DECRETO-LEGGE

D.L. 792/1981 - DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1981, n. 792

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1981, n. 792

Numero 792 Anno 1981 GU 31.12.1981 Codice 081U0792

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

#

Art. 2

#

Comma 1


Nel primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il n. 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis) nel termine di un mese dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e);".
La disposizione del presente articolo si applica a partire dai versamenti che devono essere eseguiti relativamente alle ritenute sui redditi maturati nel periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1981.
Per il primo versamento da effettuare entro il termine stabilito dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, qualora il versamento stesso non sia inferiore al 95 per cento di quello dovuto e si provveda al versamento della differenza entro il mese successivo alla scadenza del predetto termine.

Art. 3

#

Comma 1


L'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificato, da ultimo, dall'art. 2, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, è sostituito dal seguente:
"Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma, n. 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni un importo pari ai nove decimi delle ritenute, di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.
Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno e il 31 ottobre".

Art. 4

#

Art. 5

#

Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1981

Comma 4

PERTINI

Comma 5

SPADOLINI - FORMICA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 27