Finalita'
Il presente decreto disciplina l'organizzazione del Ministero della salute, di seguito denominato «Ministero». Il Ministero esercita le funzioni di cui al Capo X-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni altra norma in attuazione degli articoli 32 e 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.
Presso il Ministero opera la Conferenza permanente dei Capi dipartimento, di seguito denominata «Conferenza», la quale svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attivita' di piu' Dipartimenti e puo' formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive al fine di assicurare il raccordo operativo tra i Dipartimenti medesimi. La Conferenza elabora linee e strategie generali in materia di coordinamento delle attivita' informatiche, di organizzazione e di bilancio, nonche' in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata. La Conferenza, alla quale possono essere invitati a partecipare i direttori generali per i profili di rispettiva competenza, si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un Capo dipartimento. La Conferenza e' presieduta dal Ministro o, dietro delega di questi o in caso di sua assenza, dal Capo di Gabinetto.
Presso il Ministero operano, inoltre, il Consiglio superiore di sanita', il Comitato tecnico sanitario, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, gli altri organi collegiali e gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, nonche' il Comitato di supporto strategico degli istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
Il Ministero si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute ai fini della repressione delle attivita' illecite in materia sanitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e nell'esercizio delle proprie potesta' di vigilanza e controllo ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 26 febbraio 2008, come successivamente modificato ed integrato. Il Comando carabinieri per la tutela della salute e' posto alle dipendenze funzionali del Ministro, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 26 febbraio 2008, come successivamente modificato ed integrato.