore degli archivi notarili una tassa di L.
Per coloro che prendono parte a piu' concorsi contemporanei pubblicati con unico avviso, la tassa e' ridotta a L. 30 per ciascun posto.
(7) ((8))
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le tasse per i concorsi a posti di notaio e ad impieghi negli Archivi notarili, stabilite dagli articoli 20 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314, sono aumentate del 200 per cento".
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 14 ottobre 1959, n. 937, nel modificare l'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I notai in esercizio, che partecipano al concorso per trasferimento di sede, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, modificato dallo art. 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358 e dallo art. 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, sono tenuti a corrispondere una tassa di lire 1500 per ciascun posto al quale concorrono".
Art. 21
#Comma 1
Le domande di ammissione ai concorsi per la nomina ad uffici notarili e ad impieghi negli archivi notarili debbono essere munite, sotto pena di decadenza, della prova che e' stata versata in uno degli archivi notarili distrettuali o sussidiari, la tassa di concorso indicata nell'articolo precedente.
Art. 22
#Comma 1
Sono abrogate le disposizioni degli articoli 18, n. 6, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, 74 e 80 del relativo regolamento 10 settembre 1914, n. 1326, in quanto fanno obbligo ai notari di provvedersi dall'archivio dei fogli dei repertori originali, delle copie mensili dei repertori medesimi, e del registro particolare per gli atti dei protesti cambiari prescritto dall'art. 306 del Codice di commercio.
Restano ferme tutte le altre disposizioni della legge e del regolamento notarili, che disciplinano l'uso e la tenuta dei repertori e dei registri dei protesti cambiari.
A questo effetto i notari dovranno presentare in archivio, prima di farne uso e perche' siano numerati e firmati, i fogli dei detti repertori e registri, ed il conservatore dell'archivio continuera' a tenere il registro prescritto dall'art. 74 del regolamento notarile, in cui dovra' soltanto prendere nota, con le modalita' nell'articolo stesso indicate, dei fogli enumerati e firmati.
La presente disposizione avra' effetto dal 1° luglio 1924.
Art. 23
#Comma 1
Dal 1° gennaio 1924 e' abolita l'indennita' per l'ispezione degli atti dei notari stabilita dall'art. 130 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) che "L'abolizione della indennita' per le ispezioni, disposta dall'art. 23 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, ha effetto a cominciare dalle ispezioni per il biennio 1922-1923".
Art. 24
#Comma 1
I compensi fissi di annue L. 500 e di L. 400 stabiliti dall'art. 136 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, per l'incaricato delle funzioni di segretario della Commissione che esercita le attribuzioni di Consiglio di amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili, e per colui che lo coadiuva, sono aboliti.
Art. 25
#Comma 1
L'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli archivi notarili e' facoltativa per gli uscieri, che saranno assunti in ruolo ai sensi dell'art. 12 del presente decreto.
Art. 26
#Comma 1
La disposizione dell'art. 102 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' abrogata.
Sono pero' estese agli impiegati degli archivi notarili le disposizioni riguardanti la responsabilita' dei pubblici funzionari contenute nel R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 27
#Comma 1
Con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per gli archivi notarili distrettuali e sussidiari le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.
Art. 28
#Comma 1
Ove non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Art. 29
#Comma 1
Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, le ulteriori norme necessarie per la sua esecuzione.
Le norme anzidette e i decreti, di cui agli articoli 2, 3 e 27 saranno emanate di concerto col Ministro per le finanze.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Oviglio - De' Stefani.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 13. - Granata.