All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o da un Paese terzo con il quale le Autorita' competenti di cui all'articolo 3 hanno stipulato un accordo di reciproco riconoscimento».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Comma 2
All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «alla Commissione europea» sono inserite le seguenti: «e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)».
Art. 7
#Comma 1
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Comma 2
All'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «individuano e comunicano» sono inserite le seguenti: «all'Organizzazione marittima internazionale (IMO),».
Art. 10
#Comma 1
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Comma 2
All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, la parola «puo'» e' sostituita dalle seguenti: «e gli uffici consolari di cui all'articolo 3, comma 7, possono, avendo cura di informare il Ministero della salute,».
Art. 12
#Comma 1
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Comma 2
All'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «nonche' dell'organizzazione del lavoro a bordo».
Art. 13
#Comma 1
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Comma 2
All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole «dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271».
Art. 14
#Comma 1
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Comma 2
All'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o di un Paese terzo».
Art. 17
#Comma 1
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Comma 2
All'articolo 23, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, non si tiene conto delle violazioni di lieve entita' di cui al comma 11.».
Art. 18
#Comma 1
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Comma 2
All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole da «di cui all'allegato IV» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato V della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, unicamente a fini di analisi statistica, per le finalita' di cui all'Allegato II, lettera B), punto 4, del presente decreto e di cui all'articolo 25-bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/106/CE e del loro utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle relative politiche».
Art. 19
#Comma 1
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Comma 2
L'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Disposizioni transitorie).- 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, confrontano i livelli di competenza richiesti:
a) ai candidati per i certificati di competenza e i certificati di addestramento emessi fino al 1° gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e di addestramento nella parte A del codice STCW e stabiliscono, se necessario, di richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a esame per la valutazione della competenza;
b) ai marittimi che prestano servizio su navi alimentate a gas, prima del 1° gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e richiedono, se necessario, che tali marittimi aggiornino le proprie qualifiche.».
Art. 21
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.