La domanda per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti e' rivolta al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata:
a) del certificato di nascita;
b) del certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;
c) dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 4° dell'art. 17 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
d) di un certificato del procuratore che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica, ne dia attestazione.
La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere un elenco dei documenti ad essa allegati.
Il requisito di cui al n. 4° dell'art. 17 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere comprovato mediante l'esibizione del diploma originale di laurea.
L'aspirante che intende dedicarsi al patrocinio davanti alle Preture a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve chiedere, nella domanda, di esservi ammesso, ed attestare che non si trova in alcuno dei casi di incompatibilita' preveduti nell'art. 3 dello stesso R. decreto-legge e nell'art. 13 del presente R. decreto.
Il diploma di laurea e' restituito all'interessato dopo che il Direttorio ha deliberato sulla domanda di ammissione.
Testo vigente
Preambolo
TITOLO I - DELLE ISCRIZIONI NEI REGISTRI DEI PRATICANTI E NEGLI ALBI PROFESSIONALI. CAPO I.
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono dispensati dalla presentazione del certificato di cui alla lettera d) dell'articolo precedente:
a) coloro che nella domanda chiedono di essere ammessi al patrocinio davanti alle Preture a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
b) coloro che si sono iscritti per la frequenza di un Seminario o di altro Istituto costituito presso una Universita' del Regno per gli effetti di cui all'art. 18, comma primo, dello stesso R. decreto-legge, e producono il relativo certificato.
Art. 3
#Comma 1
Il Direttorio deve deliberare sulle domande di iscrizione nel registro speciale nel termine di trenta giorni dalla presentazione di esse.
Qualora il Direttorio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, l'interessato, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, puo' presentare ricorso alla Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori, la quale decide sul merito dell'iscrizione.
Nel caso di cui all'art. 1. comma quarto, del presente decreto, qualora la domanda sia respinta per motivi attinenti esclusivamente all'ammissione al patrocinio davanti alle Preture, l'interessato puo' essere iscritto nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento della pratica in uno degli altri modi stabiliti dal R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. All'uopo egli deve esibire l'occorrente documentazione.
Si applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione nel registro dei praticanti le norme dei commi secondo, terzo e quinto dell'art. 31 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dell'art. 45 del presente decreto.
Art. 4
#Comma 1
Il periodo della pratica si computa dalla data della deliberazione con cui il Direttorio ha ordinato la iscrizione nel registro speciale.
Per i praticanti che esercitano il patrocinio davanti alle Preture a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il periodo della pratica decorre dal giorno in cui hanno prestato il giuramento.
Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante e' cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica gia' compiuto.(1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163, convertito senza modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n. 889, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga alla disposizione dell'art. 4, comma terzo, del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, i praticanti procuratori, i quali abbiano interrotto la pratica perche' richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, rimangono inseriti nel registro dei praticanti ancorche' la durata dell'interruzione sia superiore a sei mesi".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio D.L. 21 ottobre 1937, n. 2179, convertito senza modificazioni dalla L. 31 marzo 1938, n. 610, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163, convertito senza modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n. 889, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I benefici stabili negli articoli 1, 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 21 gennaio 1936-XIV, n. 163, convertito nella legge 11 maggio 1936-XIV, n. 889, sono estesi, in quanto applicabili, ai praticanti procuratori ed avvocati ed ai candidati negli esami di procuratore, di avvocato e di notaio, i quali, in dipendenza di servizio militare non isolato prestato all'estero con partecipazione a relative operazioni militari, vengano a trovarsi nelle condizioni per essi rispettivamente prevedute negli articoli stessi".
Art. 5
#Comma 1
Il praticante che frequenta lo studio di un procuratore deve presentare al Direttorio del Sindacato, al termine di ogni anno di pratica:
a) un certificato dello stesso procuratore nel quale sia attestata la frequenza dello studio e l'effettiva durata di essa;
b) una relazione dettagliata sull'attivita' svolta ed in particolare sulle principali questioni di diritto che ha avuto occasione di esaminare;
c) i certificati delle Cancellerie della Corte d'appello o del Tribunale, contenenti l'indicazione delle udienze alle quali ha assistito;
d) una relazione sulle piu' importanti cause civili e penali alla cui discussione e' stato presente.
La relazione di cui alla lettera b) deve essere controfirmata dal procuratore, previa conferma della verita' delle circostanze in essa esposte. Il procuratore puo' apportare alla relazione le modificazioni che ritenga opportune per evitare eventuali violazioni dell'obbligo del segreto professionale.
((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, relative alle modalita' di svolgimento della pratica forense".
Art. 6
#Comma 1
Il praticante, che ha frequentato un Seminario o altro Istituto costituito presso una Universita' del Regno, a termini dell'art. 18, comma primo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve darne la prova mediante certificato della competente autorita' accademica.
Il certificato deve contenere un'attestazione sul profitto che il praticante abbia tratto dalla frequenza dell'Istituto.
Per il periodo a cui tale frequenza si riferisce il praticante deve esibire i certificati e la relazione, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, nonche' la relazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo, sulle principali questioni di diritto che ha esaminato durante la frequenza dell'Istituto.
((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, relative alle modalita' di svolgimento della pratica forense".
Art. 7
#Comma 1
Il praticante che passa da uno ad altro studio di procuratore deve presentare al Direttorio del Sindacato, relativamente al periodo in cui ha frequentato lo studio dal quale si e' allontanato, il certificato e la relazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, nonche' il certificato di cui alla lettera d) dell'art. 1, rilasciato dal procuratore che abbia ammesso successivamente il praticante nel proprio studio.
((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, relative alle modalita' di svolgimento della pratica forense".
Art. 8
#Comma 1
Il praticante che, dopo avere gia' compiuto un periodo di pratica, intende essere ammesso al patrocinio davanti alle Preture a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve rivolgerne domanda al Direttorio del Sindacato.
Si applicano per le domande di cui al comma precedente le disposizioni dell'art. 1, comma quarto, e dell'art. 3, comma primo, secondo e quarto del presente decreto.
Ai fini del riconoscimento del periodo di pratica gia' compiuto, il praticante deve comprovare l'effettivo svolgimento della pratica stessa, nei modi stabiliti dal presente decreto.
Art. 9
#Comma 1
I praticanti i quali esercitano il patrocinio davanti alle Preture a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono, alla fine di ogni anno, comprovare la loro attivita', presentando al Direttorio del Sindacato, assieme ad una particolareggiata relazione sulle principali questioni esaminate durante lo svolgimento del patrocinio, un certificato delle cancellerie delle Preture presso le quali hanno esercitato, in cui siano elencate le cause patrocinate, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto delle controversie.
((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, relative alle modalita' di svolgimento della pratica forense".
Art. 10
#Comma 1
Il Direttorio del Sindacato rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto.
Il Direttorio deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa.
Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facolta' di presentare reclamo al Direttorio del Sindacato Nazionale.
La facolta' di reclamo spetta all'interessato anche nel caso che il Direttorio non abbia deliberato nel termine prescritto.
In seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il Direttorio Nazionale, richiamati gli atti, decide sul merito della istanza.
Art. 11
#Comma 1
I praticanti procuratori che svolgono il patrocinio davanti alle Preture a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono avere la loro residenza nella circoscrizione del Sindacato presso il quale sono iscritti.
Art. 12
#Comma 1
In caso di trasferimento di residenza, il praticante puo' chiedere di essere iscritto nel registro dei praticanti della circoscrizione nella quale si e' trasferito.
La domanda e' rivolta al Direttorio del Sindacato della circoscrizione stessa, e deve essere corredata dei documenti indicati nelle lettere a), b), c) del comma primo dell'art. 1, nonche' del certificato di cui all'art. 41 e degli altri documenti relativi allo svolgimento della pratica.
Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante e' iscritto con l'anzianita' della precedente iscrizione.
Si applicano, per le domande di trasferimento, le disposizioni dell'art. 3.
Art. 13
#Comma 1
Ai praticanti procuratori che esercitano il patrocinio davanti alle Preture a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni sulle incompatibilita', contenute nell'art. 3 dello stesso R. decreto-legge.
Art. 14
#Comma 1
La cancellazione dal registro dei praticanti e' pronunziata dal Direttorio del Sindacato, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero:
a) nei casi d'incompatibilita' a termini dell'articolo precedente;
b) nei casi di cui al n. 2° dell'art. 37 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
c) nei casi di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente decreto;
d) quando il praticante ammesso al patrocinio davanti alle Preture non abbia prestato giuramento, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ammissione; fermo il disposto dell'art. 8, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
e) quando non sia stato osservato l'obbligo della residenza preveduto nell'art. 11 del presente decreto;
f) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.
Si applicano le disposizioni dell'art. 37, commi secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dell'art. 45 del presente decreto.
I praticanti cancellati dal registro speciale hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne e' il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione, e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 17 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Fermo il disposto del precedente comma, il praticante che sia stato cancellato per cause attinenti esclusivamente all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture puo' essere reiscritto nel registro ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione dal patrocinio stesso.
Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'articolo 3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto.
Comma 2
CAPO II. - Degli esami per la professione di procuratore.
Art. 15
#Comma 1
Il Ministro per la grazia e giustizia stabilisce, con suo decreto, i giorni in cui dovranno avere luogo le prove scritte degli esami per la professione di procuratore, ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi.
Il decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale del Regno almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MAGGIO 2003, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2003, N. 180)).
Le ((sottocommissioni)) esaminatrici hanno sede presso le Corti di appello.
((Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.
Il sorteggio di cui al comma precedente e' effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.
La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta)).
Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della Corte d'appello nominato dal Primo presidente.
Nell'ipotesi preveduta nell'art. 22 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le funzioni di segretario sono esercitate da uno o piu' magistrati nominati dal Ministro per la grazia e giustizia tra i magistrati addetti al Ministero.
Art. 16
#Comma 1
Nel termine stabilito i candidati devono presentare ((alla sottocommissione istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni)) la domanda di ammissione agli esami corredata:
1° del diploma originale di laurea;
2° del certificato di cui all'art. 10 del presente decreto;
3° della ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami;
4° dei documenti necessari per comprovare i titoli di precedenza nella formazione della graduatoria a termini dell'art. 23, comma quarto, numeri 1°, 2°, 3° e 4° del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
5° di un certificato relativo alla votazione riportata nell'esame di laurea.
I candidati che abbiano diritto all'iscrizione nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero debbono produrre la relativa documentazione. Per essi non sono prescritti i documenti indicati nei numeri 4° e 5° del comma precedente.
Coloro che non abbiano diritto all'iscrizione senza limitazione di numero, debbono, nella domanda, fare la dichiarazione stabilita nell'art. 23, comma primo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e nell'art. 29 del presente decreto, oppure riservarsi di presentarla con atto separato nel termine prescritto.
Fermo il disposto del quarto comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.
Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'articolo 18, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2° del comma primo del presente articolo, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunziate, le istruttorie e gli altri affari trattati.
Nell'ipotesi di cui all'art. 22 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il candidato deve dichiarare per quale distretto di Corte d'appello egli partecipa all'esame.
Art. 17
#Comma 1
La Commissione esaminatrice delibera senza ritardo sull'ammissione delle domande di cui all'articolo precedente, e forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami.((10))
L'elenco e' depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli Uffici della segreteria della Commissione.
A ciascun candidato ammesso agli esami e' data comunicazione dell'ammissione, nonche' del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra' presentarsi per sostenere le prove scritte.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2003, n. 180, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che "Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilita', [...] nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice".
Art. 17-bis
#Comma 1
Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.
Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame.
Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
Art. 18
#Comma 1
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1988, N. 242.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1988, N. 242.
Il tema per ciascuna prova, trasmesso dal Ministero di grazia e giustizia in busta sigillata, e' consegnato, a cura del Primo Presidente della Corte d'appello, al Presidente della Commissione esaminatrice nel giorno stabilito per la prova stessa.((10))
Il presidente della Commissione ne da' lettura dopo avere fatto constatare ai candidati presenti l'integrita' dei sigilli.
Nell'ipotesi di cui all'art. 22 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano, quanto all'ordine delle prove ed alla scelta dei temi, le disposizioni dell'art. 33, commi primo e secondo, del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2003, n. 180, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che "Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilita', [...] nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice".
Art. 19
#Comma 1
I candidati debbono dimostrare la loro identita' personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando un documento di identificazione che sia stato loro rilasciato da un'autorita' dello Stato, ovvero una loro fotografia di data recente, vidimata da un Regio notaio o autenticata dall'autorita' comunale e legalizzata dall'autorita' prefettizia.
Art. 20
#Comma 1
Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentino quando la dettatura sia stata iniziata.
I candidati debbono usare esclusivamente carta munita del sigillo della Commissione e della firma del Presidente o di un Commissario da lui delegato. Essi non possono conferire tra loro, ne' comunicare in qualsiasi modo con estranei. E' escluso dall'esame colui che contravvenga a tale divieto ed in genere alle disposizioni che siano state date per assicurare la regolarita' dell'esame.
Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della Commissione. Ad essi e' affidata la polizia degli esami.
Art. 21
#Comma 1
I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato; ed all'uopo hanno facolta' di fare pervenire i relativi testi alla Commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte.
I testi presentati sono verificati dalla Commissione.((10))
Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo.
L'esclusione e' ordinata dai commissari presenti all'esame. In caso di disaccordo tra loro la decisione e' rimessa al Presidente.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2003, n. 180, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che "Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilita', [...] nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice".
Art. 22
#Comma 1
((
Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione ne' altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonche', sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.
Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse in uno o piu' pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti la commissione, e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.
Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta plenaria, alla presenza di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrita' dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta piu' grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando e' ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo.
Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalita' indicate nel comma 2.
Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.
7. La revisione dei lavori contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi del comma 4 e' compiuta contestualmente))
Art. 23
#Comma 1
((Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, ne danno comunicazione al presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo di consegna all'ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
II presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispongono l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.
All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento e' effettuato con le modalita' indicate nei commi precedenti))
La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel piu' breve tempo e comunque non piu' tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine puo' essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.
La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'articolo 17- bis.
La Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.
Art. 24
#Comma 1
Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione e' sottoscritta dal presidente e dal segretario.
Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.
Art. 25
#Comma 1
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1988, N. 242)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1988, N. 242)).
L'elenco degli ammessi, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e' depositato negli Uffici della segreteria della Commissione. Il Presidente della Commissione stabilisce quindi il giorno, l'ora ed il luogo in cui avranno inizio le prove orali.
((L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non puo' essere minore di un mese ne' maggiore di due)).
A ciascuno degli ammessi e' data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra' presentarsi alla prova orale.
Art. 26
#Comma 1
Le prova orale e' pubblica e deve durare non meno di 45 e non piu' di 60 minuti per ciascun candidato.
Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione ((secondo le norme indicate nell'articolo 17- bis)), e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia.
I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che e' fissato dal Presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non siasi presentato al primo ne' al secondo appello perde il diritto all'esame.
Art. 27
#Comma 1
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1988, N. 242)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1988, N. 242)).
Ai fini della formazione della graduatoria a termini dello art. 23 del decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e' compilato un elenco di tutti i candidati dichiarati idonei, i quali non abbiano diritto alla iscrizione senza limitazione di numero, con la indicazione per ciascuno della votazione complessiva riportata nelle prove scritte ed orali.
L'elenco e' sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Art. 28
#Comma 1
Alla graduatoria dei candidati che abbiano riportata la idoneita', formata a termini dell'art. 23 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere unito l'elenco dei candidati idonei aventi diritto alla iscrizione senza limitazione di numero, preveduto nell'art. 93 dello stesso Regio decreto-legge.
L'elenco deve essere depositato e comunicato assieme alla graduatoria a norma del medesimo art. 23 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Art. 29
#Comma 1
La dichiarazione di cui all'art. 23, comma primo, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve comprendere tutte le sedi poste a concorso.
Art. 30
#Comma 1
Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami e' redatto verbale a cura del segretario. Il verbale e' sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.
Comma 2
CAPO III. - Degli esami per la professione di avvocato.
Art. 31
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 1997, N. 27))
Art. 32
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 1997, N. 27))
Art. 33
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 1997, N. 27))
Art. 34
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 1997, N. 27))
Comma 2
CAPO IV. - Della iscrizione negli albi professionali.
Art. 35
#Comma 1
Le domande per l'iscrizione negli albi, oltre ad essere corredate dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge, devono essere sottoscritte dagli aspiranti e contenere i'elenco di tutti i documenti allegati.
Nelle domande per l'iscrizione in un albo di avvocati o in un albo di procuratori gli aspiranti debbono dichiarare, sul loro onore, che non si trovano in alcuno dei casi d'incompatibilita' stabiliti dal R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. Alle domande medesime deve essere allegata anche la quietanza del pagamento della tassa per le Opere di assistenza scolastica universitaria a termini dell'art. 190 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 36
#Comma 1
Nel caso preveduto nel comma settimo dell'articolo 24 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, coloro che aspirano ad uno dei posti messi a concorso, non coperto o resosi vacante, debbono rivolgere la domanda al Direttorio del sindacato della circoscrizione in cui il posto e' disponibile.
Qualora il conferimento del posto avvenga a favore di un aspirante gia' iscritto in uno degli albi del distretto, la deliberazione con cui e' disposta l'iscrizione non ha effetto se l'interessato non comprovi, entro trenta giorni dalla notificazione della deliberazione stessa, di avere regolarizzato propria situazione riguardo all'obbligo della residenza termini dell'art. 10 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Per gli effetti della disposizione dello stesso comma settimo dell'art. 24 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, si considerano disponibili anche i posti lasciati vacanti, nel termine ivi stabilito, da coloro che, in applicazione della disposizione medesima, essendo gia' iscritti in un albo ottengano l'iscrizione in un altro albo del distretto, ed i posti che, nello stesso termine, siano rimasti non coperti, a norma del comma secondo del presente articolo.
Art. 37
#Comma 1
I procuratori che, avendo esercitato la professione per il periodo prescritto, aspirano all'iscrizione nell'albo degli avvocati, debbono unire alla domanda, assieme agli altri documenti necessari, un certificato delle cancellerie delle autorita' giudiziarie presso le quali hanno svolto, durante il periodo prescritto, la loro attivita', contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto relativo.
Art. 38
#Comma 1
Coloro che aspirano alla iscrizione in un albo di procuratori o in un albo di avvocati a termini, rispettivamente, degli articoli 26, comma primo, lettere b) e c), e 30 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono comprovare la loro appartenenza ad una delle categorie indicate in detti articoli, mediante certificato dell'Amministrazione competente.
Art. 39
#Comma 1
((Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda un certificato del presidente del Consiglio dell'ordine, dal quale risulti l'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e l'anzianita' di essa con l'attestazione che l'aspirante ha effettivamente esercitato la professione per il periodo prescritto)).
((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 MAGGIO 1947, N. 597)).
Nei casi di cui al comma terzo dell'art. 33 ed al comma secondo dell'art. 34 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, gli aspiranti debbono esibire anche un certificato delle Amministrazioni competenti dal quale risulti la loro appartenenza ad una delle categorie prevedute nello stesso comma terzo dell'art. 33 e nel comma primo dell'art. 34.
Art. 40
#Comma 1
Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale a termini dell'art. 34, comma primo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda:
a) un certificato della competente Amministrazione, dal quale risulti la loro appartenenza ad una delle categorie indicate nel detto articolo;
b) un certificato del Segretario del competente Sindacato, Presidente del Direttorio, dal quale risulti la loro attuale iscrizione in un albo di avvocati.
Art. 41
#Comma 1
Per i trasferimenti preveduti negli articoli 25 e 32 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, la domanda deve essere corredata di un certificato del Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio, della circoscrizione a cui l'interessato appartiene, dal quale risulti che nulla osta al trasferimento.
Comma 2
TITOLO II. - DEI PROCEDIMENTI DAVANTI AI DIRETTORII DEI SINDACATI DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI E DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE - DEL RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE. CAPO I. Disposizioni generali.
Art. 42
#Comma 1
Le adunanze della Commissione centrale e quelle dei Direttorii per la trattazione degli affari ad essi deferiti a termini del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, non sono pubbliche.
Per ogni adunanza e' redatto apposito verbale, che e' firmato dal Presidente e dal segretario.
I dispositivi delle deliberazioni debbono essere riportati integralmente nel verbale.
Presso i Direttorii il Presidente e' sostituito, nei casi di assenza o di impedimento, dal componente piu' anziano di eta'.
Nelle sedute dei Direttorii le funzioni di segretario sono esercitate dal componente nominato a termini dell'art. 75 del presente decreto.
Art. 43
#Comma 1
Per la validita' delle deliberazioni della Commissione centrale e' necessario l'intervento di almeno nove membri; in caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.
Per la validita' delle deliberazioni nelle materie di competenza dei Direttorii dei Sindacati a termini del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e' necessario l'intervento di non meno della meta' del numero complessivo dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
Art. 44
#Comma 1
Le deliberazioni della Commissione centrale e quelle dei Direttorii sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario, e sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria.
Art. 45
#Comma 1
((Nei casi preveduti negli articoli 24, comma quarto, 31, comma terzo, 37, comma secondo, 42, comma terzo, e 43, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, all'interessato dev'essere assegnato un termine non minore di giorni dieci per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti)).
Il termine puo' essere prorogato, su richiesta dell'interessato, con provvedimento del Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio.
L'interessato, qualora ne faccia istanza, e' ammesso ad esporre personalmente le sue giustificazioni ed a presentare testimoni. Egli puo' essere assistito da un difensore.
Art. 46
#Comma 1
Alle comunicazioni da farsi a termini del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e del presente decreto si provvede a cura degli Uffici di segreteria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le notificazioni sono eseguite a cura degli stessi Uffici per mezzo di ufficiale giudiziario.
Comma 2
CAPO II. - Dei procedimenti disciplinari in confronto degli iscritti negli albi.
Art. 47
#Comma 1
Il Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio, deve dare immediata comunicazione all'interessato ed al pubblico ministero dei procedimenti disciplinari che siano stati iniziati a termini dell'art. 38 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. La comunicazione deve contenere la enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento e' stato iniziato.
Lo stesso Presidente, o un componente del Direttorio da lui delegato, raccoglie quindi le opportune informazioni ed i documenti che reputa necessari ai fini del procedimento nonche' le deduzioni che gli pervengano dall'incolpato e dal pubblico ministero, stabilisce quali testimoni siano utili per l'accertamento dei fatti e provvede ad ogni altra indagine.
Il Presidente nomina poi il relatore tra i componenti del Direttorio, e fissa la data della seduta per il giudizio, ordinando la citazione dell'incolpato, con l'osservanza del termine prescritto nell'art. 45 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Art. 48
#Comma 1
La citazione e' notificata all'incolpato ed al pubblico ministero.
Essa deve contenere:
1° le generalita' dell'incolpato;
2° la menzione circostanziata degli addebiti;
3° l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che l'incolpato potra' essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, sara' proceduto al giudizio in sua assenza;
4° l'elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio;
5° il termine entro il quale l'incolpato, il suo difensore e il pubblico ministero potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni ed indicare testimoni;
6° la data e la sottoscrizione del Presidente.
Ordinata la notificazione dell'atto di citazione, il Presidente provvede anche per la citazione dei testimoni.
Art. 49
#Comma 1
L'incolpato ed il pubblico ministero, qualora inducano testimoni a termini del n. 5 del precedente articolo, debbono esporre sommariamente le circostanze sulle quali intendono che i testimoni siano esaminati.
Il Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio, ordina la citazione dei testimoni indicati.
Qualora non sia possibile provvedere tempestivamente per la citazione dei testimoni indicati, il Presidente ordina il rinvio del giudizio ad altra prossima seduta, dandone immediatamente comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero ed ai testimoni gia' citati.
Art. 50
#Comma 1
Nella seduta stabilita, il relatore espone i fatti e le risultanze del procedimento. Viene interrogato quindi l'incolpato, sono esaminati i testimoni e il difensore e' ammesso ad esporre le sue deduzioni.
L'incolpato ha per ultimo la parola, se la domanda. Qualora l'incolpato non si presenti ne' giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
Art. 51
#Comma 1
Chiusa la discussione, il Direttorio delibera fuori della presenza dell'incolpato e del difensore.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dello articolo 473 del codice di procedura penale.
La decisione e' redatta dal relatore e deve contenere la esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui e' pronunziata e la sottoscrizione del Presidente e del segretario. Essa e' pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria.
Art. 52
#Comma 1
Nei procedimenti che si svolgono davanti al Direttorio del Sindacato nazionale, nel caso preveduto nell'art. 38, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni precedenti di questo Capo.
Le stesse disposizioni si applicano nei procedimenti davanti alla Commissione centrale, nel caso preveduto nell'articolo 54, n. 2, dello stesso Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, osservate per le decisioni le norme dell'art. 64 del presente decreto.
Art. 53
#Comma 1
La ricusazione dei componenti di un Direttorio puo' essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per il giudizio. L'atto relativo e' presentato negli Uffici di Segreteria del Direttorio e deve contenere, sotto pena di inammissibilita', i motivi sui quali la ricusazione si fonda, ed essere sottoscritto dall'interessato o da un suo procuratore speciale.
La ricusazione e l'astensione non hanno effetto sugli atti compiuti anteriormente.
Le impugnazioni proposte avverso le decisioni in materia di ricusazione o di astensione non sospendono il corso del procedimento disciplinare.
Art. 54
#Comma 1
La cognizione dei motivi di ricusazione appartiene allo stesso Direttorio, quando, per effetto di questa, esclusi i componenti ricusati, gli altri raggiungono il numero prescritto per decidere.
Prima di decidere il Direttorio comunica l'atto di ricusazione alle altre parti interessate, invita i componenti ricusati a fornire senza ritardo le proprie deduzioni sui motivi della ricusazione e procede alle indagini che reputi occorrenti.
Le altre parti interessate possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni dalla comunicazione.
Art. 55
#Comma 1
Nel caso preveduto nell'art. 49, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il ricorso e' proposto nei modi e termini indicati nel primo comma dell'art. 53 del presente decreto.
Il ricorso e' comunicato alle altre parti interessate, a cura del Direttorio; ed i componenti ricusati sono invitati a fornire senza ritardo le proprie deduzioni sui motivi della ricusazione. Le altre parti interessate possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni dalli comunicazione.
Il ricorso, assieme agli atti del procedimento ed alle deduzioni di cui al comma precedente, e' quindi trasmesso, secondo i casi, alla Commissione centrale oppure al Direttorio del Sindacato Nazionale.
La Commissione centrale o il Direttorio del Sindacato Nazionale, premesse le indagini che reputino occorrenti, decidono nel piu' breve termine, e, qualora ammettano la ricusazione, proseguono nel procedimento sino alla definizione di esso.
Si applicano per il procedimento le norme degli articoli 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del presente decreto.
Qualora il ricorso sia respinto oppure le ricusazioni siano ammesse parzialmente in modo che non venga a mancare presso il Direttorio competente il numero dei membri prescritto per decidere, gli atti sono immediatamente rinviati allo stesso Direttorio per l'ulteriore corso del procedimento.
Nel caso di astensioni, per effetto delle quali venga a mancare nel Direttorio il numero di componenti prescritto per decidere, gli atti del procedimento sono trasmessi, secondo i casi, alla Commissione centrale o al Direttorio del sindacato Nazionale. Delle astensioni e della trasmissione degli atti e' data immediata comunicazione alle parti interessate, le quali hanno facolta' di fare pervenire, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, le loro deduzioni alla Commissione centrale o al Direttorio del Sindacato Nazionale.
La Commissione centrale o il Direttorio del Sindacato Nazionale, se riconoscono fondati i motivi delle astensioni, proseguono nel procedimento disciplinare sino alla definizione di esso, con l'osservanza delle norme degli articoli indicati nel precedente comma quinto.
Qualora la Commissione centrale o il Direttorio del Sindacato Nazionale riconoscano infondati i motivi delle astensioni o le ammettano parzialmente in modo che non venga a mancare nel Direttorio competente il numero dei componenti prescritto per decidere, rinviano gli atti allo stesso Direttorio per l'ulteriore corso del procedimento.
Puo' essere riconosciuto il diritto di astensione anche per ragioni di convenienza non compresi dalla legge tra i motivi di ricusazione.
Art. 56
#Comma 1
Nel caso preveduto nell'art. 49, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, ciascuno dei Direttorii dei Sindacati, fra i quali si sia determinato un conflitto di competenza, trasmette gli atti del procedimento al Direttorio del Sindacato Nazionale.
Della trasmissione degli atti e' data immediata comunicazione alle parti interessate, le quali possono fare pervenire le loro deduzioni al Direttorio del Sindacato Nazionale nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
In seguito alla decisione del Direttorio del Sindacato Nazionale, gli atti sono rimessi al Direttorio del Sindacato che sia stato ritenuto competente.
L'impugnazione proposta avverso la decisione del Direttorio del Sindacato Nazionale non sospende il corso del procedimento disciplinare.
Comma 2
CAPO III. - Dei procedimenti disciplinari in confronto dei praticanti.
Art. 57
#Comma 1
Sono sottoposti a procedimento disciplinare i praticanti che si rendono colpevoli di fatti non conformi alla dignita' ed al decoro della professione forense, oppure, qualora esercitino il patrocinio a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, di abusi o mancanze nell'esercizio del patrocinio stesso.
Art. 58
#Comma 1
Si applicano, nei riguardi della disciplina dei praticanti, le disposizioni del titolo IV del R. decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, e quelle dei capi I e II del presente titolo.
La sospensione ha per effetto la interruzione della pratica.
Durante la sospensione il condannato e' privato dell'esercizio del patrocinio.
Per effetto della radiazione il condannato non puo' essere piu' iscritto nel registro dei praticanti, salvo il disposto dell'art. 47 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e del primo comma del presente articolo.
Comma 2
CAPO IV. - Dei procedimenti innanzi alla Commissione centrale.
Art. 59
#Comma 1
Il ricorso alla Commissione centrale e' presentato negli Uffici del Direttorio che ha emesso la pronuncia, e deve contenere l'indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda, ed essere corredato della copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente.
Agli effetti della decorrenza del termine per il ricorso incidentale preveduto nell'art. 50, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si ha riguardo alla data in cui e' stata fatta la notificazione del provvedimento impugnato al professionista interessato, e, nel caso di piu' professionisti, alla data dell'ultima notificazione.
L'Ufficio del Direttorio comunica immediatamente, in copia, alle altre parti il ricorso che sia stato presentato a norma del comma primo del presente articolo. Al pubblico ministero e' anche comunicata la data dell'ultima notificazione del provvedimento impugnato ai professionisti interessati.
Il ricorso e gli altri atti del procedimento rimangono depositati negli Uffici del Direttorio per il termine di dieci giorni dalla scadenza di quello stabilito per ricorrere. Nel caso di cui all'art. 50, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il termine del deposito decorre dalla scadenza di quello stabilito per il ricorso incidentale.
Fino a quando gli atti rimangono depositati le parti interessate possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.
Il ricorso e gli altri atti nonche' le deduzioni ed i documenti di cui al comma precedente sono quindi trasmessi alla Commissione centrale.
Art. 60
#Comma 1
La Segreteria della Commissione centrale, non appena ricevuti gli atti di cui al precedente articolo, li comunica al pubblico ministero presso la Corte di cassazione del Regno, che ne curera' la restituzione non oltre quindici giorni dalla ricezione.
Contemporaneamente la stessa Segreteria avverte il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli Uffici della Commissione per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il pubblico ministero deve effettuarne la restituzione.
Ai fini della comunicazione preveduta nel precedente comma, come di ogni altra, nonche' delle notificazioni prescritte, le parti interessate devono tempestivamente eleggere il proprio domicilio in Roma presso una persona od un Ufficio e darne avviso alla Segreteria della Commissione centrale. In mancanza della elezione di domicilio, le comunicazioni e le notificazioni sono fatte mediante deposito nella Segreteria della Commissione centrale.
Nel procedimento davanti alla Commissione centrale il professionista interessato puo' essere assistito da un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578, munito di mandato speciale.
Art. 61
#Comma 1
Durante il termine di cui al comma secondo dell'articolo precedente, il ricorrente, il suo difensore e le altre parti hanno facolta' di prendere visione degli atti, di proporre deduzioni e si esibire documenti.
Uguale facolta' compete al pubblico ministero presso la Corte di cassazione. Il presidente della Commissione centrale nomina quindi il relatore fra i componenti della Commissione e fissa la data della seduta per la discussione del ricorso.
La discussione del ricorso non puo' avere luogo prima di dieci giorni dalla scadenza del termine di cui allo stesso secondo comma dell'articolo precedente.
Del provvedimento con cui e' stata fissata la seduta e' data immediata comunicazione al ricorrente ed alle altre parti con indicazione del giorno e dell'ora in cui la seduta avra' luogo.
Art. 62
#Comma 1
La discussione del ricorso ha luogo con l'intervento del pubblico ministero presso la Corte di cassazione quando il il ricorso sia stato proposto dal pubblico ministero o, se proposto dal professionista, concerna un provvedimento di radiazione dall'albo oppure siavi stato ricorso incidentale del pubblico ministero.
L'intervento del pubblico ministero e' prescritto inoltre quando trattasi di ricorso avverso le deliberazioni preveduto negli articoli 35 e 47 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
In ogni altro caso e' in facolta' del pubblico ministero di intervenire, salvo il disposto dell'art. 65 del presente decreto.
Art. 63
#Comma 1
Nel giorno stabilito il commissario incaricato riferisce sul ricorso. Quindi il professionista interessato e' ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore, ed il pubblico ministero, quando sia intervenuto, svolge le sue conclusioni.
La decisione del ricorso e' deliberata fuori della presenza dell'incolpato e del difensore. Il pubblico ministero assiste alla decisione.((5))
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 473 del codice di procedura penale.
E' in facolta' della Commissione centrale di procedere, su richiesta delle parti o di ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti.
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 17 febbraio 1972 n. 27 (in G.U. 1ª s.s. 23/02/1972 n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme integrative e di attuazione del r.d. legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, nella parte in cui dispone che il pubblico ministero assiste alla decisione".
Art. 64
#Comma 1
Le decisioni della Commissione centrale sono pronunciate in nome del Re, sono redatte dal relatore e devono contenere l'indicazione dell'oggetto del ricorso, le deduzioni del ricorrente, le conclusioni del pubblico ministero, quando sia intervenuto, i motivi sui quali si fondano, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui sono pronunziate, la sottoscrizione del Presidente e del segretario.
Esse sono pubblicate mediante deposito dell'originale nella segreteria della Commissione. Una copia ne e' comunicata immediatamente al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al quale debbono essere comunicate anche le date in cui siano state eseguite le notificazioni delle decisioni stesse alle altre parti interessate.
Art. 65
#Comma 1
Nei procedimenti che si svolgono davanti alla Commissione centrale nei casi di cui agli articoli 49, comma secondo, 51, n. 2, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e 52, comma secondo, e 55 del presente decreto interviene alla seduta il pubblico ministero presso la Corte di cassazione.
Comma 2
CAPO V. - Dei ricorsi alle Sezioni unite della Corte di cassazione.
Art. 66
#Comma 1
Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione deve essere notificato, per mezzo di ufficiale giudiziario, a cura del ricorrente, alle altre parti interessate nel termine stabilito per ricorrere dall'art. 56 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Nei quindici giorni successivi alla notificazione il ricorso deve essere presentato nella Cancelleria della Corte assieme all'atto originale di notificazione ed alla copia della decisione impugnata che e' stata notificata al ricorrente.
Il ricorso e' sottoscritto dal ricorrente o da un suo procuratore monito di mandato speciale, e deve contenere l'esposizione dei fatti e dei motivi sui quali si fonda, nonche' la elezione di domicilio in Roma, con l'indicazione della persona o dell'Ufficio presso cui la elezione e' fatta.
Le altre parti interessate possono fare pervenire le loro deduzioni entro il termine di venti giorni successivi alle notificazioni di cui al comma primo del presente articolo.
Art. 67
#Comma 1
La cancelleria della Corte di cassazione comunica senza ritardo copia del ricorso al procuratore generale presso la stessa Corte, e richiede gli atti del procedimento alla Segreteria della Commissione centrale, che ne cura la immediata trasmissione.
Pervenuti gli atti e trascorsi i termini di cui all'articolo precedente, il Primo Presidente della Corte di cassazione fissa l'udienza in cui il ricorso deve essere discusso, nomina il relatore e dispone che gli atti siano comunicati al pubblico ministero.
Il provvedimento che stabilisce l'udienza per la discussione del ricorso e' comunicato alle parti almeno quindici giorni prima.
L'interessato, nell'udienza stabilita, e' ammesso ad esporre le sue difese personalmente o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, munito di mandato speciale.
La Corte decide, sentite le conclusioni del pubblico ministero.
Si osservano, per il rimanente, le disposizioni, in quanto applicabili, del procedimento davanti alla Corte di cassazione in materia civile.
Art. 68
#Comma 1
Oltre i casi indicati nei commi secondo e terzo dell'art. 56 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il pubblico ministero presso la Corte di cassazione ha facolta' di ricorrere alle Sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso qualsiasi decisione della Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori, che non sia stata impugnata dalle altre parti interessate oppure sia stata impugnata per motivi diversi da quelli che il procuratore generale intende dedurre.
Il ricorso preveduto nel precedente comma deve essere proposto e notificato agli interessati entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 56, comma terzo, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. Tale termine, e' computato dal giorno dell'ultima notificazione alle parti interessate della decisione della Commissione centrale.
Nel rimanente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 66 e 67 del presente decreto.
Comma 2
TITOLO III. - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
Art. 69
#Comma 1
Gli albi degli avvocati e quelli dei procuratori debbono contenere l'elenco degli iscritti in ordine alfabetico, con l'indicazione del loro cognome, nome e paternita' nonche' dei titoli accademici ed onorifici e delle decorazioni, della sede dell'Ufficio di ciascuno, della data di iscrizione e di quella del giuramento e dell'autorita' giudiziaria presso la quale il giuramento e' stato prestato.
Nell'elenco speciale di cui al comma quarto dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere indicato, per ogni professionista, l'ente al cui ufficio legale il professionista stesso appartiene.
Sono elencati in un registro apposito i procuratori che siano stati nominati sostituti di altri procuratori a termini dell'art. 9 dello stesso Regio decreto-legge. Nel registro deve essere indicato per ciascuno degli iscritti il professionista che lo ha nominato.
L'albo speciale preveduto nell'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve contenere il cognome, nome e paternita' degli iscritti, la data d'iscrizione e l'indicazione dell'albo di avvocati al quale l'iscritto appartiene.
L'albo speciale e' pubblicato al principio di ogni anno nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Nello stesso Bollettino vengono pubblicate le successive variazioni.
Art. 70
#Comma 1
Il registro speciale dei praticanti deve contenere, oltre l'indicazione del cognome, nome, paternita', luogo e data di nascita e luogo di residenza dell'iscritto, anche l'indicazione della data della laurea e dell'Universita' dalla quale fu conferita.
Nel registro deve essere annotata la data del giuramento per coloro che l'abbiano prestato a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Il registro, prima dell'uso, e' numerato e firmato in ciascun foglio dal Segretario del Sindacato.
Le iscrizioni sono eseguite nel registro per ordine cronologico secondo la data delle deliberazioni prevedute nell'articolo 3 del presente decreto.
I praticanti ammessi al patrocinio davanti alle preture, i quali abbiano prestato il giuramento a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono essere annotati anche in un elenco a parte, annesso al registro speciale, numerato e firmato a norma del comma terzo del presente articolo.
Art. 71
#Comma 1
Per gli effetti di cui all'art. 5, lettera e) del presente decreto, i cancellieri delle Corti di appello e dei tribunali, i quali assistono alle udienze, devono raccogliere in un apposito registro le firme dei praticanti presenti in ciascuna udienza.
Al termine dell'udienza il foglio del registro e' vistato dal Presidente in continuazione delle firme raccolte.
((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, relative alle modalita' di svolgimento della pratica forense".
Art. 72
#Comma 1
Per essere ammessi al giuramento di cui agli articoli 8 e 12 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, gli interessati debbono esibire all'autorita' giudiziaria davanti a cui il giuramento deve essere prestato un certificato del Segretario de Sindacato, dal quale risulti la loro iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti.
L'autorita' giudiziaria da' immediatamente comunicazione della prestazione del giuramento a Segretario del Sindacato competente.
Art. 73
#Comma 1
Nei casi di cui all'art. 66 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il Direttorio del Sindacato, prima di ordinare, a termini del comma secondo dello stesso articolo, il deposito degli atti e dei documenti, puo' adottare ogni provvedimento che ritenga opportuno.
Qualora la necessita' urgente della prosecuzione del giudizio o altre esigenze lo richiedano, il Direttorio puo' permettere che gli atti e le scritture siano ritirati contro il rilascio di una ricevuta particolareggiata del nuovo procuratore od avvocato, il quale assume impegno personale di riconsegnarli al Direttorio non appena ne sia richiesto.
Il procuratore o l'avvocato a cui sia domandata la restituzione degli atti e documenti puo' essere autorizzato dal Direttorio a farsi rilasciare dagli Uffici del Sindacato, a spese del cliente, una precisa descrizione degli atti e documenti medesimi, con l'annotazione della spesa relativa a ciascuno di essi, nonche' la copia integrale di quei documenti che, a giudizio insindacabile del Segretario del Sindacato, occorressero ai fini della valutazione dell'opera professionale prestata.
Art. 74
#Comma 1
Presso la Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori e' costituito un Ufficio di segreteria composto di un magistrato di grado non superiore al sesto, e di non piu' di quattro funzionari di cancelleria.
Il magistrato ed i funzionari di cancelleria sono nominati dal Ministro di grazia e giustizia tra quelli addetti al Ministero.
Art. 75
#Comma 1
Presso il Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e procuratori e presso i Direttorii dei Sindacati locali, gli Uffici di segreteria, per quanto concerne le funzioni deferite al Direttorii stessi col R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e col presente decreto, sono diretti da un componente del Direttorio nominato dal Segretario del Sindacato, presidente del Direttorio.
Art. 76
#Comma 1
Gli Uffici di segreteria di cui agli articoli 74 e 75 curano le comunicazioni e le notificazioni degli atti ed adempiono a tutte le altre mansioni di loro spettanza a norma del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e del presente decreto, secondo le istruzioni che saranno impartite rispettivamente dal Presidente della Commissione centrale e dal Segretario del Sindacato, presidente del Direttorio.
Art. 77
#Comma 1
Negli Uffici di segreteria della Commissione centrale ed in quelli dei Direttorii dei Sindacati, sono istituiti:
a) un registro nel quale devono essere riportati in ordine di data tutti i verbali delle adunanze. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario;
b) un registro generale nel quale debbono essere annotati per ordine di data tutti gli atti che pervengono alla Commissione o al Direttorio.
Gli atti relativi ad ogni affare sono riuniti in distinti fascicoli, ciascuno dei quali e' controsegnato da un proprio numero ed annotato in un'apposita rubrica.
Art. 78
#Comma 1
Per l'esercizio delle funzioni di spettanza dei Comitati di cui agli articoli 14, comma secondo, 33, comma sesto, e 38, comma quarto, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni dello stesso R. decreto-legge e del presente decreto relative ai Direttorii dei Sindacati per quanto concernono le funzioni medesime.
Art. 79
#Comma 1
Ai componenti della Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori ed ai membri delle Commissioni per gli esami di avvocato e di procuratore, che non appartengono alle Amministrazioni dello Stato, e' corrisposto, oltre le eventuali indennita' di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari del grado 5°, un gettone di presenza di L. 50 per ogni giorno di adunanza. A coloro che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennita' di viaggio e di soggiorno corrispondenti al grado, e' assegnato un gettone di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.
I gettoni di presenza sono assoggettati alla riduzione del dodici per cento, a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
Art. 80
#Comma 1
Nel caso preveduto nell'art. 14, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le funzioni inerenti alla custodia degli albi e dei registri dei praticanti e quelle disciplinari sono esercitate dal presidente del Tribunale fino a quando non sia costituito il Comitato di cui al detto articolo.
Art. 81
#Comma 1
Nelle circoscrizioni di tribunale nelle quali non esiste attualmente un Sindacato di avvocati e procuratori ed occorre procedere alla costituzione degli albi professionali propri della circoscrizione, questi sono formati a cura del Presidente del Tribunale, il quale vi provvede entro il 31 marzo 1934, iscrivendo di ufficio negli albi i professionisti che abbiano la loro residenza nella circoscrizione del tribunale stesso. A ciascun professionista e' assegnata l'anzianita' che aveva nell'albo al quale apparteneva.
Lo stesso presidente del Tribunale provvede alla formazione del registro dei praticanti.
Coloro che sono iscritti negli albi dei procuratori a norma del comma primo del presente articolo debbono, entro il 30 giugno 1934, regolarizzare la loro situazione, agli effetti dell'obbligo della residenza, a termini dell'art. 10 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Avvenuta la formazione degli albi, il Presidente del Tribunale ne comunica un esemplare al Ministero di grazia e giustizia ed a quello delle Corporazioni, nonche' al Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e procuratori.
Il Presidente del Tribunale esercita la funzioni inerenti alla custodia degli albi formati a norma del comma primo del presente articolo nonche' dei registri dei praticanti, e quelle relative al potere disciplinare fino a quando non sia stato costituito il Direttorio del Sindacato, oppure, nel caso preveduto nell'art. 14, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, fino a quando non sia stato costituito il Comitato di cui allo stesso articolo.
Art. 82
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164))
((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Art. 83
#Comma 1
Sono abrogate le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 18 del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282. Tuttavia i procuratori attualmente ammessi ad esercitare davanti ai tribunali istituiti con lo stesso decreto-legge, ed appartenenti alla circoscrizione di altro distretto di Corte d'appello, possono continuare a prestare la loro opera, presso i tribunali medesimi negli affari promossi, con il loro intervento, dinanzi all'autorita' giudiziaria anteriormente al 1° febbraio 1934.
Art. 84
#Comma 1
E' fatta riserva di emanare, a termini dell'art. 101 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le ulteriori norme occorrenti per integrarlo, attuarlo e coordinarlo con altre leggi.
Il presente decreto avra' attuazione contemporaneamente alla entrata in vigore delle disposizioni del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 156. - MANCINI.