DECRETO-LEGGE

D.L. 247/1990 - DECRETO-LEGGE 23 agosto 1990, n. 247

DECRETO-LEGGE 23 agosto 1990, n. 247

Numero 247 Anno 1990 GU 23.08.1990 Codice 090G0306

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait;
Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq;
Vista la risoluzione 661 del 6 agosto 1990, adottata il 6 agosto 1990, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;
Visti il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2340/90 dell'8 agosto 1990, nonchè la decisione n. 90/414 dei rappresentanti degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in Consiglio dell'8 agosto 1990, entrambi pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee del 9 agosto 1990, n. 213;
Viste la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 agosto 1990 nella quale viene ribadito l'impegno dell'Italia ad adoperarsi per un ripristino della legalità e della sicurezza internazionale, nonchè le risoluzioni approvate rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 22 e 23 agosto 1990;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare le attribuzioni ed i poteri, nonchè il trattamento economico e assicurativo del personale facente parte della missione navale inviata nell'area del Golfo Persico e di assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti, ivi compresi quelli per le maggiori spese di funzionamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 agosto 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

#

Comma 1

1. Ai cittadini italiani ovunque si trovino, nonchè ai cittadini stranieri aventi residenza, domicilio o dimora in Italia, è vietata ogni attività intesa, anche indirettamente, a promuovere, a favorire o a realizzare vendite o forniture, esportazioni o trasporto di beni di qualsivoglia genere verso il Kuwait e l'Iraq o da tali Stati provenienti.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto altresì divieto di effettuare trasferimenti di fondi destinati, anche indirettamente, ad enti o persone in Kuwait e Iraq.
3. I divieti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, e all'articolo 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le attività ivi menzionate sono compiute in territorio estero.
4. Ai contravventori ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni di cui agli articoli 2 e 3 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220.
5. Deroghe ai divieti di cui al presente decreto possono essere autorizzate con la procedura prevista dall'articolo 4 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220.

((2))

Comma 2

--------------
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991 (in G.U. 11/01/1991, n. 9) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, dalla legge 5 agosto 1990, n. 278, all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito, dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 e all'art. 1 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, sono consentiti:
a far data dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 3155/90 del 29 ottobre 1990 i pagamenti relativi ad operazioni di trasporto, che non risultino vietate dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato 1 del citato regolamento CEE n. 3155/90, nonchè le prestazioni ed il pagamento dei servizi connessi;
a far data dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 2340/90 dell'8 agosto 1990 i pagamenti relativi alle esportazioni di medicinali in Iraq e Kuwait, che non risultino vietate ai sensi dei regolamenti CEE n. 2340/90 e n. 3155/90".

Art. 2

#

Comma 1

1. Piena ed intera esecuzione è data alla decisione 90/414 dei rappresentanti degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in Consiglio dell'8 agosto 1990.

Art. 3

#

Art. 4

#

Art. 5

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 agosto 1990

Comma 2

COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
ROGNONI, Ministro della difesa
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI