Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la dichiarazione sulla invasione del Kuwait da parte dell'Iraq, resa il 4 agosto 1990 dalla Comunità economica europea e dai suoi Stati membri;
Viste le misure concordate e previste nella suddetta dichiarazione, tra le quali figura l'adozione di adeguati provvedimenti intesi a congelare i beni iracheni nel territorio degli Stati membri;
Visto il perdurare della occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana alla decisione della Comunità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni, a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalità di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorchè detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, alla Repubblica dell'Iraq o a qualsiasi soggetto, agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dalla Repubblica dell'Iraq medesima.(1)(2)(3)(4)(5)
((6))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.C.M 6 novembre 1990, (in G.U. 8/11/1990, n. 261), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, non si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai rapporti con i sottoindicati soggetti non residenti, ivi comprese le filiali di quest'ultimi dislocate in Paesi terzi:
Arab African International Bank - Egitto;
Tunis Arab African Bank - Tunisia;
Egyptian Gulf Bank - Egitto;
MISR International Bank - Egitto;
Bahrain Middle East Bank (E.C.) - Bahrain;
Kuwait French Bank - Francia;
ABC - Banque Internationale de Monaco - Principato di Monaco;
Kuwait Turkish Finance House - Turchia;
Gulf International Bank B.S.C. - Bahrain;
Arab Banking Corporation B.S.C. - Bahrain;
Arab Banking Corporation Daus & C. GmbH - Germania;
Banco Atlantico S.A. - Spagna;
Arab Bank (Switzerland) Ltd. - Svizzera;
Arab Australia Ltd. - Australia;
Arab Bank (Austria) A.G. - Austria;
UBAE - Arab German Bank - Lussemburgo.
Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attività in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonchè ogni altro divieto previsto nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990, convertiti rispettivamente dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "In deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, la società ABC finanziaria S.p.a. - Roma e la società Ercros S.r.l.
- Milano, sono autorizzate, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, a svolgere la normale attività.
Nei confronti delle predette società resta fermo il divieto di compiere atti di disposizione e transazioni a qualsiasi titolo effettuate sul capitale o sulle partecipazioni, di corrispondere utili e di eseguire qualsiasi altra operazione qualora le fattispecie sopra indicate comportino in qualunque modo trasferimenti di fondi o di altre attività in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq.
Permangono, inoltre, gli altri divieti previsti nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990, convertiti rispettivamente dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990".
Comma 3
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 7 novembre 1990, (in G.U. 9/11/1990, n. 262), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, è autorizzato il compimento con la società United Arab Shipping Co. (U.A.S.C.) di qualsiasi transazione collegata allo svolgimento da parte di detta società della propria ordinaria attività di trasporto marittimo, con esclusione dell'utilizzo di navi battenti bandiera irachena, fermo restando il divieto di effettuare trasporti e trasferimenti di alcun genere provenienti dal o destinati al Kuwait o all'Iraq, nonchè ogni altro divieto previsto dall'ordinamento giuridico".
Comma 4
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, (in G.U. 11/01/1991, n. 9), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) "In deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, dalla legge 5 agosto 1990, n. 278, all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito, dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271 e all'art. 1 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, sono consentiti:
a far data dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 3155/90 del 29 ottobre 1990 i pagamenti relativi ad operazioni di trasporto, che non risultino vietate dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato 1 del citato regolamento CEE n. 3155/90, nonchè le prestazioni ed il pagamento dei servizi connessi;
a far data dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 2340/90 dell'8 agosto 1990 i pagamenti relativi alle esportazioni di medicinali in Iraq e Kuwait, che non risultino vietate ai sensi dei regolamenti CEE n. 2340/90 e n. 3155/90".
Comma 5
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, (in G.U. 11/01/1991, n. 9) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito, dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, non si applicano, a decorrere dalla data di publicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai rapporti con la Arab Bank PLC - Giordania e con le sue filiali dislocate in Paesi terzi diversi da Iraq e Kuwait, nonchè con le sue offshore Units di Manama (Bahrain), del Cairo (Egitto) e di Singapore. Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attività in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonchè ogni altro divieto previsto nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990, convertiti, rispettivamente, dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990".
Comma 6
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.C.M. 8 gennaio 1992, (in G.U. 10/01/1992, n. 7), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i fondi accreditati dalla Repubblica dell'Iraq o da istituti di credito iracheni presso le banche italiane anteriormente al 6 agosto 1990, e tuttora ivi giacenti, sono utilizzabili dalla menzionata Repubblica o da altri soggetti dell'Iraq per il pagamento di esportazioni italiane verso quel Paese o per la prestazione di garanzie rilasciate a fronte del regolamento delle esportazioni stesse, semprechè queste ultime siano autorizzate ai sensi delle disposizioni vigenti.
Le somme impiegate all'uopo non dovranno superare una quota del 10% delle somme liquide di pertinenza irachena disponibili presso ciascun istituto di credito".
Comma 7
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.C.M. 9 marzo 1999 (in G.U. 26/4/1999, n.96) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, è consentito il pagamento delle spese istituzionali, di funzionamento e di manutenzione della Rappresentanza diplomatica della Repubblica dell'Iraq presso la Santa Sede, a valere sui fondi congelati di pertinenza della Banca centrale dell'Iraq accreditati sui conti bancari in essere presso il sistema bancario italiano alla data del 5 agosto 1990, in contropartita della fornitura in Italia alla citata Rappresentanza diplomatica dei beni e servizi corrispondenti. Il ritiro delle somme all'uopo necessarie dovrà avvenire presso un unico istituto bancario italiano prescelto dalle autorità irachene e di gradimento esplicito del Governo italiano e sarà subordinato, volta per volta, alla presentazione presso l'istituto stesso di idonea documentazione comprovante le spese di carattere istituzionale effettivamente sostenute per il funzionamento e la manutenzione della sede della missione diplomatica di cui sopra; tali somme non potranno in ogni caso superare il limite annuale di 1500 milioni di lire italiane".
Art. 2
#Comma 1
1. Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 sono nulli.
Art. 3
#Comma 1
1. I soggetti che, anche indirettamente, prendono parte agli atti per i quali sussiste il divieto di cui all'articolo 1 sono civilmente responsabili dei danni derivanti dal compimento degli atti nulli. Si applica altresì nei loro confronti la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.
2. Per l'accertamento delle violazioni del divieto di cui all'articolo 1 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, Capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
Art. 4
#Comma 1
1. Deroghe al divieto di cui all'articolo 1 possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.
Art. 5
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
PIGA, Ministro delle partecipazioni statali
RUGGIERO, Ministro del commercio
con l'estero
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
PIGA, Ministro delle partecipazioni statali
RUGGIERO, Ministro del commercio
con l'estero
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI