Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure che consentano l'immediata realizzazione di interventi infrastrutturali nelle aree che saranno interessate dai mondiali di calcio del 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei trasporti, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano all'esecuzione delle opere pubbliche, di cui all'allegato elenco, direttamente connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990.
2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:
a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati e con caratteri di non provvisorietà;
b) realizzabilità entro il 15 maggio del 1990, anche per lotti funzionali e agibili qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;
c) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;
d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, storici ed artistici.
3. Le opere di cui all'elenco allegato al presente decreto sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.
4. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al comma 2.
5. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano altresì alle opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373, per le quali il termine di realizzabilità è fissato al 27 febbraio 1992. La realizzazione di tali opere può essere eseguita per lotti funzionali e non deve intralciare lo svolgimento delle manifestazioni dei campionati mondiali di calcio del 1990.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Il termine del 27 febbraio 1992 relativo al completamento delle opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373, previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1>
aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, è prorogato al 30 agosto 1992."
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Il termine del 27 febbraio 1992 relativo al completamento delle opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373, previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1>
aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, è prorogato al 30 agosto 1992."
Art. 2
#Comma 1
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega il Ministro competente, convoca, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dal sindaco del comune interessato; ad essa partecipano i soggetti suindicati.
(( 2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche ))
3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.
Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori adempimenti.
Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori adempimenti.
Art. 3
#Comma 1
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina una commissione formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, aventi particolari esperienze nel settore amministrativo-contabile, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Essa opera presso l'ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane. Per l'espletamento dei suoi compiti, la commissione si avvale di una apposita segreteria tecnica, per il cui funzionamento viene utilizzato personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel numero massimo di cinque unità. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. La commissione, che dura in carica fino al 31 ottobre 1990, predispone relazioni semestrali sull'andamento dei lavori ed una relazione conclusiva, che sono presentate dal Governo al Parlamento.
((3))
3. Gli enti e le amministrazioni che eseguono le opere e gli interventi contemplati nel presente decreto hanno l'obbligo di inviare alla commissione gli elementi dalla medesima richiesti.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 18 marzo 1991, n. 99 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, è differito al 15 settembre 1992."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 18 marzo 1991, n. 99 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, è differito al 15 settembre 1992."
Art. 4
#Comma 1
1. Esperita favorevolmente la procedura di cui all'articolo 2, il soggetto competente è tenuto a verificare i tempi di realizzazione del progetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative agli affidamenti. Ove sia constatato che i tempi necessari non consentono l'esperibilità delle procedure ordinarie ed accelerate di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, il soggetto competente può disporre l'affidamento ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera d), della legge 8 agosto 1977, n. 584.
(( 1-bis. Limitatamente alle sole opere da realizzare per gli interventi dei campionati mondiali di calcio del 1990, la stazione appaltante, prima di autorizzare il subappalto, deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguati ai lavori da realizzare in subappalto e sia in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Il subappalto totale dell'opera è vietato. La progettazione esecutiva, nonchè quella che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risulti ancora ultimata, dovrà contenere, per singole fasi esecutive, anche i piani per la sicurezza fisica dei lavoratori, che devono essere realizzati direttamente dalle imprese aggiudicatarie. Tali piani costituiscono parte integrante del capitolato d'appalto e sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo nei cantieri. In presenza di affidamento di lavori in subappalto l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari pattuiti nel capitolato di appalto con un ribasso non superiore al 10 per cento ))
2. Al fine di garantire l'effettiva ultimazione delle opere nei termini previsti dall'articolo 1, il capitolato speciale di appalto per gli interventi di cui al medesimo articolo deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino alla data del 5 giugno 1990 e non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto.
3. Per gli interventi relativi a linee metropolitane, anche con sistemi innovativi, i comuni possono procedere, all'affidamento, anche in concessione, della progettazione e dell'esecuzione delle opere a società, imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi o associazioni temporanee di imprese. Per gli interventi in cui il sistema tecnologico innovativo adottato renda necessario assicurare una specifica compatibilità degli impianti fissi con materiale rotabile di tipo non unificato, i comuni possono procedere all'affidamento in concessione unitaria di progettazione ed esecuzione delle opere e di fornitura del materiale rotabile a società, ovvero a consorzi di cui facciano parte, insieme con i soggetti che dispongono del sistema tecnologico per la progettazione integrata e per la realizzazione di linee metropolitane, imprese di costruzione in possesso dei prescritti requisiti di legge e di provata esperienza.
(( Sono autorizzati, con deliberazione di opere relative a linee metropolitane, interventi per tecnologie, impianti ed attrezzature finalizzati a garantire la sicurezza di esercizio delle linee metropolitane esistenti ))
.
4. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Gli interventi che interessano il settore autostradale possono essere affidati dalla Azienda nazionale autonoma delle strade in regime di concessione agli enti e società concessionarie, sulla base di
(( piani finanziari e ))
appositi atti aggiuntivi alle convenzioni vigenti nei quali l'equilibrio economico è assicurato anche attraverso la proroga del termine di scadenza delle attuali concessioni.
(( Le opere possono essere eseguite anche in pendenza della formalizzazione dei relativi atti convenzionali ed anche in deroga alle convenzioni vigenti ))
.
((
5-bis. Interventi di competenza dell'ANAS su viabilità interconnessa con gli itinerari autostradali di collegamento delle aree di svolgimento dei campionati mondiali o riferiti a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1, possono essere affidati ai soggetti concessionari dei relativi itinerari, sulla base di apposite convenzioni che prevedano, tra l'altro, l'obbligo della manutenzione per un periodo non inferiore a cinque anni.
5-ter. Gli interventi che interessano il settore aeroportuale possono essere affidati in regime di concessione agli enti o società concessionari sulla base di apposite convenzioni, ove occorra anche integrative di quelle vigenti ))
Art. 5
#Comma 1
1. Il contributo ordinario all'ANAS è aumentato per gli anni 1989-1991 di lire 697 miliardi, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989, lire 389 miliardi e 500 milioni per il 1990 e lire 220 miliardi e 500 milioni per il 1991. Una quota di lire 460 miliardi per il biennio 1989-1990, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989 e di lire 373 miliardi per l'anno 1990, è destinata alla realizzazione degli interventi da individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici per le finalità di cui al precedente articolo 1. Una quota di lire 237 miliardi, in ragione di lire 16 miliardi e 500 milioni per il 1990 e di lire 220 miliardi e 500 milioni per il 1991, è riservata ad interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria migliorativa finalizzata ad esigenze di sicurezza e fluidità del traffico limitatamente agli itinerari di collegamento e servizio delle aree interessate dalle finalità del presente decreto. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 utilizzando l'accantonamento 'Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinarià. Per gli interventi di cui all'allegato elenco, l'Azienda nazionale autonoma delle strade è altresì autorizzata ad utilizzare una quota fino a lire 240 miliardi dei residui relativi al capitolo 751 del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
((2))
1-bis. In relazione alle maggiori esigenze della circolazione, della sicurezza e alle emergenze in atto in connessione con le finalità del presente decreto, l'ANAS è tenuta a dare assoluta priorità per lotti funzionali alle ultimazioni relative agli interventi già programmati sugli itinerari di afflusso e servizio alle sedi di svolgimento dei campionati mondiali, realizzabili nei limiti dei residui di stanziamento esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dedotta la quota prevista al comma 1. La realizzazione degli altri interventi già programmati in attuazione delle disposizioni vigenti, nonchè degli eventuali completamenti sui predetti itinerari, avviene secondo le disponibilità ordinarie del bilancio dell'ANAS. I programmi debbono essere comunicati alle competenti commissioni parlamentari.
2. L'ente Ferrovie dello Stato, per gli interventi di propria competenza di cui all'allegato elenco, è autorizzato a contrarre mutui nel biennio 1989-1990 nel limite massimo complessivo di lire 430 miliardi. All'onere per l'ammortamento dei predetti mutui, valutato in lire 43 miliardi in ragione d'anno, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7750 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Per la realizzazione degli interventi relativi a linee metropolitane anche con sistemi innovativi e a parcheggi, individuati con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, i comuni, i consorzi pubblici
(( per i servizi di trasporto ))
o società a prevalente capitale pubblico, sulla base della ripartizione delle disponibilità definita con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, sono autorizzati a stipulare mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo di 900 miliardi , con onere di ammortamento assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 7 per cento. Al relativo onere, valutato in lire 100 miliardi annui, a decorrere dal 1990, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1990 e per quelli successivi dell'accantonamento "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane".
4. Nell'ambito dell'importo previsto dal comma 3 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo ventennale, secondo le modalità e le agevolazioni previste dal medesimo comma 3, per un importo non superiore a lire 9 miliardi, alla società a prevalente capitale pubblico denominata S.p.a. Aeroporto di Cuneo-Levaldigi, che gestisce l'aeroporto di Levaldigi e per un importo non superiore a lire 72 miliardi alla società a totale partecipazione pubblica S.A.T.T.I. di Torino, per interventi sulla ferrovia Torino-Ceres.
5. Per la copertura finanziaria degli interventi di competenza degli enti locali previsti dall'allegato elenco, diversi da quelli di cui al comma 3, i comuni, i consorzi pubblici per i servizi di trasporto o società a prevalente capitale pubblico, provvedono a stipulare mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65.
6. Per i progetti relativi agli interventi di cui all'allegato elenco, per i quali sono stati stipulati mutui con la Cassa depositi e prestiti e che formano oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi da 31 a 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la concessione del finanziamento determina l'estinzione in via anticipata dei predetti mutui.
7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco
(( sulla base di deliberazioni adottate dalla giunta municipale ))
ai sensi dell'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ovvero, per i concorsi pubblici per i servizi di trasporto di cui ai commi 3 e 5, dell'organo consortile legittimato ad adottare le suddette deliberazioni in via d'urgenza.
8. Esperita favorevolmente la procedura di cui all'articolo 2, i soggetti competenti, relativamente agli interventi di cui al comma 3, possono affidare i lavori anche in attesa della formale concessione dei mutui.
9. Per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco, gli enti locali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa nei limiti delle somme risultanti dal progetto di bilancio predisposto dalle rispettive giunte ed in armonia con le indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è ridotto per i predetti mutui a trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione delle domande da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti a cura dei comuni interessati.
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
L'errata Corrige (in G.U. 06/04/1990, n. 80) ha disposto la seguente modifica al comma 1 del presente articolo "l'art. 5, comma 1, al 16; rigo della seconda colonna, dove è scritto: "... riduzioni di lire 16 miliardi a 500 milioni per l'anno 1990...", leggasi: "... riduzioni di lire 16 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990..."".
Art. 6
#Comma 1
1. La presentazione dei progetti esecutivi da parte degli enti locali per l'ammissione alla stipulazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione degli interventi da attuarsi in applicazione delle norme del presente decreto, con contributo a carico del bilancio dello Stato, dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 1989.
2. Le somme relative all'autorizzazione disposta dall'articolo 5, comma 1, eventualmente non utilizzate per le finalità ivi indicate, sono destinate alla
(( ultimazione per itinerario di interventi previsti dal piano decennale di grande viabilità e ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ))
.
3. Le somme relative al contributo sui mutui autorizzati dall'articolo 5, comma 3, eventualmente non utilizzate nei termini indicati, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato: "Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane - metropolitane e parcheggi" per essere destinate agli interventi per parcheggi e metropolitane, anche con sistemi innovativi, nelle città di cui all'elenco allegato.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6-bis
#Comma 1
((
1. La deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ai fini della dichiarazione di compatibilità di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, può incidere solamente sulle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale.
2. Le deliberazioni che comportino deroga o violazione dei vincoli posti da autorità sovracomunali, anche se recepite dallo strumento urbanistico, sono nulle.
3. Le opere progettate per le quali vi sia stata l'approvazione del consiglio comunale potranno essere realizzate soltanto se otterranno i contributi di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556.
4. In caso di mancato finanziamento pubblico non hanno efficacia le eventuali varianti agli strumenti urbanistici conseguenti all'applicazione del quarto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ))
Art. 7
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 aprile 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARRARO, Ministro del turismo e
dello spettacolo
FERRI, Ministro dei lavori pubblici
FANFANI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
AMATO, Ministro del tesoro
SANTUZ, Ministro dei trasporti
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
TOGNOLI, Ministro per i problemi
delle aree urbane
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 aprile 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARRARO, Ministro del turismo e
dello spettacolo
FERRI, Ministro dei lavori pubblici
FANFANI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
AMATO, Ministro del tesoro
SANTUZ, Ministro dei trasporti
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
TOGNOLI, Ministro per i problemi
delle aree urbane
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI