Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la partecipazione degli utenti alla spesa sanitaria al fine di razionalizzare e di orientare qualitativamente il contenimento della medesima, nonchè per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
Misure per il contenimento della spesa sanitaria
Comma 2
1. Ferma restando la quota fissa di L. 2.000 per ricetta, le quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono sostituite con una quota di partecipazione alla spesa pari al 20 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori.
((2))
2. Le specialità medicinali corrispondenti alle categorie terapeutiche di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità in data 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1984, indicate nell'elenco allegato al decreto del Ministro della sanità in data 30 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 1988, sono soggette, con decorrenza 1° settembre 1988, alla quota di partecipazione alla spesa nella misura del 40 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori, ferma restando la quota fissa per ricetta di L. 2.000. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 GENNAIO 1989, N. 23.
2-bis. La partecipazione alla spesa per le specialità medicinali, da parte dei cittadini, non può superare lire trentamila per ricetta.
2-ter. Sono compresi fra le categorie dei cittadini esenti dalla partecipazione alla spesa per le specialità medicinali i residenti a scopo di recupero nelle comunità per tossicodipendenti. Sono altresì esenti i cittadini affetti da diabete mellito, da sclerosi multipla e i cittadini sottoposti a trapianti di organi.
3. Fino ai nuovi accordi collettivi nazionali non trovano più applicazione le disposizioni relative alle prestazioni di particolare impegno professionale previste, rispettivamente, dagli articoli 41 e 29 degli accordi collettivi nazionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289 e n. 290.
Comma 3
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni dalla L. 25 gennaio 1990, n. 8 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "La quota di partecipazione alla spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, è determinata nella misura del 30 per cento. La quota fissa per ricetta è elevata a L. 3.000. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è determinato in L. 30.000."
Art. 2
#Comma 1
Anticipazione sui mutui a ripianamento dei disavanzi dei bilanci delle unità sanitarie locali relativi agli anni 1985 e 1986.
Comma 2
1. In attesa della definizione delle operazioni di ripianamento di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, le regioni e le province autonome, per fronteggiare le improcrastinabili esigenze di cassa connesse all'espletamento delle funzioni del Servizio sanitario nazionale, possono richiedere, con i criteri e le procedure previsti dal predetto articolo, la concessione di un ulteriore mutuo in via di anticipazione nella misura massima del 40 per cento dei disavanzi dei bilanci delle unità sanitarie locali per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Art. 3
#Comma 1
Ripiano dei disavanzi dei bilanci della Croce rossa italiana per gli anni 1985, 1986 e 1987
Comma 2
1. La Croce rossa italiana è autorizzata ad effettuare operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il ripiano dei disavanzi risultanti dai bilanci consuntivi approvati per gli esercizi 1985, 1986 e 1987. All'onere di ammortamento dei mutui, valutato in lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1989, la Croce rossa italiana provvede a carico del proprio bilancio.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 novembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DONAT CATTIN, Ministro della sanità
FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 novembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DONAT CATTIN, Ministro della sanità
FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI