Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Art. 1-bis
#Comma 1
Comma 2
Alla cessazione della concessione, la proprietà superficiaria e l'ipoteca si estinguono e le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale sono acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione al concessionario e, ove diverso, al titolare della proprietà superficiaria che provvedono, qualora non diversamente stabilito nell'atto di concessione, a rimettere le cose in pristino, entro il termine a tal fine stabilito. In quest'ultimo caso, quando l'ordine non è eseguito, l'autorità concedente può provvedervi d'ufficio a spese di chi spetta"))
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 166) che "È prorogato, per l'anno 2026, l'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodici mesi".
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Per i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga di cui al primo periodo, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'ammortizzatore sociale in deroga è stipulato.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
«1-ter. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività
1-quater. Nelle ipotesi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva, laddove l'impresa sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 1-ter, il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria decade dal trattamento qualora:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
1-quinquies. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quater si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. L'impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione di cui ai commi 1 e 1-ter comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei lavoratori che sono interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
«1-bis. La misura di cui al comma 1 può essere riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa previsto per l'anno 2025 di cui al comma 4.»;
1) al primo periodo, le parole: «è erogata» sono sostituite dalle seguenti: «può essere erogata»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il datore di lavoro
3) al quinto periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
Art. 10-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 10-ter
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 159) che "Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, si applicano ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025".
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 giugno 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio