DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 58/2011 - Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto rigua...

Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunita'. (11G0099)

Numero 58 Anno 2011 GU 29.04.2011 Codice 011G0099

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-31;58

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio

Comma 2

L'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Autorita' nazionale di regolamentazione del settore postale). - 1. E' istituita l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, di seguito denominata "Agenzia", la quale e' designata autorita' nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 97/67/CEE e successive modificazioni.
2. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale.
3. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicita'. Per quanto non previsto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:
a) regolazione dei mercati postali;
b) partecipazione ai lavori e alle attivita' dell'Unione europea e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione;
c) adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualita' e caratteristiche del servizio postale universale di cui all'articolo 12, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;
d) adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali;
e) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attivita' di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualita' del servizio postale universale;
f) vigilanza - anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico - sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali;
g) analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l'istituzione di un apposito osservatorio.
5. L'Agenzia e' dotata di potere sanzionatorio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza anche parziale da parte dei soggetti esercenti i servizi postali alle richieste di informazioni, o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri.
6. Le funzioni dell'Agenzia di programmazione, indirizzo, regolazione e controllo nelle materie di cui al comma 4 sono affidate ad un Collegio costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I membri del Collegio sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. La carica di componente del Collegio e' incompatibile con incarichi politici elettivi, ne' possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Collegio adotta le deliberazioni relative all'esercizio delle funzioni dell'Agenzia e irroga le sanzioni di cui al comma 5. Le funzioni di controllo di regolarita' amministrativo contabile e di verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori al quale si applica l'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il presidente del Collegio dei revisori e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al Collegio, da' attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivita' dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita' istituzionali. Il direttore generale e' nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
((8. I compensi spettanti ai membri del Collegio sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.)) Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui al comma 14.
9. I membri del Collegio dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. A pena di decadenza i membri del Collegio e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti del Collegio e il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico e' reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.
10. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri del Collegio dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualita' dell'importo del corrispettivo percepito.
All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
11. Il Collegio dell'Agenzia puo' essere sciolto per gravi e motivate ragioni, inerenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto e' nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del Collegio dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo del Collegio dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 6.
12. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni di cui al comma 4, attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Il personale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico non potra' superare 1'80 per cento della consistenza del personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa direzione generale.
13. Al personale che accede al ruolo organico dell'Agenzia e' riconosciuta una collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza, nonche' l'inquadramento previdenziale del comparto di provenienza, in riferimento sia al trattamento pensionistico che al trattamento di fine servizio o fine rapporto.
14. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:
a) mediante apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12;
b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo e' versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.
15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, e' approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto del presente decreto, le finalita' e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalita' di esercizio delle funzioni.
16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, e' approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unita'.
17. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 16, sono individuate le risorse di personale e le risorse strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ai sensi del comma 12 e ne e' disposto il trasferimento.
18. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 17, e' stabilito l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 12, entro il limite dell'80 per cento delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, e sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono altresi' determinate, in sede di prima applicazione, la misura del contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, e le modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia. A decorrere dal secondo anno di attivita' dell'Agenzia, la dotazione del Fondo di cui alla lettera a) del comma 14 puo' essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera b) del medesimo comma e dei costi complessivi dell'Agenzia.
19. L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilita', ispirato, ove richiesto dall'attivita' dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica. Il regolamento di cui al presente comma e' sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
20. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
21. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attivita' da essa svolta nell'anno precedente.
22. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


L'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Servizio universale). - 1. E' assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualita' determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza.
2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.
3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall'Unione postale universale.
4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicita' diretta per corrispondenza e' esclusa dall'ambito del servizio universale.
5. Il servizio universale e' caratterizzato come segue:
a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e' prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno;
c) la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle esigenze dell'utenza. Detti criteri sono individuati con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione;
d) la determinazione del "prezzo accessibile" deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.
6. Il fornitore del servizio universale garantisce per almeno 5 giorni a settimana:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni stabilite dall'autorita' di regolamentazione in installazioni appropriate.
7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni, che e' autorizzata dall'autorita' di regolamentazione, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densita' inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un ottavo della popolazione nazionale. Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'autorita' di regolamentazione ai sensi del presente comma e' comunicata alla Commissione europea.
8. Il servizio universale risponde alle seguenti necessita':
a) offrire un servizio tale da garantire il rispetto delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza.
9. Restano impregiudicate le misure che le competenti autorita' adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che riguardano in particolare la moralita' pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l'ordine pubblico.
10. Il fornitore del servizio universale e' tenuto a informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali circa le caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'. L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata pubblicazione. L'autorita' di regolamentazione comunica alla Commissione europea le modalita' con cui sono rese disponibili le informazioni di cui al presente comma.
11. Il fornitore del servizio universale e' designato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'.
La designazione e' effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio universale nonche' dei seguenti criteri:
a) garanzia della continuita' della fornitura del servizio universale in considerazione del ruolo da questo svolto nella coesione economica e sociale;
b) redditivita' degli investimenti;
c) struttura organizzativa dell'impresa;
d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio;
e) esperienza di settore;
f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.
12. L'onere per la fornitura del servizio universale e' finanziato:
a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente;
b) attraverso il fondo di compensazione di cui all'articolo 10 del presente decreto.
13. Il calcolo del costo netto del servizio universale e' effettuato nel rispetto degli orientamenti di cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.
14. L'autorita' di regolamentazione rende pubblica annualmente la quantificazione dell'onere del servizio universale e le modalita' di finanziamento dello stesso.».


L'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Servizi affidati in esclusiva). - 1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».


All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole da: «delle comunicazioni» a: «della navigazione e» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti,».


L'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Reclami). - 1. Il fornitore del servizio postale e' tenuto ad adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualita' del servizio, ivi comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilita', qualora sia coinvolto piu' di un operatore, nonche' le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari. E' altresi' fissato il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.
2. Nei casi in cui il fornitore del servizio e' chiamato a rispondere dei disservizi e' previsto un sistema di rimborso o di compensazione.
3. Qualora il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente, l'interessato puo' rivolgersi, individualmente o in collegamento con le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti, all'autorita' di regolamentazione.
4. E' fatta salva la facolta' di adire l'Autorita' giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1 e 2 ovvero, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
5. Il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono servizi postali pubblicano annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti, informandone l'autorita' di regolamentazione.».


Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Informazioni). - 1. I fornitori di servizi postali sono tenuti a comunicare all'autorita' di regolamentazione, anche in via riservata, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie alle seguenti finalita':
a) assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto nonche' nelle decisioni adottate ai sensi del presente decreto;
b) perseguire fini statistici chiaramente definiti.
2. L'autorita' di regolamentazione fornisce alla Commissione europea, previa richiesta, informazioni appropriate e pertinenti necessarie all'esecuzione delle sue funzioni.
3. L'autorita' di regolamentazione, qualora ritenga riservate le informazioni di cui al comma 1, ne garantisce la riservatezza del trattamento, in conformita' alle regole comunitarie e nazionali in materia di riservatezza degli affari.».


All'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 18, il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali di cui agli articoli 5 e 6 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'autorita' di regolamentazione mediante il contributo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera b), del presente decreto.».


Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Obblighi in materia di condizioni di lavoro). - 1. I soggetti esercenti i servizi postali di cui all'articolo 3, commi 11, 5 e 6, sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di condizioni di lavoro previsti dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento.».


L'articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Responsabilita'). - 1. La responsabilita' per la fornitura dei servizi postali e' disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile.».


L'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Norme transitorie). - 1. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo articolo 2, il Ministero dello sviluppo economico continua ad esercitare le funzioni di regolamentazione del settore postale.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 3, il servizio universale e' affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'autorita' di regolamentazione, che l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'autorita'. In caso di esito negativo della verifica di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca dell'affidamento.
3. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti dell'autorita' di regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 2, si applica la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.
4. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative in materia di partecipazione al Fondo di compensazione dei titolari di autorizzazione generale, di cui all'articolo 10, comma 2, continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.
5. Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni regolatorie di settore, restano efficaci, purche' non incompatibili, le discipline vigenti al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.».


Art. 2

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Comma 1

Disposizioni di coordinamento

Comma 2

Con regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, alla modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, tenuto conto del trasferimento di funzioni all'Agenzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto.


Art. 3

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Comma 1

Disposizione finanziaria

Comma 2

Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Alle minori entrate derivanti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, introdotto dal comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, si provvede a valere sulla riduzione, a decorrere dall'anno 2013, del contributo statale a Poste Italiane Spa per lo svolgimento degli obblighi del servizio universale.


Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 2011

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano