DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nuovo Regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Numero 110 Anno 2007 GU 27.07.2007 Codice 007G0125

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-06-01;110

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Nel presente regolamento si intendono per:
- "Decreto legislativo": il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, apportate da ultimo dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, istitutivo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
- "((DigitPA)) nazionale": il ((DigitPA)) come istituzione nel suo complesso;
- "((Comitato direttivo))": il Collegio dei componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo;
- "Legge e regolamento per la contabilita' generale dello Stato": rispettivamente il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", ed il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato".


Art. 2

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Comma 1

Principi generali

Comma 2

L'esercizio finanziario dura un anno e coincide con l'anno solare.


La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa.


Alle spese per il funzionamento e per i progetti innovativi si provvede mediante apertura di due distinte contabilita' speciali presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestate al ((DigitPA)).


Comma 3

Capo II - Programmazione operativa e finanziaria

Art. 3

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Comma 1

Bilancio di previsione

Comma 2

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il ((Comitato direttivo)) approva il bilancio di previsione per l'anno successivo, predisposto dal direttore generale.


Al bilancio di previsione sono allegati due documenti concernenti l'uno i programmi e gli obiettivi operativi da raggiungere e i criteri di massima da seguire nella gestione, e l'altro le risorse destinate alle missioni del ((DigitPA)).


La formulazione degli obiettivi e' supportata dai dati forniti dal sistema di contabilita' analitica dei costi, che ricollega le tipologie delle risorse utilizzate nel precedente periodo di gestione ai risultati conseguiti in relazione alle missioni istituzionali e agli obiettivi operativi assegnati.


Il bilancio di previsione costituisce limite agli impegni di spesa nell'ambito delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 3.


Le variazioni di bilancio sono deliberate dal ((Comitato direttivo)), su proposta del direttore generale, previo parere del Collegio dei revisori dei conti cui la documentazione va trasmessa, salvo urgenza, quindici giorni prima della riunione del ((Comitato direttivo)) fissata per la deliberazione.


Entro dieci giorni dall'approvazione, il bilancio di previsione, comprensivo degli allegati, e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Per le variazioni di bilancio si applica la stessa procedura.


Art. 4

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Comma 1

Struttura del bilancio di previsione

Comma 2

Il bilancio di previsione espone, in un quadro generale riassuntivo, le entrate per il funzionamento e per i progetti innovativi e le spese per il funzionamento e per i progetti innovativi.


Art. 5

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Comma 1

Assegnazione delle risorse

Comma 2

Le risorse sono assegnate, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, al direttore generale che, ai fini dell'assunzione dei relativi impegni di spesa, puo' delegare i dirigenti in conformita' con gli obiettivi fissati nei documenti allegati al bilancio di previsione, di cui all'articolo 3, comma 2, e con la suddivisione in unita' previsionali di base.


Art. 6

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Comma 1

Iscrizione delle entrate e delle spese

Comma 2

Le entrate e le spese sono iscritte nel loro integrale importo.
Sono vietate compensazioni.


Art. 7

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Comma 1

Le entrate

Comma 2

Le entrate sono iscritte in appositi capitoli relativi rispettivamente al funzionamento e ai progetti.


Tutte le entrate formano un'unica unita' previsionale assegnata ad un unico centro di responsabilita' amministrativa.


Art. 8

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Comma 1

Le spese

Comma 2

Le spese sono ripartite nelle Sezioni spese di funzionamento e spese per i progetti innovativi di cui all'articolo 4 e all'interno delle stesse in capitoli, secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale della spesa.


Le spese per i progetti innovativi sono considerate spese in conto capitale.


Le spese di funzionamento e le spese per i progetti innovativi costituiscono distinte unita' previsionali di base, affidate alla gestione dell'unico centro di responsabilita' amministrativa.


Art. 10

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Comma 1

Fondo di riserva per le spese impreviste di funzionamento

Comma 2

Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva per le nuove o maggiori spese impreviste di funzionamento. L'ammontare di tale fondo non puo' superare il cinque per cento del totale delle spese correnti.


Il fondo di riserva e' destinato, nel corso dell'esercizio finanziario, all'aumento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa nonche' allo stanziamento di fondi su capitoli di nuova istituzione.


Con delibera del ((Comitato direttivo)) puo' essere destinato al fondo di riserva l'eventuale avanzo di esercizio ai sensi dei successivo articolo 12.


I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con delibera motivata del ((Comitato direttivo)).


Sul fondo di riserva non possono essere effettuati pagamenti.


Art. 11

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Comma 1

Bilancio pluriennale

Comma 2

Il bilancio pluriennale, presentato in allegato al bilancio annuale, e' elaborato in termini di competenza, si riferisce ad un triennio e viene aggiornato annualmente.


Il bilancio pluriennale non forma oggetto di specifica approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese.


Art. 12

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Comma 1

Avanzo di esercizio

Comma 2

La somma algebrica delle disponibilita' non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata costituisce l'avanzo di esercizio.


L'ammontare dell'avanzo e' accertato in sede di rendiconto finanziario.


Il ((Comitato direttivo)), dopo gli adempimenti previsti dal successivo articolo 14, dispone con propria delibera il trasferimento, in tutto o in parte, dell'avanzo di esercizio al Fondo di riserva delle somme non impegnate relative al funzionamento.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 177)).


Le somme rimaste inutilizzate a conclusione dei programmi e dei progetti di cui al successivo articolo 15, possono essere destinate, con deliberazione del ((Comitato direttivo)), al finanziamento di altri progetti entro il secondo esercizio finanziario successivo, ovvero versate in entrata del bilancio dello Stato.


Art. 13

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Comma 1

Residui

Comma 2

Costituiscono residui rispettivamente attivi e passivi, le entrate accertate e non riscosse e le spese impegnate e non pagate nell'esercizio concluso.


Annualmente, alla chiusura dell'esercizio, la struttura competente per il funzionamento accerta le somme da conservarsi nei conti dei residui attivi e passivi, distintamente per esercizio di provenienza, e per capitolo.


La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio e' trasferita ai corrispondenti capitoli e progetti dell'esercizio successivo, separatamente dalla relativa competenza.


Art. 14

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Comma 1

Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti

Comma 2

E' compilata annualmente alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza, da allegare al rendiconto generale, unitamente a una nota illustrativa del Collegio dei revisori dei conti.


I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.


Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilita' dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del ((Comitato direttivo)), sentito il Collegio dei revisori dei conti. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico.


Art. 15

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Comma 1

Stanziamenti per specifiche finalita'

Comma 2

Le somme non impegnate al termine dell'esercizio per gli stanziamenti relativi a programmi e progetti, o per specifiche finalita' previste per legge, confluiscono nell'avanzo di esercizio di cui all'articolo 12, con specifica evidenziazione e restano disponibili per il solo scopo cui sono destinate e fino alla realizzazione dello stesso.


L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 puo' avvenire in sede di predisposizione dei bilancio annuale di previsione, ovvero in corso di esercizio con apposita variazione di bilancio.


Art. 16

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Comma 1

Rendiconto consuntivo

Comma 2

Il ((Comitato direttivo)) approva entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto consuntivo su proposta del direttore generale.


A tale fine, almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma, la struttura competente per il funzionamento predispone il rendiconto distinto per competenza e per residui, delle entrate accertate e di quelle incassate e il rendiconto delle spese impegnate e di quelle pagate.


Il rendiconto consuntivo e' strutturato in quattro sezioni dedicate rispettivamente alle entrate per il funzionamento e per i progetti innovativi e alle spese per il funzionamento e per i progetti innovativi.


Il rendiconto consuntivo e' inviato al Collegio dei revisori dei conti, unitamente ai rapporti predisposti dalla struttura competente per il controllo di gestione e dalla struttura per la valutazione ed il controllo strategico, almeno quindici giorni prima della riunione dedicata alla sua approvazione.


Al conto sono allegati a cura del Direttore generale le deliberazioni di variazione di bilancio, nonche' il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa, redatti tenendo conto dei criteri e metodi disciplinati dagli articoli 4, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il regolamento sull'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici, in quanto compatibile con le esigenze operative del ((DigitPA)) nazionale. I predetti documenti costituiscono parti integranti del rendiconto consuntivo


Entro trenta giorni dall'approvazione, il rendiconto approvato viene trasmesso alla Corte dei conti per il controllo previsto dall'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo, accompagnato da una relazione illustrativa del presidente, alla quale viene allegata la relazione del Collegio dei revisori, il rendiconto e', altresi', trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri o, se nominato, al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.


La relazione illustrativa contiene valutazioni in ordine alla regolarita', efficacia, efficienza ed economicita' della gestione, agli obiettivi perseguiti, ai risultati raggiunti ed agli eventuali scostamenti, anche con riferimento ai costi sostenuti ed ai benefici previsti in relazione ai progetti realizzati o in corso di realizzazione.


Comma 3

Capo III - I procedimenti contabili

Art. 17

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Comma 1

Deliberazioni delle spese

Comma 2

Le deliberazioni che comportano spese vengono assunte dal ((Comitato direttivo)), dal presidente e dal direttore generale nei limiti delle rispettive attribuzioni, nonche' dai dirigenti nei limiti delle deleghe loro assegnate.


Art. 18

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Comma 1

Il procedimento di spesa

Comma 2

Sono fasi del procedimento di spesa l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione di pagamento, il pagamento.


Art. 19

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Comma 1

Impegno di spesa

Comma 2

Sono impegnate sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute a creditori determinati in base a disposizioni di legge o regolamento, in base a contratto o ad altro titolo giuridicamente valido.


Gli impegni non possono superare i limiti consentiti dagli stanziamenti programmati.


L'impegno di spesa da' luogo ad annotazioni nelle apposite scritture con imputazione ai capitoli di pertinenza.


In attuazione di deliberazioni programmatiche di spesa adottate dal ((Comitato direttivo)), la struttura competente per il funzionamento annota corrispondenti accantonamenti di somme a titolo di prenotazione per futuri impegni. Tali somme sono indisponibili per qualsiasi altra utilizzazione, salvo nuova diversa e specifica delibera del ((Comitato direttivo)).


Art. 20

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Comma 1

Liquidazione

Comma 2

Alla liquidazione dei corrispettivi si provvede sulla base di documenti atti a comprovare, anche ai fini fiscali, l'adempimento dell'obbligazione convenuta, previo accertamento della regolarita' della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite e previa applicazione delle penali eventualmente applicate anche per il tramite di incameramento delle eventuali cauzioni versate.


All'atto di liquidazione e' allegata la documentazione relativa al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione della prestazione secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento e delle vigenti norme in materia in quanto compatibili.


La documentazione posta a base della liquidazione e' allegata in originale da emettersi con forme e cautele tali da evitare reiterazioni di pagamenti.


Art. 21

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Comma 1

Ordinazione

Comma 2

Il pagamento delle spese liquidate e' ordinato con mandato tratto sulle contabilita' speciali da parte del presidente o del direttore generale, nonche', per le spese non discrezionali e per quelle comunque non eccedenti 15.000,00 euro, da parte del responsabile della struttura competente per il funzionamento.


Il mandato di pagamento e' tratto in favore del creditore o, nei casi previsti dal presente regolamento, in favore dell'economo cassiere sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria.


I mandati sono scritti con chiarezza, senza cancellazioni o alterazioni di sorta.


In caso di errore si provvede con annotazioni a tergo, quando non sia piu' conveniente annullare il titolo di spesa e rimetterne un altro.


Si applicano le disposizioni del regolamento per la contabilita' generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagamento; sono, altresi', applicabili le norme dello stesso regolamento concernenti il trasporto e l'annullamento dei titoli rimasti insoluti al termine dell'esercizio di emissione.


Comma 3

Capo IV - Gestione patrimoniale

Art. 22

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Comma 1

Servizio di cassa interno

Comma 2

Al servizio di cassa interno e' preposto un economo-cassiere.


L'economo-cassiere puo' essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con deliberazione del direttore generale, di un fondo non superiore ad euro 10.000,00 reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. Con tale fondo si provvede, di norma, al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, di vettura, per l'acquisto di giornali e di pubblicazioni periodiche, nonche' per piccoli acquisti di beni entro il valore definito dal direttore generale.


Possono gravare sul fondo di cui al comma 2 gli acconti per le spese di viaggio e di indennita' di missione e delle spese di rappresentanza, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale di pertinenza.


Nessun pagamento puo' essere effettuato con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del responsabile della struttura competente del funzionamento.


Art. 23

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Comma 1

Economo cassiere

Comma 2

L'incarico di economo-cassiere e' conferito dal direttore generale sentito il responsabile della struttura competente per il funzionamento, ad un dipendente in servizio presso il ((DigitPA)) nazionale. L'incarico ha durata non superiore a due anni ed e' rinnovabile.


L'economo-cassiere, posto alle dipendenze del responsabile della struttura competente per il funzionamento, e' responsabile del numerario e di ogni altro valore affidatogli. E' inoltre responsabile delle operazioni di cassa e deve accertare la regolarita' delle relative determinazioni di pagamento.


Art. 24

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Comma 1

Scritture contabili

Comma 2

Il denaro ed i valori debbono essere custoditi in cassaforte.
Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli ed oggetti di valore che non siano di pertinenza degli uffici.


Art. 25

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Comma 1

Situazione di cassa

Comma 2

L'economo-cassiere compila mensilmente la situazione di cassa su apposito modulo e ne rimette copia al responsabile della struttura organizzativa preposta all'amministrazione ed alla contabilita'.


Art. 26

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Comma 1

Inventari e manutenzione dei beni

Comma 2

Dei beni acquistati o dati in uso al ((DigitPA)) nazionale sono redatti appositi inventari, nei quali i beni stessi sono classificati in conformita' alle disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato.


L'economo-cassiere svolge le funzioni di consegnatario. Provvede direttamente alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.


Per la dichiarazione di fuori uso e per l'eventuale cessione gratuita dei beni dichiarati fuori uso si applica il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. Per la cessione a titolo oneroso o la permuta si applica, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.


Comma 3

Capo V - I controlli

Art. 27

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Comma 1

Collegio dei revisori

Comma 2

Il Collegio dei revisori svolge i compiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. Non sono soggette all'esame del Collegio dei revisori le attivita' di regolazione tecnica e le attivita' consultive svolte dal ((DigitPA)) nazionale ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo.


Art. 28

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Comma 1

Controllo di gestione

Comma 2

La struttura competente per il controllo di gestione esercita le attivita' di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre a quelle espressamente attribuite al medesimo ufficio da specifiche disposizioni di legge.


Le attivita' di cui al comma 3 dell'articolo 3 sono realizzate con il supporto metodologico della struttura competente per il controllo di gestione, che a tale scopo provvede a realizzare e ad aggiornare costantemente un'apposita banca dati.


Comma 3

Capo VI - Attivita' negoziale Sezione I Disposizioni generali

Art. 29

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Comma 1

Deliberazione di contrarre, sottoscrizione e approvazione del contratto

Comma 2

I contratti per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori sono deliberati ai sensi del precedente articolo 17.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 177)).


Comma 3

Sezione II - Scelta del contraente

Art. 30

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 177))


Comma 2

Sezione III - Conclusione dei contratti

Art. 31

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Comma 1

Forma dei contratti

Comma 2

Salva specifica disposizione di legge, i contratti sono, di regola, stipulati mediante scrittura privata anche sottoscritta con firma digitale. Si puo' procedere in forma di scambio di corrispondenza, anche in via telematica, secondo l'uso del commercio.
Le relative spese sono a carico della controparte contraente.


I contratti hanno durata ed importo determinati ed i prezzi sono fissi ed invariabili.


Comma 3

Sezione IV - Esecuzione dei contratti

Art. 32

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Comma 1

Anticipazioni

Comma 2

Oltre alle anticipazioni consentite per legge, sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. E' vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore dell'appaltatore o dei fornitori sulle somme eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto.


Il pagamento avviene nei termini stabiliti dal contratto ovvero dalle leggi, dai regolamenti, dagli atti amministrativi generali ed in particolare dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.


Nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica e nel caso di contratti per adesione, il pagamento puo' essere effettuato prima dell'inizio della prestazione o durante l'espletamento della stessa, previe adeguate garanzie e qualora risultino per il ((DigitPA)) nazionale condizioni piu' favorevoli di quelle stabilite per i pagamenti effettuati dopo l'esecuzione delle prestazioni.


Nei casi previsti dai commi 2 e 3, qualora l'ordine di pagare sia emesso prima dell'inizio o nel corso della prestazione da parte del terzo, il responsabile della spesa attesta espressamente le condizioni piu' favorevoli che legittimano l'anticipazione del pagamento rispetto al ricevimento della prestazione.


Art. 33

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Comma 1

Collaudi e verifiche

Comma 2

Tutte le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni e dal contratto, il quale potra' prevedere collaudi parziali ed in corso d'opera.


Il collaudo e' effettuato in forma individuale o collegiale, da personale del ((DigitPA)) nazionale in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero, in casi eccezionali di particolare complessita' tecnica, da esperti esterni appositamente incaricati. La nomina dei collaudatori e' effettuata dal direttore generale del ((DigitPA)) nazionale, che determina anche i compensi da attribuire ad eventuali membri esterni, in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni.


Nel caso in cui l'importo dei servizi o delle forniture non superi euro 100.000,00, l'atto formale di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato direttamente dal responsabile del servizio, ovvero da un funzionario tecnico all'uopo da questi incaricato e vistato dal medesimo responsabile del servizio.


Fuori dai casi di cui al comma 5, le operazioni di collaudo devono risultare da apposito processo verbale sottoscritto dal collaudatore o, nel caso di collaudo in forma collegiale, da ciascun membro e vistato dal responsabile del servizio.


Per l'acquisizione di servizi e forniture di beni per i quali non sia possibile procedere al collaudo secondo le modalita' e i criteri previsti nei commi precedenti, il funzionario cui viene effettuata la consegna dovra' procedere ad una verifica della regolarita' e della corrispondenza dei beni e dei servizi acquistati con quelli ordinati. Di tale corrispondenza e regolarita' e' redatta apposita attestazione.


Comma 3

Sezione V - Altre disposizioni in materia contrattuale

Art. 34

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Comma 1

Studi, ricerche, consulenze e prestazioni professionali

Comma 2

Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, possono essere affidati incarichi di collaborazione o consulenza ad esperti o dipendenti pubblici, nei limiti e nelle condizioni previste dalle rispettive norme di stato giuridico, a persone giuridiche pubbliche e private, ditte, associazioni. Tali incarichi possono avere durata massima di un anno, ovvero nel caso di collaborazioni relative a progetti, durata fino a quella del progetto purche' non eccedente tre anni.


I compensi sono stabiliti dal ((Comitato direttivo)) in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni, secondo i criteri stabiliti in un apposito tariffario preventivamente approvato dal ((Comitato direttivo)) medesimo.


Comma 3

Capo VII - Spese in economia

Art. 35

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il ricorso al sistema delle spese in economia e' consentito esclusivamente per le tipologie di servizi e di forniture, indicate nei successivi articoli e per i rispettivi limiti di spesa fissati dalle disposizioni che seguono.


Nessuna acquisizione di lavori, forniture o servizi puo' essere artificiosamente frazionata.


Art. 38

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Comma 1

Norme procedurali per l'acquisizione di beni e servizi in economia

Comma 2

La determinazione di acquisire beni o servizi in economia e' assunta dall'organo competente ad adottare la relativa deliberazione di spesa e reca l'indicazione dei presupposti che rendono possibile il ricorso al predetto sistema e dei motivi di opportunita' che lo giustificano nel caso concreto.


All'acquisizione di beni e servizi in economia provvede, di regola, la struttura competente per il funzionamento, che sceglie altresi' le imprese da invitare sulla base di criteri di trasparenza, competenza e concorrenza. L'invito e' inviato ad almeno cinque imprese.


Per le acquisizioni di beni e servizi di importo non superiori ad euro 20.000,00 IVA esclusa, e' sufficiente l'interpello di tre imprese. Non e' necessaria la richiesta di pluralita' di preventivi, nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, ovvero se la spesa e' motivata da impellenti e imprevedibili esigenze ovvero nel caso di acquisti da parte dell'economo-cassiere di importo non superiore ad euro 1.000,00, IVA esclusa, autorizzati dal responsabile della struttura competente per il funzionamento.


La richiesta di preventivo, di norma, e' inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e contestualmente per telefax, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.


Il preventivo deve essere redatto secondo quanto previsto nella lettera di invito ed essere inviato in busta chiusa; nei casi di documentata urgenza e ove l'importo della spesa non superi gli euro 20.000,00 IVA esclusa, e' consentito l'invio del preventivo anche a mezzo fax oppure via e-mail.


Ove pervenga un solo preventivo di spesa si potra' procedere all'acquisizione dall'unico offerente, salvo nel caso si ritenga opportuno o conveniente ripetere la procedura di invito con altre imprese.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 177)).


La scelta del contraente avviene in base a quanto previsto nella lettera di invito.


Delle operazioni relative all'esame dei preventivi e' redatto apposito verbale, indicante gli elementi essenziali delle offerte e la scelta del contraente.


L'impegno di spesa e l'ordinazione all'impresa individuata a seguito dell'esame dei preventivi sono autorizzati dal soggetto competente per la deliberazione di spesa.


I beni e servizi acquisiti, entro venti giorni dalla consegna o dall'esecuzione salvo necessita' motivata di un termine piu' ampio, sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione, cui consegue la liquidazione e il pagamento secondo le ordinarie previsioni dei presente regolamento.


Art. 39

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Comma 1

Ordine della spesa in economia

Comma 2

L'ordine delle forniture e dei servizi in economia e' effettuato mediante lettera o altro atto del ((DigitPA)) nazionale e deve essere accettato per iscritto dall'impresa.


Art. 40

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Comma 1

Rinvio

Comma 2

Per quanto non espressamente indicato dalle precedenti norme in materia di acquisizione in economia di beni e servizi, si rimanda per quanto applicabile alla normativa generale in vigore ed in particolare al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 nei limiti di compatibilita' con le disposizioni del codice di cui al presente articolo.


Per quanto non espressamente indicato in materia di esecuzione in economia di lavori, si rimanda per quanto applicabile alla normativa generale in vigore ed in particolare al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai decreti del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e 25 gennaio 2000, n. 34, nei limiti di compatibilita' con le disposizioni, del citato codice dei contratti pubblici.


Comma 3

Capo VIII - Disposizioni conclusive

Art. 41

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Comma 1

Norma finale

Comma 2

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme della legge e regolamento per la contabilita' generale dello Stato, al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il regolamento sull'amministrazione e contabilita' degli enti pubblici, nonche' al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in quanto compatibili.


Art. 42

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Comma 1

Abrogazioni