DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 30 novembre 2005, n. 245

Numero 245 Anno 2005 GU 30.11.2005 Codice 005G0268

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, anche rispetto a possibili conseguenze di natura igienico-sanitaria ed a ripercussioni sull'ordine pubblico;
Tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti giudiziari cautelari che hanno disposto il sequestro degli impianti di produzione dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania ed in particolare il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 12 maggio 2004, nonchè, da ultimo, il provvedimento della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale del 28 ottobre 2005, per effetto del quale a decorrere dal 15 dicembre 2005 sarà ripristinata la piena efficacia esecutiva del sequestro preventivo degli impianti predetti;
Tenuto conto infine delle conseguenti oggettive difficoltà nella gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania
1. Al fine di assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti.
2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma urgenza, all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria e definisce con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale di smaltimento dei rifiuti, anche per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Commissario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, assicurano la massima divulgazione delle informazioni relative all'impatto ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti assicurando altresì alle popolazioni interessate ogni elemento informativo sul funzionamento di analoghe strutture già esistenti nel territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
4. È istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, di seguito denominata Consulta, presieduta dal Presidente della regione Campania, che provvede a convocarla, su proposta del Commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonchè degli impianti per il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione.
Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2025, N. 25))
.
6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, nonchè quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al 31 maggio 2006.
7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato. Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7. Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e, della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006.
8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2013, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119.
9. Con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è ridefinita la struttura commissariale, al fine di adeguarne la funzionalità agli obiettivi di cui al presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (2)

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 2006, n. 290, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. 263/2006 cessa di avere efficacia il comma 9 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 11 maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 2007, n. 87, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che tenuto conto della grave situazione in atto nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti, al fine di consentire anche l'espletamento delle attività di presidio dei siti da destinare a discarica, il personale di cui al comma 8 del presente articolo, non può superare le trenta unità.

Art. 1-bis

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Comma 1

(( (Incremento di posti nel ruolo speciale del Dipartimento
della protezione civile) ))

Comma 2

((
1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero dei posti previsti dal comma 3 dell' articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato di ulteriori 90 unità. In tali posti è immesso anche il personale assunto a tempo determinato con ordinanza di protezione civile, in servizio presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, in possesso degli altri requisiti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2005. Al relativo onere, pari a 1.780.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.
))

Art. 2

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Comma 1

Norme di accelerazione delle procedure di riscossione

Comma 2

1. Il Commissario delegato per il perseguimento delle attività previste all'articolo 1 provvede
((tempestivamente))
al recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, fino al termine dell'emergenza previsto dall'articolo 1, comma 6, in esecuzione di ordinanze di protezione civile adottate appositamente ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, altresì utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori.
2. In ogni caso, a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti indicati nel comma 1, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Dette risorse rimangono acquisite al bilancio dello Stato sino alla concorrenza dell'importo complessivo indicato nell'articolo 7. Le risorse eccedenti sono riassegnate al Fondo della protezione civile per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti si applica ai soggetti indicati nel comma 1
((...))
il regime giuridico delle obbligazioni pubbliche vigente per gli utenti finali.

Art. 3

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Comma 1

Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie

Comma 2

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque dirette al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e delle disposizioni del presente decreto, sono vincolate all'attuazione, da parte del Commissario delegato, del piano di smaltimento rifiuti e non sono suscettibili di pignoramento o sequestro, secondo quanto disposto dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, o di altre procedure esecutive, ivi comprese quelle previste dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. (2)(2a)
2-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
.
2-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
.
2-quater.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
.
3. Per le somme già anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, restano ferme le procedure di restituzione di cui al medesimo articolo.

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 2006, n. 290, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il comma 2 del presente articolo si interpreta nel senso che l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.

Comma 4

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AGGIORNAMENTO (2a)
Il D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 2006, n. 290, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2008, n. 123, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il comma 2 del presente articolo si interpreta nel senso l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali.

Art. 4

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Comma 1

Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

Comma 2

1. Il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è sostituito dal seguente: "3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile.
((Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese))
. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica".

Art. 5

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Comma 1

Misure per la raccolta differenziata

Comma 2

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente e per il superamento dell'attuale contesto emergenziale, fino al termine di cui all'articolo 1, comma 6, il Commissario delegato provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attribuire ai consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, il compito di effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi primari,
((...))
ed eventualmente della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonchè della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, utilizzando i lavoratori assunti in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.
2.
((Ai fini di cui al comma 1 è autorizzato a favore del Commissario delegato un contributo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai consorzi.))
3. Ove i consorzi indicati nel comma 1 non effettuino entro trenta giorni dall'affidamento del servizio la raccolta differenziata, il Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della regione Campania, sentiti i Presidenti delle province, provvede al commissariamento dei consorzi.
4. A decorrere dal 1° giugno 2006, il Presidente della regione Campania individua i costi da porre a carico dei consorzi, costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.
5. Il Commissario delegato stipula convenzioni con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) per avviare al recupero una parte dei sovvalli in uscita dagli impianti per la produzione di combustibile da rifiuto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

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Comma 1

Siti di stoccaggio provvisorio

Comma 2

1. I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
((e comunque non oltre il 31 maggio 2007))
, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale.
2. Al fine di garantire, in termini di somma urgenza, l'ordinata gestione dello smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato realizza
((, nel rispetto della normativa vigente in materia,))
le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio occorrenti fino alla cessazione dello stato di emergenza e prosegue i lavori per la realizzazione dei termovalorizzatori di Acerra e Santa Maria la Fossa, anche avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.

Art. 7

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Comma 1

Copertura finanziaria

Art. 8

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Comma 1

Cessazione di efficacia di talune disposizioni del decreto-legge
17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e modifica al medesimo decreto-legge

Comma 2

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del presente decreto.
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, le parole: "tre sub-commissari" sono sostituite dalle seguenti: "un sub-commissario".
((2))

Art. 8-bis

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Comma 1

(Disposizioni in materia di procedimenti di competenza del
Dipartimento della protezione civile)

Comma 2

1. In relazione ai peculiari contesti emergenziali in atto, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono esclusi dal campo di applicazione del medesimo articolo 20 i procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè quelli di competenza dei Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
((7))
2. Per le motivazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Commissari delegati di cui al comma 1, il termine previsto dall'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è prorogato fino al 30 giugno 2006.

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera l)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
l) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto".

Art. 8-ter

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Comma 2

((
1. All'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è
aggiunto il seguente comma:
"5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione".
))

Art. 9

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli