DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE rigua

Numero 194 Anno 2021 GU 30.11.2021 Codice 21G00196

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;194

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

Comma 2

All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o da un Paese terzo con il quale le Autorita' competenti di cui all'articolo 3 hanno stipulato un accordo di reciproco riconoscimento».


Art. 4

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Comma 1

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

Art. 7

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Comma 1

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

Art. 10

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Comma 1

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

Art. 12

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Comma 1

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

Art. 13

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Comma 1

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

Art. 14

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Comma 1

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

Art. 17

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Comma 1

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

Art. 18

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Comma 1

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

Comma 2

All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole da «di cui all'allegato IV» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato V della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, unicamente a fini di analisi statistica, per le finalita' di cui all'Allegato II, lettera B), punto 4, del presente decreto e di cui all'articolo 25-bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/106/CE e del loro utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle relative politiche».


Art. 19

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Comma 1

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

Comma 2

L'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Disposizioni transitorie).- 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, confrontano i livelli di competenza richiesti:
a) ai candidati per i certificati di competenza e i certificati di addestramento emessi fino al 1° gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e di addestramento nella parte A del codice STCW e stabiliscono, se necessario, di richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a esame per la valutazione della competenza;
b) ai marittimi che prestano servizio su navi alimentate a gas, prima del 1° gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e richiedono, se necessario, che tali marittimi aggiornino le proprie qualifiche.».


Art. 21

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.