DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 7 settembre 2001, n. 343

Numero 343 Anno 2001 GU 10.09.2001 Codice 001G0403

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che lo statuto dell'Agenzia di protezione civile, prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, non è ancora operativo, a seguito delle obiezioni formulate dalla Corte dei conti;
Considerata la necessità di attribuire ad un'unica struttura centrale il coordinamento di tutte le attività in materia di protezione civile, al fine di assicurare una composizione unitaria dei molteplici profili ed esigenze che rilevano in tale delicato settore;
Considerate le conseguenze negative derivanti dalla mancata conclusione delle procedure finalizzate all'operatività dell'Agenzia di protezione civile;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità del coordinamento e la concreta funzionalità delle strutture attualmente preposte all'attività di protezione civile, in attesa di una eventuale ridefinizione complessiva del settore;
Ritenuta l'urgenza di intervenire in considerazione dell'avvicinarsi della stagione invernale, periodo nel quale solitamente si verificano numerosi eventi calamitosi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 2

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di protezione civile";
b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella di protezione civile" e le parole: "e del capo IV";
c) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.";
d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: " , ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto legislativo";
e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono abrogati;
f) il capo IV del titolo V intitolato: "Agenzia di protezione civile" è soppresso;
g) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 9 NOVEMBRE 2001, N. 401.
((2))

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 31 maggio 2005, n. 90,convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n.152, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le disposizioni previste dal presente articolo 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono abrogate.

Art. 2

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Comma 2

((
1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:
"6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie".
2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
))

Art. 3

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Comma 2

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia" , ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,";
b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,";
c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: "l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,";
d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,";
e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: "per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa";
f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,".
1-bis. I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
((2))

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n.152, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le disposizioni previste dal presente articolo 3, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono abrogate.

Art. 4

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Art. 5

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Art. 5-bis

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Comma 1

(Disposizioni concernenti il
Dipartimento della protezione civile).

Comma 2

1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonchè per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può prorogare i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. È abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7.
3. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonchè ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoroa tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.
4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27))
.
6. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri a carico dello Stato.
7. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile.

Art. 5-ter

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Comma 1

(( (Strutture logistiche della Direzione generale
della protezione civile e dei servizi antincendi
del Ministero dell'interno). ))

Comma 2

((
1. Per consentire una più adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacità operativa, anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell'interno è autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè delle strutture afferenti alla difesa civile.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
))

Art. 5-quater

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Comma 2

((
1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è sostituito dal seguente:
"6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza."
))

Art. 6

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Comma 1

(( (Abrogazioni). ))

Art. 6-bis

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Comma 1

(Disposizioni concernenti il
Fondo per la protezione civile).

Comma 2

1. Il Dipartimento della protezione civile predispone entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1 gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il 31 dicembre 2001, i necessari elementi di informazione.
2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro dell'interno da lui delegato, sentito il Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 5, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere o interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione.
I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 marzo 2002.
3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1 gennaio 2002.
((2))

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 31 maggio 2005, n. 90,convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n.152, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le disposizioni previste dal presente articolo 6-bis,recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono abrogate.

Art. 7

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Comma 1

Norma di salvaguardia

Art. 7-bis

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Comma 1

(( (Informazioni di pubblica utilità). ))

Comma 2

((
1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilità.
2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria operatività al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza.
3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonchè le società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilità delle necessarie risorse.
4. Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza, le società di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con priorità assoluta nell'impegno della linea.
))

Art. 8

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 settembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli