Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo alla attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
Comma 2
Comma 3
L'art. 13 è abrogato.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
"Negli anni 1967, 1968 e 1969".
Comma 3
Comma 4
Le modalità per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 7-ter, paragrafo 2, dello stesso regolamento comunitario n. 159/66 e sue modifiche, nonchè per l'esercizio dei relativi controlli sono stabilite in conformità delle norme comunitarie, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste".
Fino al limite delle prestazioni finanziarie concesse alle associazioni dei produttori per gli scopi anzidetti, gli enti di sviluppo diverranno creditori nei confronti dell'AIMA))
Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, iscritte nell'apposito elenco nazionale, sono equiparate alle cooperative frutticole con effetto dalla data di entrata in vigore della legge suddetta.
Art. 3
#Comma 1
Le disposizioni e le condizioni per la concessione della sopraindicata agevolazione sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Con decreto del Ministro per le finanze da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alla detta agevolazione e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura dell'agevolazione stessa, nei limiti risultanti dal su menzionato regolamento comunitario n. 159/66.
L'elenco, le disposizioni, le condizioni e la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura".
Art. 5
#Comma 1
Per i prodotti di cui ai precedenti articoli, si applica il disposto dell'art. 6 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.
Art. 6
#Comma 1
Per l'applicazione delle disposizioni relative alle restituzioni previste dal presente decreto si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di restituzione dei dazi doganali.
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Per i prodotti di cui all'art. 7 del regolamento comunitario n. 23/62, qualora il termine di cui al precedente comma sia già scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'istanza può essere presentata entro novanta giorni a decorrere da quest'ultima data.
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
Ai fini della concessione delle restituzioni di cui al presente decreto, il Ministero delle finanze può disporre che siano sottoposte a controllo doganale le merci oggetto dell'agevolazione stessa, i prodotti destinati ad essere impiegati nella fabbricazione delle merci oggetto dell'agevolazione, le lavorazioni relative ai procedimenti di fabbricazione, nonchè le merci ottenute dalle lavorazioni medesime.
Il controllo doganale di cui al comma precedente è effettuato alle condizioni e con le modalità stabilite dallo stesso Ministero delle finanze.
Art. 10
#Comma 1
Per la classificazione dei prodotti di cui al presente decreto valgono le norme per l'interpretazione e l'applicazione della vigente tariffa doganale.
In relazione alla nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione dei regolamenti comunitari n. 23/62 e n. 159/66 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte, il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto ad apportare le conseguenti modificazioni alle voci della vigente tariffa doganale.
Art. 11
#Comma 1
In deroga alle disposizioni vigenti, il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, potrà escludere totalmente o parzialmente, in osservanza di conformi disposizioni adottate dai competenti organi comunitari, la concessione della temporanea importazione, ai soli effetti dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente, per i prodotti che formano oggetto della disciplina agricola delle Comunità economiche europee.
Con la stessa procedura potrà essere esclusa l'applicazione del beneficio di cui alla legge 9 ottobre 1964, n. 948, modificata con l'art. 11 del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, convertito nella legge 27 luglio 1967, n. 627.
L'art. 8 dei decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, e l'art. 11 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, sono abrogati.
Art. 12
#Comma 1
Il Ministro per le finanze con propri decreti stabilisce le disposizioni, le formalità e le condizioni da osservare in tutti i casi nei quali le norme comunitarie dispongano l'adozione di misure amministrative in materia di applicazione di imposizioni all'importazione o all'esportazione e di concessioni di restituzioni all'esportazione, per i prodotti di cui all'art. 3 del presente decreto.
Art. 13
#Comma 1
Per la risoluzione delle controversie tra le dogane e gli importatori o gli esportatori relative all'applicazione delle imposizioni all'importazione od all'esportazione, nonchè di quelle relative all'applicazione delle restituzioni di cui all'art. 3 del presente decreto, si osservano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni ed aggiunte.
Art. 14
#Comma 1
I prodotti di cui al precedente art. 3, presentati alla importazione, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni relative all'abolizione o alla riduzione progressiva dei dazi o di altre imposizioni negli scambi tra Stati membri previste dai regolamenti comunitari n. 23/62 e n. 159/66 e successive modifiche ed aggiunte, su presentazione degli appositi documenti stabiliti dai competenti organi delle Comunità economiche europee.
Le dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che l'identità della merce presentata non possa essere accertata sulla sola base dei suindicati documenti e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente comma, qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui all'art. 3 che rispondono alle condizioni stabilite dai regolamenti comunitari n. 23/62 e n. 159/66 e successive modifiche ed aggiunte, relative all'abolizione o riduzione progressiva dei dazi o di altre imposizioni negli scambi tra Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, il documento stabilito dai competenti organi delle Comunità economiche europee, ai fini dell'applicazione del regime comunitario nel Paese membro di destinazione.
Art. 15-bis
#Comma 1
Sui prodotti orticoli e ortofrutticoli esportati a mezzo di aeromobili non sono applicati i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile, di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e successive modificazioni.
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Per la corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce, con proprio decreto, i termini e le modalità per la presentazione, da parte degli interessati, della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo, nonchè modalità per la compilazione dei registri di lavorazione e dei registri di carico e scarico che gli stabilimenti di molitura delle olive e gli stabilimenti di estrazione di olio dalle sanse vergini di oliva e di raffinazione dell'olio di oliva lampante e grezzo di sansa sono obbligati a tenere ai sensi delle norme nazionali e comunitarie.
Art. 17
#Comma 1
Le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, e nell'art. 19 del presente decreto si applicano anche per le domande di integrazione di prezzo relative alla campagna 1969-70 ancora in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 18
#Comma 1
I produttori olivicoli, per i quali, ai sensi dell'art. 4 del regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee n. 2113/70 del 20 ottobre 1970, le denunce di coltivazione già presentate per la campagna 1969-70 sono valide per la
Art. 19
#Comma 1
Nel caso contemplato dall'art. 11 del regolamento della commissione delle Comunità economiche europee n. 2212/70 del 30 ottobre 1970, le quantità di olive da prendere in considerazione per la determinazione delle quantità di olio ammissibili all'integrazione sono fissate dalle commissioni provinciali di cui al decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5.
Nei casi in cui il produttore delle olive non le abbia fatte molire per proprio conto e non le abbia cedute direttamente agli oleifici, ma le abbia vendute a terzi e non sia possibile verificare la concordanza tra la quantità di olive indicata nella domanda di integrazione e la corrispondente quantità di olio che ne è stato estratto, le suddette commissioni provinciali determineranno le quantità di olive da prendere in considerazione ed i quantitativi di olio ammissibili all'integrazione, che non potranno comunque superare i limiti delle rese indicative valevoli per le relative zone di produzione.
Art. 20
#Comma 1
Quando, a seguito di controlli, risulta che la quantità di olio grezzo estratto dalle sanse vergini di oliva, indicata nella domanda di integrazione di prezzo, è superiore a quella desumibile dall'applicazione della media ponderata delle rese fissate dai comitati provinciali dei prezzi nelle province da cui provengono le sanse disoleate, la quantità di olio grezzo di sansa ammissibile all'integrazione deve essere fissata, previa indagine, dalle commissioni di cui al precedente articolo, sentita se del caso la ditta interessata.
Art. 21
#Comma 1
Le determinazioni relative alle rese indicative in olive per singole zone ed alle rese indicative in olio per periodi di lavorazione di cui all'art. 1 della legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 5, verranno adottate entro e non oltre il 15 giugno 1971,
Art. 22
#Comma 1
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in presenza di gravi comprovati motivi o di casi di forza maggiore, può disporre l'accettazione, da parte degli uffici preposti, delle denunce di coltivazione e delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione della
La disposizione del comma precedente si applica anche alla campagna 1969-70.
Art. 23
#Comma 1
È ammesso ricorso contro i provvedimenti di liquidazione delle integrazioni di prezzo, anche se il relativo importo sia stato riscosso.
Art. 24
#Comma 1
Per la concessione, in attuazione delle norme comunitarie, dell'integrazione ordinaria per i semi di colza, ravizzone e girasole e dell'integrazione supplementare per i semi di colza e ravizzone disoleati in Italia durante la campagna 1970-71, si applicano le disposizioni riguardanti i predetti semi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, con l'osservanza, per quanto riguarda l'integrazione supplementare, delle norme di cui al regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee n. 1221/70 del 29 giugno 1970.
L'ammontare dell'integrazione supplementare spettante alle ditte nazionali che, durante la campagna 1970-71, hanno preceduto alla disoleazione dei semi di colza e ravizzone di origine comunitaria, nonchè le modalità ed i criteri relativi alla liquidazione dell'integrazione medesima saranno stabiliti dal Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, d'intesa con quelli del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.
Art. 25
#Comma 1
Al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, sono apportate le seguenti modificazioni:
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
b) la quantità di olio di oliva di pressione commestibile e lampante ottenuto;
c) la quantità di olio di oliva lavato prodotto;
d) la quantità di sansa di oliva ottenuta;
e) la quantità di energia elettrica (forza motrice) espressa in kWh consumata durante la lavorazione negli oleifici azionati con motori elettrici;
f) il numero delle ore giornaliere di lavorazione per gli oleifici azionati con mezzi diversi dall'energia elettrica;
g) l'ammontare dell'imposta dovuta.
Comma 6
Comma 7
Comma 8
La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali dello stabilimento nonchè dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:
a) la ditta e chi la rappresenta;
b) l'ubicazione dello stabilimento;
c) i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno è destinato con riferimento alla planimetria;
d) il tipo, le caratteristiche e la potenzialità degli impianti di produzione e delle attrezzature accessorie;
e) il processo di lavorazione ed il tipo di solvente da impiegare;
f) i locali od i serbatoi vincolati dalla finanza per la custodia dell'olio estratto dalla sansa di oliva;
g) la quantità massima di olio estratto dalla sansa di oliva che si intende tenere nei locali o nei serbatoi indicati alla precedente lettera f)".
Comma 9
Comma 10
Comma 11
a) la ditta e chi la rappresenta;
b) l'ubicazione dello stabilimento;
c) il tempo continuativo o distinto in vari periodi, in cui si intende dar corso alla estrazione dell'olio dalla sansa di oliva;
d) i quantitativi di sansa da adoperare e di olio da ottenere.
Comma 12
Comma 13
Comma 14
Nelle raffinerie di olio di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili e a qualunque uso destinati, è vietato introdurre o detenere materie grasse di qualsiasi natura e provenienza diversa dall'olio di oliva di pressione commestibile, dall'olio di oliva lampante, dall'olio di oliva lavato, dall'olio di sansa di oliva, dall'olio di oliva rettificato, dall'olio di sansa di oliva rettificato, dall'olio di semi grezzo, dall'olio di semi rettificato e dai sottoprodotti della lavorazione dell'olio di oliva, dell'olio di sansa di oliva e dell'olio di semi
È altresì vietato introdurre o detenere negli opifici, di cui ai precedenti commi, coloranti naturali o artificiali oppure prodotti contenenti detti coloranti atti a colorare oli di semi ed oli e di oliva. Tale divieto comprende i prodotti vitaminici e provitaminici dotati di potere colorante ed altri prodotti diversi da quelli che normalmente vengono impiegati per la raffinazione degli oli di oliva, come l'anidride maleica".
Comma 15
Comma 16
Le norme di applicazione di quanto stabilito al comma precedente saranno determinate dal Ministro per le finanze"))
Comma 17
Comma 18
Comma 19
Comma 20
La cauzione deve essere presentata nel termine che sarà fissato dall'Amministrazione finanziaria e nei modi previsti dalle norme legislative vigenti per gli altri prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.
Chiunque ometta di prestare, nel termine di cui sopra, la cauzione prevista dal primo comma del presente articolo è punito con la pena pecuniaria da lire centomila a lire cinquecentomila".
Comma 21
Comma 22
Comma 23
Comma 24
Qualora invece la dichiarazione stessa, riconosciuta regolare, sia stata presentata entro i 10 giorni successivi al termine di scadenza previsto dal precedente art. 19, il contravventore è punito con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centomila".
Art. 26
#Comma 1
Gli oneri derivanti dal pagamento delle integrazioni di prezzo graveranno sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
- GIOLITTI - PRETI -
FERRARI AGGRADI - GAVA
- ZAGARI
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 14. - CARUSO